CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2018, n. 30773

Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso per revocazione – Termine – Sessanta giorni dalla notificazione della sentenza

Fatti di causa

La E. s.r.l. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 203/21/12, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 9.10.2012. Con tale sentenza la Commissione rigettava il ricorso per revocazione della sentenza n. 205/22/11, proposto ai sensi dell’art. 395 co. 1, n. 4 c.p.c..

Ha riferito che era insorto contenzioso con l’Amministrazione finanziaria a seguito di notifica di un avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’allora vigente art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva qualificato come elusiva l’operazione di acquisto di un contratto di leasing di ramo d’azienda, con recupero conseguente dei costi ai fini Ires per l’anno d’imposta 2004. Il giudice di primo grado e quello d’appello avevano rigettato il ricorso della contribuente. Tra le varie censure sollevate la contribuente aveva lamentato il recupero a tassazione, come costo improduttivo di effetti ai fini fiscali, dell’intero corrispettivo della cessione (€ 630.180,00), mentre per l’anno d’imposta accertato nel bilancio era stata riportata al passivo la sola quota di € 10.359,12, secondo i criteri di imputazione contabile prescritti dagli artt. 108 e 109 del TUIR per i costi pluriennali. Il dato non era stato neppure contestato dalla Agenzia, che aveva giustificato la sua condotta sull’assunto che non conosceva i criteri di imputazione utilizzati dalla società, emersi solo con il deposito del bilancio unitamente al ricorso.

La CTR aveva tuttavia respinto il motivo d’appello, adducendo, erroneamente, che in atti non vi era il bilancio.

La società aveva pertanto proposto ricorso per revocazione alla medesima Commissione Regionale, la quale, con la sentenza ora impugnata, dopo aver premesso che la fattispecie non rientrava in alcuna delle ragioni previste dall’art. 395 c.p.c., rilevava comunque l’intempestività dell’azione, dichiarando inammissibile il ricorso.

La E. censura la sentenza con quattro motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 51 co. 1 e 38 co. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c., per aver erroneamente ritenuto intempestivo il ricorso per revocazione;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, senza aver preventivamente costituito il contraddittorio sul punto;

con il terzo per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., perché motivata solo apparentemente, rendendo incomprensibili le ragioni della ritenuta insussistenza del presupposto della revocazione;

con il quarto per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 co. 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 64 co. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. per non aver rilevato un fatto pacifico, emergente dagli atti di causa e decisivo per il giudizio, quale la imputazione nel conto economico di costi nei limiti di una modesta quota e non dell’intero prezzo di cessione del contratto di leasing.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

L’Agenzia si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

All’udienza pubblica del 30 ottobre 2018, dopo la discussione il PG e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Ragioni della decisione

Esaminando il primo motivo, esso trova accoglimento. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché a suo dire intempestivo. Ha in particolare affermato che la sentenza di cui si chiedeva la revocazione era stata depositata il 13.06.2011, mentre il ricorso per revocazione era stato depositato il 29.12.2011, dunque oltre i sessanta giorni previsti dal d.lgs. n. 546/1992.

Ha ritenuto pertanto che l’unico termine applicabile al caso di specie era quello dei sessanta giorni, previsto dall’art. 51 della disciplina processuale tributaria.

Le conclusioni sono del tutto errate. Per quanto di interesse, dal combinato disposto degli artt. 51 co. 1, 38 co. 3, 64 co. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 325 e 327 c.p.c., il termine di impugnazione delle sentenze tributarie per revocazione ai sensi dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, nella ipotesi di mancanza di notifica, di sei mesi (termine lungo) dalla pubblicazione della sentenza. Il giudice regionale ha considerato il solo termine decorrente dalla notifica, senza tener conto che la sentenza impugnata per revocazione non era stata notificata e che dalla sua pubblicazione non era ancora trascorso il termine lungo semestrale.

La definizione della controversia dinanzi al giudice regionale, fondata sulla errata considerazione della inammissibilità del ricorso per intempestività, rende superfluo l’esame degli altri motivi di impugnazione, che restano assorbiti, tanto più che irrilevanti, perché non costituenti ulteriore motivo della decisione, sono le considerazioni riportate dai giudici regionali nella premessa della sentenza impugnata.

Questa va pertanto cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà in altra composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso per revocazione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà, anche sulle spese, in altra composizione.