CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 577
Premi Inail – Registrazione illegittima di ore di assenza o permessi non retribuiti dei dipendenti – Verbale ispettivo dei funzionari di vigilanza Inps – Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. – Attesa giudicato nella causa relativa all’impugnazione del medesimo verbale proposta dal datore di lavoro nei confronti dell’Inps – Non configurabile rapporto di pregiudizialità tra cause pendenti fra soggetti diversi – Parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità
Rilevato che
1. I’Inail ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 6.10.2017 che, nel procedimento promosso da C.O. s.r.l. – di impugnazione del verbale ispettivo redatto dai funzionari di vigilanza Inps di Milano che aveva accertato che nel periodo 2010/2015 la cooperativa aveva registrato illegittimamente numerose ore di assenza o permessi non retribuiti dei dipendenti, sottraendo i relativi importi alla contribuzione previdenziale, al fine di far ritenere non dovuti i premi su quella base richiesti dall’Inail – aveva disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudicato nella causa relativa all’impugnazione del medesimo verbale proposta dalla Cooperativa nei confronti dell’Inps.
2. La C.O. s.r.l. è rimasta intimata.
3. Il Pubblico Ministero ha formulato le Sue conclusioni, notificate alla parte costituita, nelle quali ritiene che l’istanza di regolamento sia fondata.
Considerato che
4. l’istituto contesta la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in riferimento all’art. 42 c.p.c.
5. Il motivo è fondato, poiché l’ordinanza impugnata non è in linea con l’insegnamento – cui si intende dare continuità – espresso, tra l’altro, di recente, da Cass. n. 12996 del 24/05/2018, secondo cui “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione” (in senso conforme v. Cass. n. 20072/2017, Cass. n. 17235/2014 e Cass. n. 16844/2012).
6. Il ricorso va pertanto accolto, l’impugnata ordinanza va cassata ed il giudizio va proseguito;
7. il regolamento delle spese del presente giudizio va differito al definitivo.
8. Non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo dovuto per il ricorso per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Milano.
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