CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2019, n. 11127
Diritto all’assegno per il nucleo familiare – Certificazione ISEE
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava il diritto di O.L. all’assegno per il nucleo familiare dal 1/1/2006 sino alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado e condannava l’Inps al relativo pagamento, corredato da interessi legali, ritenendo che i redditi necessari fossero stati adeguatamente comprovati in primo grado con il certificato ISEE e in appello anche con la produzione della certificazione dell’Agenzia delle Entrate sull’assenza di reddito dei due componenti il nucleo familiare.
2. Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio “in ragione della peculiarità della vicenda”.
3. Per la cassazione della sentenza in relazione al capo relativo alla compensazione delle spese O. L. ha presentato ricorso, cui ha resistito con controricorso l’Inps, che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c.
Considerato che
4. il ricorrente deduce omessa insufficiente o contraddittoria motivazione di un capo controverso relativo alla liquidazione delle spese di giudizio, nonché violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. e lamenta che la motivazione assunta a fondamento della compensazione delle spese sia generica e non adeguata.
5. Il ricorso è ammissibile, nella parte in cui denuncia la violazione di legge nella quale sostiene essere incorso il giudice di merito, ed è altresì fondato.
6. Occorre premettere che alla presente controversia, iniziata nel 2010, si applica il regime della compensazione delle spese di cui all’art. 92 c.p.c. introdotto dall’articolo 45 comma 11 della legge 18 giugno 2009 n. 69, a mente del quale la compensazione delle spese può operare nei casi di soccombenza reciproca o «di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione».
7. Questa Corte ha in proposito chiarito che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere” (v. Cass. n. 11217 del 31/05/2016). Ha aggiunto che dette “gravi ed eccezionali ragioni” devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 14411 del 14/07/2016).
8. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, non essendo esplicitate le “peculiarità della vicenda” valorizzate ai fini della compensazione.
9. Tanto premesso, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con liquidazione delle spese ad opera di questa Corte, secondo la regola della soccombenza.
10. In continuità con il principio affermato da Cass., Sez. U, 12 ottobre 2012, n. 17405 e riaffermato, fra le altre, da Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529, devono allo scopo applicarsi i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto, che detti parametri abbia rideterminato, e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio, e si sia in parte svolta, vigenti le tariffe abrogate dall’art.9, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
11. Anche le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
12. Va disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.
13. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, e del giudizio di appello e in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore avv. R..
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