CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2019, n. 12652
Rapporto di lavoro – Contratto a tempo determinato – Nullità – Verbale di conciliazione in sede sindacale – Cessazione per naturale scadenza
Rilevato che
1. il Tribunale di Bergamo con sentenza del 26 gennaio 2005 accertava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra L.G.I. s.p.a. (poi A. s.p.a.) e G.T. e condannava la società al pagamento delle retribuzioni omesse dalla messa in mora (26 maggio 2003) sino alla sentenza. La sentenza non veniva gravata da appello, ma nella pendenza del termine per proporlo le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale riconoscevano che rapporto di lavoro con L.G. s.p.a. era cessato alla data del 28/2/2003 per naturale scadenza del termine.
2. Con verbale di accertamento dell’ 1/3/2010, l’Inps quantificava i contributi dovuti da A. s.p.a. per il periodo accertato nella suddetta sentenza, dal 26.5.2003 al 26.1.2005.
3. Il ricorso proposto da A. S.p.A. per impugnare il verbale di accertamento, accolto dal Tribunale, veniva invece rigettato dalla Corte d’appello di Brescia.
4. La Corte territoriale argomentava che la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’Inps, che riguarda il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che, attesa l’autonomia dei due rapporti, la transazione non spiega effetti riflessi nel giudizio con cui l’Inps fa valere il credito contributivo. Ciò comporta che l’Inps poteva azionare il credito contributivo provandolo con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva e che la prova dello stesso poteva essere anche desunta dall’accertamento giudiziale operato dal Tribunale di Bergamo, all’esito della valutazione delle prove documentali che avevano dimostrato la natura fittizia dell’apposizione del termine, essendo risultato che il numero di quattro dipendenti era il modello standard del negozio cui era stata detta la lavoratrice, sicché non sussistevano i dedotti problemi di stagionalità. Inoltre, ad avviso della Corte di merito, la sentenza tra lavoratore datore di lavoro aveva efficacia di giudicato, benché non impugnata per effetto della comune volontà delle parti di non proseguire il giudizio nei suoi nei successivi gradi.
5. Per la cassazione della sentenza A. s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso. La società ha depositato anche memoria ex art. 380, bis. 1, c.p.c.
Considerato che
6. la società ricorrente deduce come primo motivo la falsa applicazione degli artt. 1230 c.c., 1362 c.c. e seguenti, 1965 c.c., 2113 c.c., 2116 c.c. e 410 e 411 c.p.c. Censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto che la transazione stipulata con la lavoratrice G.T. successivamente alla sentenza del Tribunale di Bergamo non possa avere efficacia rispetto all’Inps.
7. Come secondo e terzo motivo deduce la violazione delle norme di diritto di cui all’articolo 12 della legge n. 153 del 1969, come modificato dall’art. 6 del d.lgs 2 settembre 1997 n. 314. Afferma che non avendo la lavoratrice diritto a ricevere alcunché a titolo di retribuzione a seguito della transazione, non sussisterebbe nessuna retribuzione imponibile. Aggiunge che le somme versate in sede transattiva sono state corrisposte a titolo di incentivazione all’esodo, con conseguente non assoggettabilità a contribuzione.
8. Come quarto motivo denuncia I’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e lamenta che il giudice di secondo grado non abbia esaminato la decisiva circostanza costituita dal fatto che la T. non avesse svolto alcuna prestazione lavorativa nel periodo dal 28 febbraio il 25 gennaio 2005 e dunque non le spettasse alcuna retribuzione.
9. Come quinto motivo deduce falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e si duole infine del valore di giudicato attribuito alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 26 gennaio 2005, che a suo dire sarebbe stata sostituita dalla transazione stipulata tra le parti del rapporto di lavoro, con conseguente cessazione della materia del contendere.
10. I primi quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati, dovendosi dare continuità all’orientamento secondo il quale in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all’istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poiché il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l’obbligo del datore di lavoro nei confronti dell’Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass. n. 17495 del 28/07/2009, n. 2642 del 05/02/2014, Cass. n. 27933 del 23/11/2017).
11. Né si tratta qui di esaminare la natura degli importi erogati a seguito della transazione (e, dunque se costituiscano o meno un incentivo all’esodo e siano di per sé imponibili), trattandosi di qui obbligazione contributiva che è derivata (non dalla transazione ma) dal rapporto di lavoro accertato con la sentenza dichiarativa del Tribunale di Bergamo e conseguente all’ illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro.
12. Infondato è infine il quinto motivo, considerato che la transazione non è stata fatta valere in giudizio e quindi non ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di gravame, ex artt. 323 e 324 c.p.c., ma ha sortito l’effetto di regolare diversamente tra le (sole) parti stipulanti l’assetto di interessi derivante dalla sentenza di primo grado.
13. L’accordo transattivo non impediva quindi all’Inps di avvalersi dell’accertamento compiuto dal Tribunale, inteso come affermazione obiettiva di verità in ordine all’illegittimità del termine contrattuale e alla conseguente esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo ivi ritenuto, essendo l’istituto titolare di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita giudizialmente.
14. La sentenza che sia passata in giudicato, infatti, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa ex art. 2909 c.c., ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (n. 2137 del 31/01/2014, conf. da ultimo, Cass. n. 27672 del 30/10/2018, Cass. n. 21240 del 28/08/2018).
15. In questo senso la fattispecie si differenzia da quelle oggetto degli arresti richiamati dalla ricorrente (Cass. n. 20146 del 23/09/2010, n. 19587 del 04/08/2017), in cui si controverteva di transazioni intervenute in corso di causa che avevano impedito l’accertamento giudiziale in ordine alle vicende del rapporto di lavoro.
16. Segue coerente il rigetto del ricorso.
17. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
18. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 luglio 2021, n. 20719 - La transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10953 depositata il 26 aprile 2023 - Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7349 - Stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l'ente previdenziale può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 novembre 2022, n. 34032 - Anche quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del Fondo di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 - E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28351 - In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…