CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 giugno 2019, n. 15156
Licenziamento – Trasferimento di un ramo d’azienda da una società all’altra – Successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti – Conseguenze
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 449/2016, depositata il 7 dicembre 2016, la Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile il gravame della società E. di S. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, pronunciando nella causa promossa da S.B. nei confronti di M.S., quale titolare dell’impresa individuale E. di S.M., aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento intimato alla ricorrente in data 31 dicembre 2009, con le conseguenze di cui all’art. 8 della I. n. 604/1966, ed inoltre ritenuto che l’attività svolta dalla lavoratrice fosse da inquadrare nel superiore 5 livello, in luogo del 6° livello che le era stato attribuito, con la condanna del convenuto al pagamento delle connesse differenze retributive.
2. La Corte fondava la statuizione di inammissibilità sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta da un soggetto diverso da quello destinatario delle pronunce di condanna nel giudizio di primo grado, senza che risultasse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, co. 4, cod. proc. civ., un trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso dall’imprenditore individuale – persona fisica M. S. alla E. di S. s.r.I., non essendovi stato consenso della creditrice né per la sostituzione del terzo nel lato passivo del rapporto, né ai fini di cui all’art. 2560 cod. civ.; osservava poi la Corte come non potesse neppure, nella specie, farsi applicazione dell’art. 2112 cod. civ., sul rilievo che il conferimento dell’azienda alla società era intervenuto in epoca successiva all’estinzione del rapporto di lavoro.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società E. di S. S.r.l. con due motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che fosse intervenuto nella specie, con atto pubblico in data 15 febbraio 2012, un conferimento di azienda da parte dell’impresa individuale alla E. di S. S.r.l. e che tale cessione fosse stata allegata e documentata dalla parte appellante.
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 2112, 2559, 2560 cod. civ. e 111 cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto non applicabile al caso in esame l’art. 2112, comma 2°, cod. civ., di conseguenza escludendo che la società appellante avesse acquisito mediante il conferimento dell’azienda, insieme con la qualità di debitore solidale, la legittimazione ad impugnare ex art. 111, comma 4°, cod. proc. civ. la decisione di primo grado.
3. Premesso che i motivi proposti devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, si osserva che il ricorso è fondato.
4. Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che “la trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all’ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall’imprenditore individuale all’impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l’estinzione dell’impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso. Pertanto, qualora detta trasformazione intervenga nel corso del processo, la società è legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti dell’impresa individuale, a condizione che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, da cui deriva la legittimazione processuale, sia allegata e provata” (Cass. n. 16556/2013).
5. Si deve, inoltre, rilevare che, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso dà luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell’avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio: con il trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene, infatti, a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell’azione processuale, dal lato attivo o da quello passivo; anche se soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti del dante causa, produce effetti nei confronti dell’avente causa, il quale peraltro può intervenire in giudizio ed è legittimato a impugnare la decisione.
6. Del resto – come precisato da Cass. n. 17959/2016 – “il conferimento di un’azienda individuale in una società di capitali costituisce cessione di azienda e, sul piano processuale, configura un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso”, disciplinata dall’art. 111 cod. proc. civile.
7. Pertanto è stato, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte che “il trasferimento di un ramo d’azienda da una società all’altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l’art. 2112 cod. civ. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario. Tuttavia, poiché la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, l’art. 111, comma quarto, cod. proc. civ., espressamente dispone che la sentenza può essere impugnata anche dal successore” (Cass. n. 25952/2005).
7.1. Tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 23936/2007, per la quale (conforme n. 23937/2007 e altre successive) “il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l’estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di legge, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quando l’avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa“.
8. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 449/2016 della Corte di appello di Cagliari deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale – previo accertamento della sussistenza nella specie di un conferimento di azienda dall’impresa individuale alla società, alla stregua delle risultanze acquisite al giudizio – procederà a fare applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.
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