Corte di Cassazione sentenza n. 17129 depositata il 26 giugno 2019 – La violazione dell’art. 2087 cod. civ. — che prevede un generale “dovere di sicurezza” a carico del datore di lavoro — viene in considerazione con riguardo all’omissione di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante