In caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro, il termine di decadenza del rimborso, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo
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3 Settembre, 2019
La Corte Suprema con l’ordinanza n. 771 del 15 gennaio 2019 ha statuito che iIn tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all’“an” o al “quantum” del tributo, ovvero a ritenute alla fonte; in caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro, il termine di decadenza ex art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, per la presentazione dell’istanza di rimborso in caso di versamenti diretti, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via definitiva dell’ “an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall’inizio (cfr. Cass. 14868/2016 e 2533/2018).
Ordinanza n. 771 del 15 gennaio 2019 (udienza 13 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fraulini Paolo
Articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973 – Termine di decadenza per l’istanza di rimborso – In caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro il termine decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo – Decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti
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