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17 Settembre, 2019
Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea (articolo 4, comma 3, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90). Pertanto, il beneficio non si può cumulare con altre agevolazioni, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, laddove insista sugli stessi costi ammissibili.
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FAQs – tributi
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