La non contabilizzazione anche di una sola fattura emessa rinvenuta presso terzi costituisce reato di distruzione e occultamento delle scritture – Cassazione sentenza n. 39322 del 2019

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39322 depositata il 25 settembre 2019 intervenendo in tema di reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 7/2000 ha statuito che incorre nel reato di occultamento e distruzione di fatture o scritture contabili, il quale non prevede alcuna soglia di punibilità, anche nell’ipotesi di in cui sia stato occultato e/o distrutto un solo documento contabile. Per cui, come nel caso di specie, il rinvenimento presso un contribuente terzo di una fattura emessa è non contabilizzata è sufficiente a configurare il reato di distruzione e occultamento delle scritture.

La vicenda ha visto protagonista un imprenditore, titolare di una ditta individuale, a cui venivano contestati i reati di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele) ed il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 cit. (Occultamento o distruzione di documenti contabili). L’imputato, in primo grado veniva condannato per entrambi i reati contestati. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva l’imputato per solo reato di dichiarazione infedele e confermava la condanna, modificando l’entità della pena, per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Riconoscendo che l’accusato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva occultato o, comunque distrutto, alcune fatture emesse in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.

Avverso la decisione dei giudici di secondo grado l’accusato proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità nel rigettare il ricorso proposto affermano in merito alla prima doglianza che ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa” .

Inoltre, gli Ermellini, in ordine al reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000 che la legge “non prevede soglie di punibilità, atteso che il legislatore ha individuato il bene giuridico tutelato nell’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. La norma penale incriminatrice sanziona l’obbligo di non sottrarre all’accertamento le scritture ed i documenti obbligatori, in tal modo anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all’evasione di imposta”  ed inoltre evidenziavano come “… la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto – come in specie – può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento” ed ancora che la conservazione delle fatture, come noto, è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972, e 22, d.P.R, n. 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall’art. 2214, comma secondo, cod. civ..” 

Pertanto alla luce delle considerazione e principi sopra richiamati la Corte Suprema affermavano che consegue che non è manifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conseguenza della sua distruzione ovvero del suo occultamento”

Per la configurazione del reato in commento non rileva  mero comportamento omissivo (consistente nel non aver tenuto le scritture in modo tale da rendere obiettivamente difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile ai fini fiscali)  ma richiede necessariamente l’elemento commissivo dell’occultamento o della distruzione. Inoltre l’articolo 10 del Dlgs 74/2000 punisce due condotto di seguito elencate:

  • la distruzione, di natura istantanea, che consiste nella eliminazione del supporto cartaceo o digitale oppure nell’apposizione di cancellature o abrasioni;
  • l’occultamento, di natura permanente, che si concretizza nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, questo è costituito dal dolo specifico di evasione propria o di terzi.

2019-09-29T07:32:30+02:00
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