Per la configurazione del reato in commento non rileva  mero comportamento omissivo (consistente nel non aver tenuto le scritture in modo tale da rendere obiettivamente difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile ai fini fiscali)  ma richiede necessariamente l’elemento commissivo dell’occultamento o della distruzione. Inoltre l’articolo 10 del Dlgs 74/2000 punisce due condotto di seguito elencate:

  • la distruzione, di natura istantanea, che consiste nella eliminazione del supporto cartaceo o digitale oppure nell’apposizione di cancellature o abrasioni;
  • l’occultamento, di natura permanente, che si concretizza nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, questo è costituito dal dolo specifico di evasione propria o di terzi.