Qual’è l’importo dell’imposta di registro dovuta per la denuncia cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici?
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15 Ottobre, 2019
Per i contratti di affitto di fondi rustici non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo della registrazione può essere assolto presentando, entro il mese di febbraio, presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell’anno precedente (articolo 17, comma 3-bis, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro Dpr 131/1986 – Tur). L’aliquota dell’imposta per la registrazione dei contratti di affitto di fondo rustico è stabilita nello 0,5%, con un minimo di 67 euro (articolo 5, comma 1, lettera a, Tariffa parte 1 allegata al Tur). Peraltro, nel caso di “denuncia cumulativa”, ai sensi del ricordato articolo 17, comma 3-bis, l’aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti, ma, in ogni caso, l’ammontare dell’imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore a 67 euro (nota II-bis, articolo 5, Tariffa parte 1 allegata al Tur).
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FAQs – tributi
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