La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33741 depositata il 18 dicembre 2019 intervenendo in tema di agevolazione ai fini dell’imposta di registro ha affermato che «Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato riconosciuto il beneficio, non è assimilabile all’effettivo ritrasferimento dell’immobile.»
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata in liquidazione nei cui confronti veniva recuperata l’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla compravendita immobiliare per i quali aveva fruito delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986. La società avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure rigettavano le doglianze della contribuente. La società contribuente impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano le doglianze della contribuente ritenendo che la sentenza del Tribunale che dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita ordinando alla contribuente la restituzione dell’immobile al cedente dovesse essere qualificato come trasferimento ai fini della citata previsione di legge.
Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Gli Ermellini nel ritenere fondato il motivo hanno ricordato che «In tema di imposta di registro, l’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la restituzione dell’imposta, per la parte eccedente la misura fissa, nell’ipotesi di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti, trova applicazione, per il dato letterale e per la ratio ad esso sottesa, alle sole fattispecie di nullità ed annullamento, senza ulteriori estensioni e, quindi, con esclusione dei casi di inefficacia derivante da altre ragioni, tra cui la risoluzione dell’atto.». (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4971 del 01/04/2003, Rv. 561679 – 01); «In tema d’imposta di registro, l’applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la restituzione dell’imposta per la parte eccedente la misura fissa nel caso di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti, è limitata, in considerazione del dato letterale e della sua “ratio”, alle sole ipotesi di nullità o annullamento dell’atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti “ah origine”, e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattuale derivante da altre e diverse ragioni.»
Pertanto per i giudici del palazzaccio qualora si proceda alla risoluzione del contratto di vendita immobiliare entro il triennio la società immobiliare decade, relativamente all’immobile in esenzione Iva, dall’applicazione dell’aliquota agevolata ai fini dell’imposta di registro. Per cui solamente un effettivo ritrasferimento dell’immobile consente infatti di usufruire delle agevolazioni fiscali.