La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 34447 depositata il 24 dicembre 2019 interviene in tema attinente ai limiti della giurisdizione relativamente all’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela fallimentare riguardante una cartella di pagamento ed ha statuito che “ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario.”
La vicenda ha riguardato un Agente della riscossione il quale aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale, nel giudizio ex art. 98 legge fall. instaurato dal concessionario per la riscossione, che aveva confermato la statuizione del giudice delegato che aveva ammesso i propri crediti al passivo del Fallimento solo parzialmente, essendo taluni prescritti (alcuni dei quali relativi a tasse automobilistiche), visto il tempo trascorso dopo la notifica delle cartelle non opposte.
Nel ricorso in cassazione l’Agente della riscossione eccepiva che il Tribunale fosse privo della giurisdizione in materia, in quanto il giudice ordinario avrebbe superato i limiti della giurisdizione propria, discostandosi dal principio secondo cui spetta al giudice tributario che è fornito di giurisdizione sull’obbligazione tributaria, conoscere dell’eccezione di prescrizione, anche se maturata successivamente alla notifica alla cartella di pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione stessa.
La Corte Suprema investita della questione, con ordinanza rinvia alle Sezioni Unite.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Agente della Riscossione ed aderendo all’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 114/2018 affermano che «la linea di demarcazione della giurisdizione [è] posta dalla cartella di pagamento e dall’eventuale successivo avviso recante l’intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell’amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell’esecuzione»; quindi osserva che «È questo un criterio di riparto della giurisdizione; ma la sommatoria della tutela innanzi al giudice tributario e di quella innanzi al giudice (ordinario) dell’esecuzione deve realizzare per il contribuente una garanzia giurisdizionale a tutto tondo: in ogni caso deve esserci una risposta di giustizia perché siano rispettati gli artt. 24 e 113 Cost.».
I giudici del palazzaccio preliminarmente osservano che “La notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussurnibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario”. In particolare sottolineano i giudici di legittimità nel rigettare la tesi della ricorrente nel ritenere l’atto da impugnare nell’estratto di ruolo la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest’ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica per cui “Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione, cui spetta l’ordinaria verifica dell’attualità del diritto dell’ente creditore di procedere all’esecuzione forzata.”
Infine la Suprema Corte riafferma il principio secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza”
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