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27 Gennaio, 2020
Le cause di esclusione dei nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) sono previste dall’art. 9-bis del decreto legge n. 50/2017. In particolare gli Isa non si applicano ai periodi di imposta in cui il contribuente:
- ha iniziato o cessato l’attività
- non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
- dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o determina il reddito con altre tipologie di criteri forfettari
- esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superino il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).
Sono esclusi dagli Isa, inoltre:
- le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
- le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 – e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20 – di cui all’ISA AG72U
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.
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FAQs – tributi
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