CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 9344 depositat il 9 marzo 2020
Sicurezza sul lavoro – Omessa nomina del medico competente – Verbale di accertamento – Mancata ottemperanza delle prescrizioni dell’ITL
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 6.2.2019 il Tribunale di Oristano ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di O.C. per essere il reato del capo A), relativo alla violazione dell’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008, e consistente nell’omessa nomina del medico competente, estinto per l’adempimento della prescrizione, e per essere il reato del capo B), relativo alla violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008 e consistente nell’omessa redazione del piano operativo di sicurezza del cantiere, non punibile per particolare tenuità del fatto.
2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Oristano lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il reato del capo A) e la violazione di legge per il reato del capo B).
Con riferimento al reato del capo A), osserva che con nota del 18 maggio 2017, prot. n. 26834, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari – Oristano aveva comunicato alla Procura della Repubblica la mancata ottemperanza delle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento del 13 marzo 2017. Evidenzia che il teste in dibattimento aveva dichiarato che la nomina del medico competente, pur avvenuta nei termini indicati nel verbale di prescrizione, non era stata comunicata tempestivamente all’organo di vigilanza, determinando una sostanziale violazione delle modalità di ottemperanza della stessa. Precisa che ai fini dell’estinzione prevista dall’art. 24 d.lgs. n. 758/1994, era necessario adempiere alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e provvedere al pagamento della somma indicata nell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 758/1994. Nella specie, non si erano verificate le condizioni previste dalla legge né l’imputato aveva chiesto di accedere all’oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.
Con riferimento al reato del capo B), dopo aver ripercorso i precedenti giurisprudenziale in materia di non punibilità del fatto, osserva che non ricorrevano i requisiti dell’art. 131-bis cod. pen., poiché all’imputato erano state contestate due violazioni di norme afferenti a reati della stessa indole. Specifica che la prescrizione relativa al piano di sicurezza non era stata ottemperata ed aveva dato luogo alla violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato limitatamente al reato del capo A).
Ed invero, il Tribunale ha affermato che l’imputato aveva proceduto alla nomina del medico nei tre giorni dalla notifica del verbale di prescrizione, mentre era incerta la data di comunicazione della predetta nomina all’Ispettorato, sicché non era possibile escludere che avesse adempiuto tempestivamente anche a tale incombente.
Non ha verificato il Tribunale però se l’imputato avesse pagato l’oblazione amministrativa che costituiva l’ulteriore requisito da verificare ai fini dell’estinzione del reato.
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 758/1994, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, secondo cui quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Oristano per esaminare tale profilo.
Quanto al reato del capo B), il Tribunale ha accertato che l’imputato era stato responsabile dei lavori di smontaggio del ponteggio in assenza di un piano di sicurezza aggiornato, il che pure costituiva una violazione di legge, ma di lieve entità in considerazione della tipologia dei lavori, dell’esiguità del pericolo e dell’esistenza di un piano della sicurezza, sia pure non aggiornato. Ha ulteriormente osservato che non erano emersi indici rivelatori di una condotta abituale nel tempo.
Tale motivazione è da ritenersi adeguata rispetto all’apprezzamento dei profili di fatto rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e non è contraddetta dall’argomento del ricorrente secondo cui v’era stata una coeva violazione della normativa antinfortunistica. Infatti, la prescrizione della nomina del medico era stata comunque tempestivamente adempiuta ed il Tribunale ha accertato che non erano emersi indici rivelatori di un’abitualità della condotta posta in essere, ma anzi era risultata dal certificato penale l’assenza di precedenti specifici. In altri termini, l’imputato ha commesso due violazioni della normativa antinfortunistica, nel medesimo contesto, per una delle quali è ancora dubbio se il reato sussista o sia estinto. Il Tribunale ha ritenuto l’occasionalità della condotta che nega ontologicamente l’abitualità come condizione ostativa dell’art. 131-bis cod. pen. E tale decisione è in linea con il dato normativo (Cass., Sez. 3, n. 38849 del 05/04/2017, Alonzo, Rv. 271397).
Il ricorso del Pubblico ministero rispetto al reato del capo B) è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Oristano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
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