DECRETO LEGISLATIVO 08 aprile 2020, n. 36

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 114-quater, comma 1, la parola: «membro» è sostituita dalla seguente: «comunitario»;

b) all’articolo 114-septiesdecies, comma 1, le parole: «128-bis,» sono soppresse;

c) all’articolo 128:

1) al comma 1, le parole: «commi 6-bis, 6-ter e 6-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6-bis e 6-ter»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall’articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.»;

d) all’articolo 128-duodecies, comma 3-bis, le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse;

e) all’articolo 144, comma 5-bis, dopo le parole: «, l’inosservanza degli obblighi previsti» sono inserite le seguenti: «dall’articolo 120-decies o».

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione, quest’ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. E’, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell’autenticazione forte del cliente.»;

b) all’articolo 34-bis:

1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d’Italia, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del comma 3.»;

c) all’articolo 34-ter, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

d) all’articolo 34-quinquies:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni in materia di commissioni interbancarie»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l’inosservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015;

b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.»;

e) all’articolo 34-sexies, comma 3, dopo le parole: «per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 34-bis, commi 2» sono inserite le seguenti: «, 3-bis».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

1. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218

1. All’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le parole: «comma 36» sono sostituite dalle seguenti: «comma 37».

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.