Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione n. 9, sentenza n. 3355 depositata il 22 giugno 2020 – Il requisito del “periculum in mora” per l’iscrizione ipotecaria, può ritenersi chiaramente desumibile dalla notevole entità del credito e considerata la evidente inconsistenza del patrimonio della società ed in assenza di un adeguato patrimonio del socio accomandatario