Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione n. 9, sentenza n. 3355 depositata il 22 giugno 2020
Iscrizione di ipoteca e “periculum in mora”
FATTO E DIRITTO
La C.T.P. di Agrigento, con sentenza n. 3091/07/2014, rigettava il ricorso con il quale l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento aveva richiesto l’autorizzazione ad registrati della società SE.AL.IMP. s.a.s. di P. A. e V S.
Con altra sentenza, n. 3092/07/2014, la medesima CTP rigettava il ricorso con il quale I’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento aveva richiesto l’autorizzazione ad iscrivere ipoteca, sino alla concorrenza di euro 312.805,74 oltre interessi, sui beni mobili registrati di P. A. socio accomandatario della società SE.AL.IMP. s.a.s..
I primi giudici osservavano, in entrambe le pronunzie di identico contenuto, che, pur sussistendo la prova del cd. fumus boni iuris l’amministrazione finanziaria non aveva fornito dimostrazione alcuna del presupposto del periculum in mora.
Contro dette pronunzie ha proposto appelli, con separati ricorsi, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento la quale ha dedotto violazione di legge non avendo i giudici di primo grado considerato che, nella specie, sussisteva anche la prova del periculum in mora ragione della notevole entità del credito, della inesistenza della sede sociale dichiarata nonchè tenuto conto delle gravi e reiterate irregolarità contabili poste in essere dalla società.
La società contribuente nonchè P. A., pur ritualmente intimati in questo grado del giudizio, non si sono costituiti.
All’ odierna udienza del 8 Giugno 2020 è stata disposta la riunione dei suindicati giudizi portanti i nn. 2368/2015-2373/2015 fra loro connessi.
Osserva questa Commissione che gli appelli possono trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.
Va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, il requisito del “periculum in mora”, può ritenersi chiaramente desumibile, come correttamente dedotto dall’amministrazione finanziaria, dalla notevole entità del credito in esame (superiore ad euro 310.000,00) e considerata la evidente inconsistenza del patrimonio della società la cui sede legale è risultata inesistente ed in assenza di un adeguato patrimonio del socio accomandatario di cui difetta ogni prova.
In accoglimento degli appelli vanno, pertanto, integralmente accolti i ricorsi proposti in primo grado dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento.
In considerazione della natura delle questioni trattate sussistono i presupposti di legge per la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi dei giudizi fra le parti.
P.Q.M
Pronunziando nei giudizi riuniti RG. 2368/2015 ed RG. 2373/2015 accoglie entrambi gli appelli e per l’effetto accoglie integralmente i ricorsi proposti in primo grado dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento.
Dichiara integralmente compensate le spese dei giudizi.
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