AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 settembre 2020, n. 392
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Aliquota IVA applicabile alle cessioni di lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al polamento
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Ente X, avente finalità pubblica, cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel comprensorio Y, con la presente istanza di interpello intende conoscere quale aliquota Iva si applichi agli acquisti di fagiani, starne e lepri destinati al ripopolamento del TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale) di competenza del predetto Ente.
Il dubbio interpretativo sollevato dall’interpellante si basa sulle conclusioni della sentenza 19 luglio 2019, n. 125, emanata dalla CTP di Piacenza, per la quale la cessione di animali delle specie avicole destinati al ripopolamento di un istituto faunistico è soggetta ad Iva nella misura ridotta del 10% e non nella misura ordinaria del 22%.
In tale ipotesi l’interpellante afferma che l’Agenzia delle Entrate aveva emesso l’avviso di rettifica ritenendo che l’operazione dovesse essere assoggettata ad Iva nella misura del 22% in quanto i fagiani oggetto di vendita da parte di un’impresa agricola non erano destinati alla alimentazione umana, ma agli ambiti territoriali di caccia oppure ad aziende faunistiche ed erano pertanto destinati al ripopolamento.
La Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che individua i beni e i servizi soggetti ad Iva con aliquota agevolata del 10%, individua tra gli stessi, al Punto 7 “conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta ; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all’alimentazione”.
Ciò premesso, l’interpellante intende conoscere se alle cessioni aventi ad oggetto lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento, possa applicarsi l’aliquota Iva ridotta del 10%.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che alle cessioni aventi ad oggetto lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento, possa applicarsi l’aliquota Iva ridotta del 10%. In particolare, nella menzionata sentenza n. 125 del 2019 della CTP di Piacenza, in cui viene richiamata la nozione di causa in concreto adottata in sede giurisprudenziale (v. sentenza Corte di Cassazione 4 maggio 2018, n. 10612) si osserva che i fagiani sono animali normalmente destinati all’alimentazione umana dato che un differente uso non rientra nei canoni della normalità.
Difatti, benché siano venduti per la pratica della caccia, è naturale che dopo l’abbattimento, trattandosi di carni di pregio, vengano destinati alla alimentazione umana e questa ne costituisce l’unica ed effettiva destinazione finale.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La Tabella A, Parte III, allegata al dPR 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, al punto 7 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le cessioni aventi ad oggetto “conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta ; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all’alimentazione.”
Dal tenore letterale della norma si evince che la cessione avente ad oggetto conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e, in generale, “animali vivi” beneficia dell’aliquota Iva agevolata al 10 per cento sempre che tali animali siano “destinati all’alimentazione umana”.
In tal senso, la Direzione TT AA, con nota 7 maggio 1973, n. 500540, ha precisato che, stante il carattere tassativo rivestito dalle previsioni recate dalla citata Tabella, non è possibile estendere per analogia il beneficio dell’aliquota ridotta “a beni aventi una destinazione diversa da quella specificamente indicata nella tabella stessa (…). Pertanto (…) le importazioni e le cessioni nello Stato di selvaggina destinata al ripopolamento delle riserve sono soggette all’IVA” con aliquota ordinaria. Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall’interpellante, gli acquisti di fagiani, pernici grigie (starne) e lepri sono destinati al ripopolamento del TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale) di competenza dell’Ente X.
Tale ripopolamento è un’attività finalizzata alla protezione della fauna selvatica e viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 16 dello Statuto dell’Ente X, a mente del quale “Il Comitato di Gestione del (…), dopo una attenta ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, attuata mediante adeguati censimenti, determina il quantitativo di selvaggina da immettere sul territorio a scopo di ripopolamento venatorio” .
Pertanto nel caso di specie, l’alimentazione umana non rappresenta la destinazione dei beni acquistati, essendo i predetti animali acquisiti per finalità di ripopolamento venatorio, nell’ambito dell’attività di gestione faunistico- venatoria esercitata dall’Ente.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che le cessioni aventi ad oggetto lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento sono soggetti ad Iva con aliquota ordinaria del 22%.
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