AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 settembre 2020, n. 417
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -pesa pubblica funzionante a gettoni – certificazione dei corrispettivi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente, in sintesi, di essere proprietario di una Pesa pubblica funzionante a gettoni, il cui valore nominale è “stabilito dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle tariffe riferite ai “servizi a domanda individuale”. Il costo del gettone è fissato principalmente con l’obiettivo di erogare un servizio pubblico” ed è, quindi, finalizzato al ristoro delle spese vive sostenute.
L’attuale gettoniera, per motivi organizzativi e di sgravio delle incombenze degli uffici comunali, dovrebbe essere sostituita da una gettoniera a moneta. Al riguardo, è dubbio se l’impianto si configuri come “vending machine” di cui all’articolo 2, comma2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e, in caso affermativo, se sia soggetto agli “obblighi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate degli incassi”, che l’istante ribadisce “sono di natura “risarcitoria” delle spese sostenute per mantenere attivo il servizio e non già per finalità di lucro.”
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non prospetta alcuna soluzione.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Al fine del corretto inquadramento della fattispecie, si richiama preliminarmente la circolare n. 18 del 22 maggio 1976, in cui, “al fine di dirimere perplessità e pervenire ad una precisa individuazione delle operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’imposta” sul valore aggiunto, è fornita “una elencazione positiva delle attività che, esercitate dagli Enti pubblici territoriali, sia con gestione in economia diretta sia attraverso Aziende Municipalizzate, presentano il requisito oggettivo per l’imponibilità”. Nell’allegato n. 1, tra le attività rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, al numero 23, figura il servizio di “Pesa pubblica”.
Trattasi, in particolare, di una attività riconducibile tra quelle di cui all’articolo22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la cui certificazione è effettuata secondo quanto stabilito dall’articolo 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 127 del 2015, ai sensi del quale “1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.[…]
[…omissis…]
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4,sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.”.
Ciò chiarito, passando all’esame della qualificazione della gettoniera a moneta per il servizio di pesa pubblica come vending machine, si richiamano le precisazioni rese con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, nonché da ultimo con la risposta n. 20 pubblicata il 5 febbraio 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli), a proposito delle macchine cambia monete che erogano gettoni per il servizio di auto-lavaggio, secondo cui, “le macchine che erogano gettoni (o strumenti equivalenti) utilizzati per il servizio di autolavaggio – quando rispettino i requisiti previsti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (cfr., in particolare, i provvedimenti prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017)sono da considerarsi distributori automatici o vending machine (si veda la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016) e sono sottoposti alla relativa disciplina.”
In detti provvedimenti (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del30 marzo 2017) è definito distributore automatico qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente (nel caso, ad esempio, di cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
– uno o più sistemi di pagamento;
– un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria,capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio
– selezionato dall’utente finale;
– un erogatore di beni e/o servizi.
In generale, dunque, anche la “gettoniera a monete” di cui intende dotarsi l’istante deve avere le caratteristiche disposte dai provvedimenti sopra richiamati ed essere assoggettata ai relativi obblighi, in particolare di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi.
Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un soggetto pubblico come l’istante, si rinvia a quanto chiarito con la risposta alla consulenza giuridica n. 3pubblicata il 24 gennaio 2019 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/risposte-alle-istanze-di-consulenza-giuridica), secondo cui “Non vi è, in merito, alcuna esclusione per le Pubbliche Amministrazioni, le quali, tuttavia,potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master,memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs.n. 127 del 2015) secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agenzia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi (si veda il punto 7del medesimo provvedimento).
Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi IVA.” .
Allo stato attuale, tuttavia, il servizio sopra richiamato non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante i distributori automatici.
[…]
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