Corte di Cassazione sentenza n. 20197 depositata il 25 luglio 2019 – Il proprietario del fondo dominante può apportare alle cose o opere destinate all’esercizio della servitù modifiche che ne rendano più agevole e comodo l’esercizio, ove ciò non si traduca in un facere a carico del proprietario del fondo servente ovvero in un apprezzabile aggravio dell’onere che pesa su quest’ultimo