AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 ottobre 2020, n. 450
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio). Modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di consorzio
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Consorzio istante, dichiara di applicare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il regime speciale previsto nell’articolo 34 del Dpr 633 del 1972 come esplicitato nella fattura emessa da ogni socio al Consorzio in relazione ai rispettivi (mensili) conferimenti complessivi di ….
La fatturazione, secondo il comma 7 del suddetto articolo, prevede: “I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.”
Poiché, il Consorzio effettua il pagamento a 60 giorni, si realizza un differimento temporale di due mesi rispetto al mese di effettivo conferimento del prodotto (cioè il … che i Soci sono obbligati, da Statuto, a conferire mensilmente allo scrivente Consorzio). Nel senso che nelle fatture di aprile risulta il conferimento del … effettivamente avvenuto a febbraio e così nel mese di giugno il conferimento del … avvenuto nel mese di aprile
Secondo l’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (di seguito, Decreto rilancio) il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.
Si rappresenta che anche la circolare n. 15/E del 13 Giugno 2020 non fornisce chiarimenti interpretativi afferenti il caso prospettato, pur prevedendo che «(…) con riferimento, al requisito di cui al punto sub 2), si precisa che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi (…)».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che nel caso in esame si possa far riferimento al periodo temporale effettivo di calo del fatturato facendo coincidere il calo stesso al mese in cui è avvenuto il conferimento materiale del … da parte di ognuno dei Soci al Consorzio.
Nel caso di specie, quindi, non con quello relativo alle fatture dei mesi di aprile del 2019 e del 2020 perché esse rappresentano, come sopra indicato, conferimenti effettivi avvenuti però nel mese di febbraio dei due anni anzidetti.
Ora, tenuto conto della sospensione dell’attività produttiva e del danno subito dai Soci …, a sostegno della presente tesi, l’istante evidenzia che proprio nel mese di aprile 2020 il Consorzio, e di conseguenza i suoi Soci conferenti, ha avuto un maggior calo del fatturato rispetto al mese di febbraio (sempre facendo riferimento ai corrispondenti mesi del 2019). Nel mese di aprile, infatti, si sono avute le più gravi ripercussioni sulle vendite in confronto al mese di febbraio nel quale, al contrario, esse non si erano ancora manifestate in maniera così determinante, essendo coinciso questo mese ancora con un periodo di relativa “tranquillità” sanitaria.
L’interpellante osserva, inoltre, che se si confrontassero i fatturati dei mesi di aprile – senza tener conto del differimento di due mesi circa il pagamento del prezzo e della corrispondente fatturazione – questa tipologia di contribuenti risulterebbe discriminata pur avendo avuto nel mese di aprile 2020 una diminuzione delle attività rispetto al corrispondente mese del 2019 proprio a causa dell’emergenza sanitaria, tenuto conto che l’unico mese preso in considerazione dalla normativa è proprio esclusivamente quello di aprile, per compensare, in parte, le perdite causate della pandemia.
In relazione a quanto precede, l’istante ritiene che i Soci …, ognuno in relazione ai propri volumi di affari, possano far riferimento, per la richiesta di contributo, al mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019 non per quanto riguarda la fatturazione e la corresponsione del prezzo del prodotto venduto, ma per quanto riguarda invece il conferimento effettivo del … che, per le norme sopra richiamate, viene successivamente fatturato in maniera differita dopo due mesi (quindi a giugno 2020).
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II rubricato «Sostegno all’impresa e all’economia», ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il predetto articolo al comma 1 prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).
Al successivo comma 2, esclude dal beneficio alcuni soggetti tra cui, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 sono individuate nei commi 3 e 4 e dispongono che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto COVID-19.
In relazione alle modalità di determinazione del calo del fatturato con la citata circolare n. 15/E del 2020 è stato chiarito che «al fine di verificare la riduzione prevista dal comma 3 dell’articolo 25 del decreto rilancio, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)».
Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che «I consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all’articolo 25 del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti» (cfr. quesito 2.6 “Consorzi tra imprese”).
Inoltre, con il medesimo documento di prassi rammentando che «… per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID- 19, devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile» è stato ulteriormente chiarito «nel caso di appalti con SAL intermedi, al fine di tener conto di quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 25 del DL Rilancio […] Andranno quindi incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente» (cfr. quesito 3.3 «Determinazione calo di fatturato settore edilizia»).
Alla luce di quanto sopra, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 3 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, si deve tener conto delle fatture emesse nel mese di aprile a prescindere dalla circostanza che il conferimento effettivo del … da parte delle imprese consorziate avvenga in mesi diversi. Resta fermo inoltre che, secondo quanto precisato con la menzionata circolare n. 22/E del 2020, qualora l’istante sia assimilabile ai «consorzi fra imprese […] che ribaltano sulle consorziate i propri proventi ed oneri» non può fruire del contributo a fondo perduto COVID-19.
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