AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2020, n. 480
Articolo 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) – Spese per l’acquisto di un sistema di gestione del denaro contante
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa, avente ad oggetto sociale il commercio al minuto di …, intende acquistare un macchinario definito “Sistema di gestione del denaro contante” (Cash Management) la cui funzione è, su input del terminale di cassa (gestito manualmente dalla cassiera), quella di ricevere, riconoscere, contabilizzare, mettere in sicurezza e restituire il resto, eliminando ogni onere ed errore in relazione al denaro contante. L’istante rappresenta che non si tratta di sistemi “self” ma di veri e propri cassetti automatici che sostituiscono il cassetto manuale e che lavorano in “collaborazione” con la cassa presidiata dal personale addetto, consentendo al cliente di effettuare autonomamente il pagamento in contanti.
Il dubbio applicativo su cui l’interpellante chiede chiarimenti riguarda l’articolo 120, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (rubricato: Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro). Trattandosi di una nuova disposizione normativa, per la quale sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla esatta interpretazione della disciplina applicabile, la Società chiede il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito alla spettanza del credito d’imposta in parola per l’acquisto del macchinario sopra descritto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il macchinario descritto nelle premesse possa essere riconducibile all’acquisto di quei beni che la norma vuole incentivare con il credito d’imposta, connessi all’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processiproduttivi e gli ambienti di lavoro.
Tali macchinari, infatti, favoriscono sia il distanziamento interpersonale (esercente-cliente), sia l’eliminazione dei contatti che si avrebbero attraverso il passaggio e la gestione “manuale” di denaro contante e, pertanto, facilitano l’attuazione delle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
L’istante rappresenta, infine, che nell’ipotesi di mancata risposta nei tempi previsti dall’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, lo stesso si atterrà alla soluzione interpretativa prospettata, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso, in riferimento ai termini indicati per l’avanzamento della domanda (Dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020), la Società si riserva di procedere all’inoltro della stessa entro i termini indicati.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 120 del Decreto rilancio ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del menzionato decreto rilancio.
Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV- 2, tra cui rientrano espressamente:
a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con l’articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):
– esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.
Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all’agevolazione qui in esame.
In particolare, con riferimento agli investimenti agevolabili [cfr. supra, n. 2)], la sopracitata circolare ha precisato che, in merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Ciò premesso, la scrivente osserva che la spesa prospettata dall’istante – esercente commercio al dettaglio di … – consiste nell’acquisto di un macchinario di “cash management”, vale a dire di un dispositivo automatico che sostituisce il cassetto manuale della cassa e che, su input della stessa (gestita dal personale addetto), consente al cliente di effettuare il pagamento in contanti, compresa la ricezione del resto, in completa autonomia.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la spesa per l’acquisto del macchinario in parola non rientri tra gli investimenti agevolabili di cui all’articolo 120 del Decreto rilancio, poiché si tratta di un intervento non rientrante tra quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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