CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7349 – Stante l’insensibilità dell’obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l’ente previdenziale può azionare il credito contributivo provando – con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, sulla base dello stesso contratto di transazione e del contesto dei fatti in cui è inserito – le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore