CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13553
Trasfertisti – Applicazione del più favorevole trattamento contributivo – Accertamento ispettivo – Compendio probatorio acquisito in giudizio – Risultanze dei libri contabili e dichiarazione del legale rappresentante della società
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 1048 del 2014, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto trasfertisti i dipendenti dell’attuale ricorrente, con applicazione del più favorevole trattamento contributivo, alla stregua delle risultanze istruttorie; e aveva considerato retributiva, soggetta come tale a contribuzione, l’una tantum prevista contrattualmente e non collegata ad alcun atto di liberalità;
2. avverso tale sentenza la K. s.p.a ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso;
3. Riscossione Sicilia s.p.a è rimasta intimata;
Considerato che
4. il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in ordine al regime contributivo previsto per i trasfertisti e si prospetta che i lavoratori, come emerso dalle risultanze testimoniali acquisite in giudizio, si spostavano solo per esigenze aziendale sorte sul momento, è inammissibile perché, ad onta dell’intitolazione del motivo, pretende un riesame del merito;
5. peraltro, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
6. l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione e solo nei limiti fissati dalla novellata normativa processuale;
7. il discrimine tra le due censure è segnato dal fatto che solo la denuncia del vizio di motivazione è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v., fra le tante, Cass. n. 140 del 2019);
8. il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in tema di confessione, criticando il valore confessorio attribuito alle dichiarazioni del legale rappresentante, è inammissibile per l’assorbente rilievo che l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione – e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte – si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (v., fra le tante, Cass. n. 3698 del 2020);
9. il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 2697 cod.civ., assumendo come non assolto, dall’INPS, l’onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi, è da rigettare per avere la Corte di merito ritenuto raggiunta la prova, in ordine alla natura di indennità ai trasfertisti delle somme erogate ai lavoratori oggetto di accertamento ispettivo, sulla scorta del compendio probatorio acquisito in giudizio (risultanze dei libri contabili e dichiarazione del legale rappresentante della società);
10. dal pari è da rigettare l’ultimo motivo con il quale, denunciando censure per violazione dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 del codice di rito, la parte ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata che, in riferimento alla somma una tantum erogata ai dipendenti ha sia rimarcato la fonte negoziale collettiva dell’erogazione, sia escluso la qualificazione come atto datoriale di mera liberalità, non potendo, conseguentemente, ravvisarsi, nella statuizione, alcun profilo di nullità della sentenza, né ritenersi ammissibile la censura per vizio motivazionale in ordine alla qualificazione dell’erogazione;
11. segue coerente la condanna alle spese, in favore dell’INPS, liquidate come in dispositivo;
12. non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata,
13. ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.
Ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
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