CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29912 – La scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l’autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest’ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l’indicata presunzione