CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 ottobre 2021, n. 30933
Rapporto di lavoro – Autista di autobus di linea – Mancato versamento dell’incasso – Violazione della procedura aziendale – Lesione del vincolo fiduciario
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Campobasso con sentenza depositata il 18.5.2019 ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede che ha ritenuto legittima la destituzione intimata il 15.6.2016 da S.A.T.I. s.p.a. a V. F. P. per mancato versamento dell’intero incasso riscosso in qualità di autista di autobus di linea, con particolare riferimento al titolo di viaggio dovuto dal figlio che aveva utilizzato il trasporto il 23.3.2016, con richiamo di precedenti addebiti, nonché per insubordinazione.
2. La Corte territoriale – sottolineato che il provvedimento espulsivo richiamava la violazione degli artt. 42 e 45, n. 4, 50 del R.d. n. 148 del 1931 e 2104 cod.civ. e che il fatto addebitato era pacifico – ha rilevato la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario dovuta all’appropriazione indebita di somme di proprietà dell’azienda con consapevole violazione di una precisa procedura aziendale – ben conosciuta dal lavoratore, come emerso dalla documentazione prodotta (possesso della “tessera di libera circolazione” relativa al proprio figlio per l’anno 2016), che esclude la buona fede nella ritenuta sussistenza di una prassi aziendale – nonché dovuta alla grave insubordinazione al superiore gerarchico che gli aveva ordinato di consegnare l’intero incasso, con conseguente integrazione della condotta tipizzata all’art. 45, n. 4, del R.d. citato; ha aggiunto che doveva escludersi che il comportamento potesse essere sussumibile nelle declaratorie di cui agli artt. 42, n 3 e 42 n. 10 del R.d. n. 148 del 1931 concernenti sanzioni conservative, trattandosi di ipotesi con connotati assai più gravi ossia una appropriazione di somme nella disponibilità del lavoratore e di proprietà della società e una grave insubordinazione al superiore, e che la sanzione doveva ritenersi proporzionata visto la possibile reiterazione di episodi di appropriazione avendo il lavoratore dichiarato che aveva agito per “una vera e propria questione di principio”.
3. Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
4. Il procedimento è regolato dall’art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui “Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale”. Né i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.
5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del ricorso, e in subordine il rigetto.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 45 e 50 del R.d. n. 148 del 1931 avendol la Corte territoriale erroneamente interpretato l’art. 45 citato ritenendo i che la trattenuta della somma pari ad un biglietto possa rientrare nel concetto di appropriazione indebita di somme o valori spettanti all’azienda in quanto le fattispecie tipizzate sono tutte connotate da particolare gravità, profilo di cui è sprovvisto il caso di specie, posto, inoltre, che il P. ha agito in buona fede nella convinzione che sussistesse una prassi di gratuità dei biglietti a favore dei familiari dei dipendenti; il comportamento poteva, quindi, essere al più punito con una sanzione conservativa in considerazione del rifiuto di adempiere l’ordine impartito dal superiore gerarchico circa la consegna dell’incasso. La disposizione dell’art. 50 del R.d. n. 148 del 1931, relativa alla recidiva, poteva, inoltre, consentire esclusivamente l’applicazione di una sanzione conservativa (potendo legittimare, la recidiva, solamente l’irrogazione “di una pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta”).
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, violato i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle infrazioni rispetto alle sanzioni, considerato che il P. aveva trattenuto solamente l’incasso corrispondente ad un biglietto pagato dal proprio figlio, nella convinzione che esistesse una prassi aziendale che esonerasse i familiari dal pagamento del biglietto.
3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente visto la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
3.1. Le argomentazioni concernenti la ricostruzione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma 1, n. 5, cod. proc. civ., a monte non consentite dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la gravità del comportamento adottato dal lavoratore.
3.2. La censura relativa alla recidiva e all’applicazione dell’art. 50 del R.d. n. 148 del 1931 non coglie la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sull’applicazione della sanzione (conservativa) immediatamente più grave rispetto a quelle già ricevute ma nulla deduce sull’argomentazione della sentenza impugnata che ha precisato come la contestazione disciplinare “non si limita a far riferimento unicamente all’art. 50 del detto R.D.” ma ha addebitato un comportamento articolato in più azioni consistenti nella violazione dell’art. 45, n. 4 del R.d., dell’art. 42 per insubordinazione al superiore gerarchico e dell’art. 2104 cod.civ. relativo all’obbligo di diligenza.
3.3. Infine, l’art. 45 del R.d. n. 148 del 1931, prevede la destituzione del dipendente “che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all’azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l’azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo”.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che l’art 2119 cod.civ. configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell’estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto, precisando che l’operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quella dell’art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. 1351/2016, 12069/2015, 6501/13, 18247/2009), poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento.
La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. nn. 1977 del 2016, 1351 del 2016, 12059 del 2015, 25608 del 2014). Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che l’odierno ricorrente venne destituito dal servizio perché, in qualità di autista di autobus di linea, cui era demandata anche la riscossione dei titoli di viaggio, aveva trattenuto dall’incasso giornaliero il prezzo corrispondente al biglietto utilizzato dal figlio per il trasporto nella tratta Campobasso-Termoli il giorno 23.3.2016, aveva rifiutato di versare la somma nonostante espressa richiesta del superiore gerarchico di regolarizzare la posizione contabile; il fatto ascritto si connotava, dal punto di vista soggettivo, dalla consapevolezza del P. di violare procedure specifiche volte ad una riduzione del prezzo ai familiari dotati di tessera con nome e foto (avendo, la Corte territoriale, escluso la buona fede e/o l’ignoranza del P. in considerazione di riscontri documentali confermati dalle dichiarazioni dei testimoni escussi) e dalla convinzione di agire per “una vera e propria questione di principio” ossia per realizzare una “autoliquidazione” di ben più consistenti somme dovute dalla società.
La Corte territoriale ha dunque ritenuto integrate le disposizioni degli artt. 42 e 45 del R.d. n. 148 del 1931 e 2119 cod.civ. avendo valutato, alla luce dei parametri dell’intensità dell’elemento intenzionale, della probabilità della reiterazione del comportamento, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni affidate al lavoratore, della grave insubordinazione al superiore gerarchico, la proporzionalità della sanzione espulsiva adottata nei confronti del ricorrente ed è pervenuta alla conclusione della sussistenza di tale proporzionalità.
Si tratta di una valutazione di merito che in quanto basata su valutazione sufficiente ed esente da vizi logici è insindacabile in sede di legittimità.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
5. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis.
Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da,respingersi, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi nonché in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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