CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2022, n. 12631
Omissioni contributive – Accertamento negativo – Requisito di specificità dei motivi di impugnazione – Carenza – Improponibilità della domanda
Rilevato che
1. con sentenza n.1650 del 2016, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato improponibile la domanda, svolta dall’attuale ricorrente, volta ad accertare l’avvenuto pagamento, in favore dell’INPS, della somma di lire 14.288.575 a titolo di contributi previdenziali, in riferimento agli anni 1981-1991;
2. per la Corte di merito, la domanda dichiarata improponibile era sovrapponibile ad altra domanda, già proposta con precedente ricorso, per l’accertamento dell’avvenuto pagamento della predetta somma a copertura del credito contributivo, vantato dall’INPS e di cui alla cartella del 21 maggio 2001, a nulla valendo che il primo giudizio avesse avuto ad oggetto l’opposizione a cartella giacché la domanda aveva ad oggetto proprio l’accertamento dell’inesistenza dei crediti, per avvenuto pagamento della somma oggetto dell’accertamento negativo azionato con il giudizio all’esame; conseguentemente, formatosi il giudicato, la domanda andava dichiarata inammissibile, per essere preclusa alla parte la riproposizione, con successivo ricorso, del rimedio giurisdizionale già attivato;
3. esaminando, poi, il gravame avverso il capo della sentenza inerente alla regolazione delle spese e, in particolare, alla statuizione di condanna dell’attuale ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del concessionario della riscossione, la s.p.a. Gestioni esattoriali irpine (G.E.I.) – convenuta in giudizio dal ricorrente medesimo e costituitasi, in primo grado, per far valere la violazione del bis in idem – la Corte di merito riteneva che il ricorrente non potesse dolersi, giacché carente d’interesse, del mancato esame della dedotta eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario (che non aveva sollevato eccezioni, al riguardo), onde correttamente, in applicazione del principio della soccombenza, era stato regolato, dal primo giudice, l’onere delle spese di lite;
4. avverso tale sentenza M. G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso;
5. la s.p.a. Gestioni esattoriali irpine, alla quale il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
6. preliminarmente va disattesa, per non essere previsto l’intervento delle parti nel giudizio di cassazione, la richiesta, fatta pervenire dal difensore della parte ricorrente, di differimento dell’Adunanza camerale per impedimento della parte;
7. tanto premesso, con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e si assume che la Corte di merito abbia frainteso la domanda, volta ad introdurre un giudizio di verifica e accertamento dell’esistenza di versamenti di cui alle ricevute depositate, laddove la precedente domanda, richiamata nella motivazione della sentenza gravata, ineriva all’opposizione preordinata all’accertamento dell’inesistenza del debito, in giudizio conclusosi con decisione in rito, per tardività dell’opposizione, il che escludeva un accertamento, con sentenza passata in giudicato, sulla non debenza;
8. con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 100 e 102 cod.proc.civ., il ricorrente assume che GEI s.p.a. non esisteva più alla data della sentenza di primo grado, e del ricorso in appello, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto dichiararne la contumacia, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Avellino s.p.a., e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di G.E.I. s.p.a., cessata nel 2008, con la conseguente riforma, ora, della sentenza impugnata per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del legittimo subentrante, Equitalia Avellino s.p.a.;
9. il ricorso è da rigettare;
10. il primo motivo è inammissibile per la mancata ottemperanza all’onere dell’autosufficienza del ricorso per cassazione che, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. (cfr. Cass., Sez.Un., 22 maggio 2012, n.8077, in motivazione, e numerose successive conformi);
11. in particolare, la norma di cui all’art. 366, n. 6, cod.proc.civ., ponendo come requisito di ammissibilità «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili;
12. le Sezioni unite della Corte (sentenza 3 novembre 2011, n. 22726), intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 n. 6, cod.proc.civ., del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento;
13. il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi sull’estensione dell’onere di specifica indicazione di cui al n.6 della norma a tutti gli atti e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli atti processuali generalmente intesi;
14. la parte ricorrente„ che non vi ha provveduto, avrebbe dovuto specificare la collocazione e il contenuto degli atti di parte dai quali desumere la sussistenza dei presupposti per verificare l’error in procedendo del quale si duole, a tratti peraltro relegato, nell’illustrazione della censura, sul piano del fraintendimento della domanda, e nondimeno tenuto conto che è lo stesso ricorrente, nell’esposizione dello svolgimento del processo, a scandire di avere già proposto ricorso avverso cartella del 21 maggio 2001, con richiesta di annullamento e deduzione della prescrizione dei ruoli (per gli anni 1988-89-90) e dell’avvenuto pagamento delle somme richieste (pag. 2 del ricorso);
15. il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata per incrinare l’affermata carenza d’interesse, del ricorrente; ad eccepire il difetto di legittimazione passiva del concessionario, la GEI s.p.a., unico soggetto a ciò legittimato, vocato in giudizio dal ricorrente medesimo salvo, poi, assumere con il gravame, come rimarca la Corte territoriale, di non avere svolto alcuna domanda per corroborare la gravata statuizione di condanna al pagamento delle spese;
16. la Corte territoriale, tenuto conto della regolare vocatio in jus del concessionario innanzi al giudice di primo grado, ha correttamente confermato l’onere delle spese di lite a carico del ricorrente e in favore della società GEI convenuta in giudizio, in primo grado, con l’INPS, indimostrato, in questa sede di legittimità, con allegazioni puntuali come prescritte dal codice di rito, e dianzi richiamate, gli esatti termini della domanda svolta, con l’atto introduttivo del giudizio, nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi;
17. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte che ha svolto attività difensiva;
18. ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, Co. 1; se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.p.r.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
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