CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2022, n. 13186
Rapporto di lavoro – Trasferimento d’azienda – Cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente – Applicabilità dell’art. 2112 c.c. – Condizioni
Fatti di causa
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza numero 724/2016, parzialmente riformando la sentenza del tribunale di P., respingeva le domande proposte originariamente da B. L. nei confronti di B. C. SRL e per essa nei confronti di N. F. trust B.es Hunter Salcar SS di N.N. e ci N.M.D., in qualità di soci della B.C. SRL in liquidazione. La Corte territoriale rilevava che in data 05/09/2008 la società B. C. in liquidazione concedeva in affitto alla società E. SRL il complesso aziendale costituito da un centro benessere; successivamente in data 28/09/2008 la signora B. iniziava a prestare attività lavorativa in favore della E. come receptionist ed ancora in data 7/10/2008 era sottoscritto fra queste ultime parti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In data 24/06/2009 la B. C. in liquidazione recedeva dal contratto di affitto d’azienda stipulato con la E. SRL e in data 29/06/2009 nuovamente cedeva in affitto l’azienda alla R. SRL e poi in successione alla R. P. ESRL e alla N. S. and beauty SRL.
La Corte territoriale valutava non potersi ritenere applicabile alla fattispecie in esame l’articolo 2112 codice civile trattandosi di ipotesi normativa il cui presupposto applicativo richiede che resti immutata nel trasferimento d’azienda l’organizzazione dei beni aziendali ceduti, mentre, nel caso del primo trasferimento, fra B. C. e E. SRL, era stata ceduta soltanto la parte dell’azienda relativa ai beni strumentali e non al personale.
Pertanto l’assunzione della signora B., avvenuta successivamente a detto trasferimento ( per effetto dell’affitto) dei soli beni strumentali, era estranea al fenomeno successorio delineato dalla norma. In ragione di ciò, anche nell’ipotesi della successiva retrocessione dell’azienda affittata, non poteva essere invocato l’obbligo di mantenimento della occupazione dei dipendenti, poiché l’ipotesi di retrocessione presuppone che l’impresa retrocessionaria, ovvero originaria cedente, utilizzi l’azienda in funzione dell’esercizio dell’attività di cui la stessa è strumento e che prosegua l’attività già esercitata in precedenza.
Tale requisito era estraneo alla fattispecie in esame.
Avverso detta decisione L. B. proponeva ricorso affidato a due motivi e successiva memoria cui resistevano con controricorso F. N., il trust B. C.S. SAS di N.N. e C., M.D.N., anche proponendo ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Ragioni della decisione
1)-Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza in conseguenza dell’omesso esame delle eccezioni relative alla mancanza di legittimazione all’appello e di interesse all’impugnazione della sentenza di primo grado ed alla eccezione di inammissibilità dell’appello in violazione dell’articolo 434 c.p.c ( ai sensi dell’articolo 360 co. 1 n.4 c.p.c.).
La ricorrente si duole dell’omesso esame, da parte della corte territoriale, delle eccezioni sollevate in sede di memoria di costituzione in appello circa la legittimazione dei soci della B. C. in liquidazione. Quest’ultima, in primo grado, si era costituita con propria memoria difensiva mentre l’appello era stato proposto dai soci, privi, a suo dire, di legittimazione ed interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell’appello.
2)-Con il secondo motivo è denunciata la omessa motivazione nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che, pur essendo stati oggetto di discussione, sono rimasti del tutto ignorati (articolo 360 comma uno n. 5 c.p.c.). La ricorrente rileva l’omesso esame degli atti processuali dai quali non poteva evincersi la qualità e la legittimazione ad agire degli attuali controricorrenti, quali soci della B. C. in liquidazione.
Entrambe le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto riguardanti la legittimazione e l’interesse dei soci della B. C. attualmente in giudizio.
Si osserva che la sentenza impugnata, pronunciandosi sulla insussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di operatività del disposto dell’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda, dà atto della qualità di soci degli allora appellanti, anche richiamando le censure dagli stessi proposte, ivi compresa la doglianza relativa alla avvenuta cancellazione della società ed al giudizio di invalidità di tale cancellazione espresso dal giudice di primo grado. La statuizione della Corte territoriale, ricognitiva della avvenuta cancellazione ed attestativa della qualità assunta dagli allora appellanti nel giudizio in corso, evidenzia il giudizio implicitamente espresso che, dunque, contraddice le denunce di omesso esame.
Pertanto i motivi, se pur superino il vaglio di specificità rispetto agli atti richiamati ma non inseriti nel corpo della censura, sono comunque infondati,
3)- Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’articolo 434 c.p.c.( ai sensi dell’articolo 360 co.1 numero 3 cpc) Il motivo fa riferimento ad eventuali vizi e carenze dell’atto di appello, ma non ne riporta l’integrale contenuto così da consentire il vaglio delle censure poste. Il motivo è dunque inammissibile in quanto carente di sufficiente specificazione.
4)- La quarta censura denuncia la violazione dell’articolo 2909 c.c. e degli articoli 324 e 329 c.p.c. per essersi formato giudicato su talune statuizioni rese dal tribunale e non assoggettate a gravame, rilevabile anche d’ufficio, impeditivo dell’accoglimento dell’appello (art.360 co.1 n. 4 c.p.c.).
Il motivo è inammissibile, poiché nel richiamare il giudicato che intende far valere non riporta la sentenza di primo grado con la specifica indicazione delle statuizioni lì assunte, il cui confronto con l’atto di appello dovrebbe evidenziarne la valenza di giudicato ( Cass.n. 17310/2020; Cass.n. 5508/2018).
5)- Il quinto motivo denuncia la violazione dell’articolo 2112 c.c. (art. 360 co.1 n.3 c.p.c.) con riguardo a quanto statuito dalla corte territoriale sull’oggetto della retrocessione. Il giudice di appello aveva stabilito l’applicazione delle regole del trasferimento d’azienda anche nella ipotesi della retrocessione, nella sola ipotesi in cui l’originaria cedente riprenda ad utilizzare l’azienda in funzione dell’esercizio dell’attività già esercitata in precedenza mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali. Tale ultima circostanza era stata esclusa, con valutazione di merito, nel caso di specie. Il motivo risulta infondato poiché la Corte territoriale ha correttamente dato esecuzione ai principi stabiliti da questa Corte di legittimità, secondo cui “In materia di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica anche nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, purché quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza, mediante l’immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell’avvenuto trasferimento” ( Cass.n. 23765/2018).
Per le ragioni esposte il ricorso principale deve essere rigettato.
6)- Con ricorso incidentale F. N., il trust B. C., la S. sas di N. N. e & nonché M.D.N. hanno impugnato la decisione della Corte d’appello per la mancata statuizione relativa alla richiesta condanna alle spese di lite. Rilevano gli appellanti incidentali di aver espressamente richiesto la condanna della B. al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio. La Corte territoriale ometteva di statuire su tale richiesta solo provvedendo sulle spese del grado di appello, compensandole.
Si osserva sul motivo che il giudice di appello ha riformato la decisione del tribunale solo parzialmente ed ha quindi implicitamente ritenuto corretta la statuizione in punto di spese. il motivo pertanto non coglie la decisione ed è quindi da rigettare.
Attesa la reciproca soccombenza, si compensano le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentale (questi ultimi in solido tra loro) dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentale (questi ultimi in solido tra loro) dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
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