IVASS – Regolamento 03 maggio 2022, n. 50
Disposizioni relative alla comunicazione all’IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
b) «imprese operanti nei rami Danni»: imprese di assicurazione con sede legale in Italia, imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all’art. 2, comma 3, del Codice.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle imprese operanti nei rami Danni.
Capo II
Trasmissione annuale delle informazioni sull’attività assicurativa svolta nei rami danni
Art. 4
Trasmissione annuale dei dati
1. Le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all’IVASS, entro il termine del 30 giugno informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia.
2. Le imprese di cui al comma 1 trasmettono le informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e quelli raccolti tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza specifica dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la compilazione della sola sezione «Intermediari» del documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita, di cui all’art. 28-sexies del regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 5
Modalità di trasmissione delle informazioni
1. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate – esclusivamente in caso di modifiche a quelle emanate in relazione ai precedenti esercizi – con lettera al mercato entro il 30 novembre dell’anno cui si riferiscono i dati da trasmettere. In sede di prima applicazione valgono le istruzioni per la compilazione e l’invio impartite con le lettere al mercato pubblicate nel 2021.
2. Nel caso di gruppi assicurativi l’ultima società controllante è tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonché ad ogni singola compagnia.
3. Le imprese operanti in Italia nei rami Danni in regime di libera prestazione di servizi possono inviare tramite posta elettronica certificata i dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell’impresa. Le stesse possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’accreditamento al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell’Agenzia delle entrate. Qualora ai fini della registrazione tali imprese si avvalgano di un intermediario, possono delegare nella lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la lettera tramite la propria casella di posta elettronica certificata. La comunicazione di non aver distribuito polizze in Italia nell’anno precedente, ovvero l’invio del file compilato con le informazioni, può essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria nel caso in cui l’impresa sia sprovvista di posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera pervenuta nella data in cui il messaggio di posta elettronica ordinaria viene protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell’IVASS.
4. Le imprese di cui al comma 3 che operano in Italia anche in regime di stabilimento, possono trasmettere quanto richiesto anche tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata della rappresentanza.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 6
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.