Corte di Cassazione sentenza n. 16695 depositata il 24 maggio 2022 – Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.; l’accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde  ad  un  preciso  interesse   pubblico,   volto   ad  evitare   la   formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem