Agenzia delle Entrate – Risposta n. 268 del 17 maggio 2022
Lettiera per gatti composta da granuli e agglomerati di mais – aliquota IVA applicabile – aliquota ridotta
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa (in seguito “Società”, “Istante” o “Contribuente”) rappresenta di essere un’azienda italiana nel settore dell’alimentazione per animali domestici (c.d. pet food).
Nell’ambito della propria attività, la Società intende acquistare da produttori italiani e commercializzare nel territorio nazionale una particolare tipologia di lettiera agglomerante per gatti, denominata “Alfa lettiera – granella di mais“. Pertanto, allegando il richiesto parere di accertamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito “ADM”), chiede chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società, sulla base del parere tecnico dell’ADM, che ha classificato il prodotto al codice NC 23021090, ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata al 4 per cento.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il prodotto oggetto del presente interpello è una lettiera per gatti.
In base al parere tecnico reso da ADM in data …, “Il prodotto si presenta in forma di granuli o agglomerati non omogenei per dimensioni di colore giallo pallido, ed è composto da: mais bianco (69%), antiodore-sanificante (2%), agglomerante vegetale (2%), umidità 10%, assorbimento acqua>100 e granulometria tra 2 mm e 3,4 mm.”.
“Sulla base di quanto dichiarato e dell’istruttoria svolta”, pertanto, ADM ritiene che “il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1, 3b e 6), nell’ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale “Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali” ed in particolare al Codice NC 23021090: “Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi”, – “di granturco”, –“altri”.
Come, infatti, indicato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 2302 questa voce comprende, tra l’altro: “le crusche, le stacciature e gli altri residui della molitura dei cereali quali sottoprodotti ottenuti nel corso delle operazioni di molitura del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena, del granturco, del riso, del sorgo e del grano saraceno, che non soddisfano le condizioni di tenore di amido e di tenore di ceneri, fissate dalla Nota 2 A) del capitolo 11. Ed anche i residui della vagliatura e di altre lavorazioni dei grani di cereali”.
A ulteriore sostegno di questa classificazione, – ADM – evidenzia che le Note Esplicative alla Nomenclatura Combinata specificano come i prodotti della voce 2302 debbano contenere almeno il 50% di cereali o di leguminose.”
Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile al prodotto in esame, si osserva che il n. 17) della Tabella A Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve “Decreto IVA”) prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di «crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02)».
Quest’ultima disposizione, a differenza di altre in cui alla voce doganale è anteposto un ” ex“, che indica ” una parte di “, richiama per intero la voce doganale 23.02 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, tuttora corrispondente in buona sostanza alla voce doganale 23.02 della Nomenclatura combinata attualmente vigente.
Ciò risulta confermato anche dalla risoluzione 23 marzo 2007, n. 61/E, in cui, con riferimento alle cessioni di cruschello in polvere e di cruschello in pellet, sia ad uso combustibile che ad uso mangime, è stato evidenziato, richiamando il parere fornito in quell’occasione dall’Agenzia delle dogane, che gli stessi possono essere considerati “crusche, stacciature ed altri residui anche agglomerati in forma di pellets, derivanti dalla molitura di cereali e aventi tenore di amido superiore al 28%, da classificare al codice NC 2302.3090, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2302, Tabella A, Parte II, punto 17 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987” (si veda anche la pubblicazione della risposta n. 291 del 23 aprile 2021).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene, pertanto, che alle cessioni del prodotto in esame si applichi l’aliquota ridotta del 4 per cento, ai sensi del citato n. 17) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA.
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