IVASS – Regolamento 21 giugno 2022, n. 51
Regolamento recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on line tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo R.C. auto, di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Parte I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
Fonti normative
1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 132-bis, comma 3, 136, comma 3-bis e 191, comma 1, lettere m), n), o), q), del codice.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In aggiunta, si intende per:
a) «Archivio nazionale dei veicoli»: banca dati istituita dall’art. 225, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
b) «area riservata d’impresa»: l’area del sito internet di PREVENTIVASS accessibile previo inserimento delle credenziali personali;
c) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore» o, in breve, «r.c. auto»: la copertura assicurativa obbligatoria che garantisce i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
e) «aumento dei massimali minimi di legge»: clausola aggiuntiva di cui all’art. 17 dell’allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
f) «autovetture»: tipologia di autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
g) «banca dati attestati di rischio»: la banca dati di cui all’art. 134, comma 2, del codice;
h) «banca dati delle coperture r.c. auto»: la banca dati istituita dall’art. 3 del decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110;
i) «banche dati di settore»: l’Archivio nazionale dei veicoli, la banca dati attestati di rischio e la banca dati delle coperture r.c. auto;
j) «ciclomotori»: tipologia di veicoli a motore di cui all’art. 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
k) «condizioni aggiuntive»: le condizioni o clausole aggiuntive al contratto base di cui alla sezione III dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
l) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
m) «codice identificativo»: numero univoco di identificazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS e generato congiuntamente da PREVENTIVASS e dall’impresa;
n) «consumatore»: la persona fisica come definita dall’art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo);
o) «contratto base»: contratto r.c. auto definito nell’allegato A), sezione I al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
p) «danni cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato»: clausola aggiuntiva di cui all’art. 19 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
q) «DIP»: l’IPID, ossia il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
r) «DIP aggiuntivo»: ossia il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi r.c. auto, di cui all’art. 29, comma 2 del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018;
s) «finalizzazione» fase del processo di preventivazione successiva alla scelta del preventivo da parte del consumatore e antecedente alla stipula del contratto r.c. auto;
t) «guida esclusiva»: clausola aggiuntiva di cui all’art. 15 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
u) «guida esperta»: clausola aggiuntiva di cui all’art. 16 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
v) «guida libera»: garanzia assicurativa che garantisce la copertura r.c. auto a prescindere dal soggetto alla guida del veicolo, purché in possesso di patente di guida valida per la conduzione dello stesso;
z) «impresa»: l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, nonché l’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
aa) «intermediario mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa mandataria per la distribuzione di contratti r.c. auto iscritta nelle sezioni A, D ed F del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del codice;
bb) «intermediario mandatario dello Spazio economico europeo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa, mandataria per la distribuzione di contratti r.c. auto, con residenza o sede legale in un altro Stato dello Spazio economico europeo, iscritta nell’elenco annesso al registro, di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del codice, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
cc) «ispezione preventiva del veicolo»: clausola aggiuntiva di cui all’art. 21 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
dd) «limitazione ed esclusione delle rivalse»: clausola aggiuntiva di cui all’art. 18 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
ee) «Manuale tecnico dell’amministratore di impresa»: manuale a disposizione dell’impresa di assicurazione per l’utilizzo delle funzionalità previste da PREVENTIVASS;
ff) «MiSE»: Ministero dello sviluppo economico;
gg) «Modello elettronico»: standard informativo comune su cui si basa l’offerta del contratto base fornita mediante i siti internet delle imprese, nonché mediante il servizio PREVENTIVASS, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
hh) «motocicli»: tipologia di veicoli a motore di cui all’art. 53, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
ii) «pagamento a rate del premio»: clausola aggiuntiva di cui all’art. 23 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
ll) «premio»: somma dovuta dal contraente all’assicuratore, a date contrattualmente fissate, quale corrispettivo del contratto d’assicurazione;
mm) «premio di tariffa»: il premio risultante dalla tariffa praticata dall’impresa al netto di ulteriori oneri derivanti da imposte e contributo al Servizio sanitario nazionale;
nn) «preventivo»: documento precontrattuale contenente il premio liberamente determinato dall’impresa assicurativa per il contratto base e le clausole aggiuntive di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
oo) «RUI»: il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’art. 109 del codice;
pp) «Sistema pubblico di identità digitale (c.d. SPID)»: il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini ed imprese istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014;
qq) «sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo»: dispositivi di cui all’art. 20 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
rr) «sistemi di rilevazione del tasso alcolemico»: dispositivi di cui all’art. 22 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
ss) «sospensione della copertura assicurativa»: clausola aggiuntiva di cui all’art. 24 dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54;
tt) «veicoli»: le macchine di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), soggette all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il regolamento si applica:
a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto;
b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto in Italia;
c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia;
d) agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto iscritti nelle sezioni A, D ed F del RUI;
e) agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto ubicati in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo operanti in Italia.
2. La richiesta e il rilascio di preventivi mediante PREVENTIVASS si riferisce esclusivamente al contratto base di assicurazione obbligatoria r.c. auto, relativo ad autovetture, motocicli e ciclomotori a uso privato del consumatore.
3. Il regolamento non si applica alle richieste di preventivo riguardanti i veicoli di cui al comma 2 immatricolati o assicurati all’estero e alle imprese autorizzate a esercitare il ramo r.c. auto limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.
Titolo I
Principi generali
Art. 4
Finalità di PREVENTIVASS
1. Ai fini di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis, del codice, il MiSE e l’IVASS realizzano un servizio informativo di preventivazione on-line, gratuito e imparziale, denominato «PREVENTIVASS», mediante il quale:
a) l’intermediario acquisisce per il consumatore i preventivi relativi al contratto base offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui è mandatario;
b) il consumatore compara i premi applicati dalle imprese di assicurazione operanti in Italia per il contratto base.
2. Per il rilascio del preventivo, i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono al servizio tramite:
a) il sito www.PREVENTIVASS.it raggiungibile anche dai siti istituzionali del MiSE e dell’IVASS, ottenendo in tal caso i preventivi di tutte le imprese;
b) i siti internet delle imprese, ottenendo in tal caso il solo preventivo dell’impresa dal cui sito internet è stato effettuato l’accesso.
3. L’IVASS adotta misure tecniche, procedurali e organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento di PREVENTIVASS, nonché la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 5
Accesso a PREVENTIVASS
1. Consumatori e intermediari accedono direttamente al servizio senza necessità di preventiva registrazione.
2. Le imprese si registrano nell’area riservata d’impresa di PREVENTIVASS secondo le modalità definite nell’allegato n. 1.
3. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet una informativa su contenuto e modalità di consultazione di PREVENTIVASS consentendone l’accesso a consumatori e intermediari mediante collegamento attivabile dalla stessa pagina web. L’informativa e il collegamento a PREVENTIVASS sono posizionati in modo visibile nella pagina principale del sito internet ed evidenziati con modalità espositive che ne consentano l’immediata individuazione da parte dei consumatori e degli intermediari.
Art. 6
Funzionamento di PREVENTIVASS
1. PREVENTIVASS in conformità con quanto definito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 gennaio 2021:
a) acquisisce dai consumatori e per il tramite degli intermediari le informazioni di cui al Modello elettronico;
b) integra i dati di cui alla lettera a) mediante consultazione delle banche dati di settore;
c) trasmette tutte le informazioni ottenute alle imprese di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c);
d) mette a disposizione di consumatori e intermediari i preventivi predisposti dalle imprese.
2. PREVENTIVASS si avvale delle banche dati di cui al comma 1, lettera b) sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l’IVASS e i gestori delle stesse nel rispetto del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Capo I
Adempimenti a carico dell’impresa
Art. 7
Preventivo per le garanzie offerte dall’impresa
1. Ai fini di cui all’art. 132-bis del codice, l’impresa rilascia il preventivo per l’assicurazione della r.c. auto di cui all’art. 122 del codice e in conformità con le sezioni I e II dell’allegato A) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54.
2. Su richiesta del consumatore o dell’intermediario, oltre al preventivo per le garanzie di cui al comma 1, l’impresa rilascia preventivo anche per le seguenti clausole aggiuntive al contratto base la cui offerta è rimessa alla libera valutazione e iniziativa dell’impresa stessa:
a) guida esclusiva;
b) guida esperta;
c) aumento dei massimali minimi di legge;
d) limitazione ed esclusione delle rivalse;
e) danni cagionati a terzi dal gancio traino e dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato;
f) sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo;
g) ispezione preventiva del veicolo;
h) sistemi di rilevazione del tasso alcolemico del conducente;
i) pagamento del premio in rate;
l) sospensione della copertura assicurativa.
3. E’ fatta comunque salva la facoltà dell’impresa di offrire a titolo gratuito le clausole aggiuntive al contratto base di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), che comportano l’ampliamento della copertura assicurativa, e lettere i) ed l) attinenti alle modalità di gestione del contratto.
Art. 8
Modalità organizzative
1. L’impresa predispone e aggiorna le misure tecniche, informatiche e organizzative necessarie per dare attuazione al regolamento, specificate nell’allegato n. 1 e nella documentazione tecnica richiamata dall’allegato medesimo.
Art. 9
Adempimenti a carico dell’impresa per il rilascio e la conservazione dei preventivi
1. Ai fini di cui all’art. 132-bis del codice, l’impresa:
a) garantisce la risposta per via telematica a PREVENTIVASS, entro trenta secondi, in merito alla richiesta effettuata dall’intermediario o dal consumatore, assicurando l’integrazione dei propri sistemi alle eventuali successive versioni di PREVENTIVASS da adottarsi secondo la procedura di aggiornamento prevista nell’allegato 1;
b) trasmette a PREVENTIVASS una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base, comprensiva delle eventuali clausole aggiuntive se richieste dal consumatore e offerte dall’impresa stessa;
c) comunica a PREVENTIVASS ogni variazione relativa alle clausole aggiuntive offerte, indicando la data di decorrenza della stessa, non inferiore a trenta giorni successivi alla comunicazione di variazione;
d) prevede sistemi di monitoraggio e controllo del rispetto del termine fissato alla lettera a);
e) completa il codice identificativo del preventivo generato da PREVENTIVASS per garantirne l’univocità, secondo quanto disposto nell’allegato n. 1;
f) consente tramite collegamento ipertestuale al proprio sito internet la visualizzazione su PREVENTIVASS della documentazione precontrattuale, tra cui il Documento informativo precontrattuale (c.d. «DIP»), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (c.d. «DIP aggiuntivo») e le condizioni generali di assicurazione;
g) nel rispetto del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali adotta misure che consentono la registrazione, la tracciabilità e la conservazione dei preventivi, garantendone l’accessibilità e l’integrità. L’impresa conserva ciascun preventivo per un periodo non inferiore alla sua validità e, in caso di successiva conclusione del contratto, fino alla scadenza di quest’ultimo.
Art. 10
Verifiche dell’impresa in materia di PREVENTIVASS
1. Ai fini di cui agli articoli 270 degli atti delegati e 30-quater del codice, la funzione di verifica della conformità:
a) accerta la corrispondenza del processo di preventivazione adottato dall’impresa con le disposizioni del regolamento;
b) valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate dall’impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a);
c) conserva evidenza delle attività di cui alle lettere a) e b).
Capo II
Adempimenti a carico degli intermediari
Art. 11
Obblighi a carico degli intermediari
1. Fermi restando gli obblighi di cui all’art. 132-bis, comma 1, del codice, gli intermediari:
a) accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente;
b) nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto, accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari;
c) in caso di conclusione di un contratto r.c. auto, raccolgono e conservano secondo le modalità concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente. La dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti.
Capo I
Preventivo
Art. 12
Modello elettronico e caratteristiche del preventivo
1. Per l’emissione del preventivo, PREVENTIVASS trasmette la richiesta alle imprese secondo il Modello elettronico.
2. Le imprese trasmettono a PREVENTIVASS, utilizzando il modello di cui al comma 1, il preventivo riportante le garanzie comprese nel contratto base e le clausole aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2, richieste dal consumatore.
3. Il preventivo indica l’ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, secondo le modalità indicate dall’art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54.
4. PREVENTIVASS, sulla base dei preventivi ricevuti dalle imprese, elabora un elenco, che è popolato progressivamente, dando evidenza al consumatore di tutti quelli pervenuti. L’elenco è ripartito in due sezioni:
a) la prima riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che, aderendo integralmente alle richieste del consumatore, offrono, oltre alle garanzie previste dal contratto base, tutte le clausole aggiuntive richieste dal consumatore stesso;
b) la seconda riporta i preventivi rilasciati dalle imprese che offrono solo alcune delle clausole aggiuntive richieste dal consumatore o che offrono le sole garanzie previste dal contratto base.
5. L’elenco di cui al comma 4 è ordinato in modo crescente, dal premio complessivo più basso a quello più alto. A parità di premio, l’elencazione avviene in ordine alfabetico per denominazione dell’impresa.
6. Il preventivo rilasciato tramite PREVENTIVASS riporta il premio di tariffa, comprensivo di eventuali provvigioni, l’imposta sulle assicurazioni, il contributo al Servizio sanitario nazionale e gli eventuali sconti che l’impresa ritenga di applicare. Restano fermi gli adempimenti a carico degli intermediari previsti dall’art. 131 del codice e dalle relative disposizioni attuative.
Art. 13
Termini e modalità di trasmissione delle risposte alle richieste di preventivo
1. L’impresa trasmette il preventivo a PREVENTIVASS entro il termine di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) secondo le modalità di integrazione tra sistemi definite nell’allegato 1.
2. I preventivi ricevuti oltre il termine di cui all’ art. 9, comma 1, lettera a), ma entro cinque minuti dalla richiesta sono considerati tardivi.
3. Decorsi cinque minuti dalla richiesta di preventivo, PREVENTIVASS non riceve le risposte dell’impresa, che si considerano non inviate.
4. I preventivi trasmessi dall’impresa e ricevuti da PREVENTIVASS sono sottoposti ai controlli di validità di cui all’allegato 1.
5. Le imprese, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, possono rispondere alle richieste di preventivo trasmettendo segnalazione di errore o incompletezza della richiesta che non consente l’emissione del preventivo, nei soli casi previsti nell’allegato 1 e con le modalità in esso definite.
6. Nell’elenco di cui all’art. 12, comma 4, sono esposti i preventivi ricevuti da PREVENTIVASS entro il termine di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), che hanno superato i controlli di validità di cui comma 4.
Art. 14
Validità del preventivo
1. Il preventivo di cui all’art. 12 ha validità di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso da parte dell’impresa.
2. Al preventivo di cui al comma 1 l’impresa applica la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale viene richiesto.
3. L’impresa rilascia il preventivo anche quando la data di decorrenza della copertura assicurativa è successiva al periodo di validità dello stesso prevista dal comma 1. In tal caso, il preventivo rilasciato ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalità informativa e non obbliga l’impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste.
4. Nel caso di cui al comma 3 l’impresa non rilascia il preventivo quando la data di decorrenza della copertura assicurativa eccede il termine massimo di un anno dalla richiesta.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. I dati acquisiti per avviare il processo di preventivazione delle imprese sono trattati dall’IVASS, titolare del trattamento, per le finalità individuate dall’art. 132-bis del codice e dal regolamento, nonché per l’espletamento dei compiti istituzionali.
Nell’area del sito internet www.preventivass.it è disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I preventivi emessi dalle imprese sono conservati dall’IVASS, unitamente alla richiesta del consumatore, per cinque anni.
3. Le imprese, titolari del trattamento dei dati ricevuti nelle richieste di preventivo, utilizzano tali dati per le finalità individuate dall’art. 132-bis del codice e dal regolamento.
4. Ogni diversa tipologia di trattamento dei dati da parte delle imprese in fasi successive all’emissione dei preventivi richiede un nuovo consenso o una nuova base giuridica del trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilità per il consumatore di concludere il contratto anche nel caso in cui non acconsenta a un trattamento dei dati per finalità diverse da quelle di cui al comma 3.
Art. 16
Indisponibilità di PREVENTIVASS e delle banche dati di settore
1. Nel caso di indisponibilità di PREVENTIVASS o delle banche dati di settore l’intermediario è sollevato dall’obbligo di preventivazione di cui all’art. 132-bis, commi 1 e 4, del codice, fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 131 del codice e relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale e dall’art. 132 del codice in materia di conclusione del contratto r.c. auto.
2. L’intermediario che per indisponibilità del servizio o mancato riscontro da parte delle imprese di cui è mandatario non ha ottenuto risposta alla richiesta di preventivo formulata tramite PREVENTIVASS, tiene evidenza dell’orario e della data in cui l’interrogazione è stata effettuata secondo modalità concordate con le imprese mandanti.
Art. 17
Controlli da parte dell’IVASS
1. L’IVASS, anche attraverso verifiche di tipo campionario, esegue controlli su:
a) l’osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni di cui all’art. 132-bis del codice e delle previsioni contenute nel regolamento;
b) la correttezza, tempestività e aderenza alle richieste degli utenti dei preventivi rilasciati dalle imprese;
c) ogni altra attività necessaria per il rispetto della normativa vigente.
Capo II
Modalità di stipula del contratto r.c. auto
Art. 18
Stipula del contratto
1. Ai fini di cui all’art. 132-bis del codice l’impresa:
a) adotta presidi che consentono la conclusione del contratto r.c. auto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle offerte nel preventivo, per un periodo di sessanta giorni dalla sua emissione;
b) verifica l’adempimento dell’obbligo di preventiva consultazione di PREVENTIVASS da parte dell’intermediario che ha proposto il contratto.
2. L’impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, assiste il consumatore nella fase di conclusione del contratto indicando la denominazione e l’indirizzo degli intermediari presso i quali, per tutto il periodo di validità del preventivo, è possibile recarsi per procedere alla stipula del contratto, secondo quanto previsto nell’allegato n. 1. A tal fine il consumatore potrà esibire, in formato cartaceo o digitale, il preventivo ottenuto mediante PREVENTIVASS o indicarne il numero identificativo.
3. L’impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, se prevede la conclusione del contratto mediante collegamento al proprio sito internet, adotta le misure operative necessarie affinché il consumatore, per tutto il periodo di validità del preventivo, possa stipulare il contratto accedendo al sito internet dell’impresa stessa, secondo quanto previsto nell’allegato n. 1:
a) tramite il collegamento diretto indicato nel preventivo elaborato attraverso PREVENTIVASS;
b) con autonomo collegamento al proprio sito internet tramite il quale consente la ricerca del preventivo inserendone il numero identificativo.
4. L’impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, se prevede la conclusione del contratto mediante collegamento telefonico, adotta le modalità operative necessarie affinché il consumatore, per tutto il periodo di validità del preventivo, possa stipulare il contratto chiamando l’utenza telefonica fornita dalla stessa impresa, secondo quanto previsto nell’Allegato n. 1. A tal fine sarà sufficiente da parte del consumatore indicare il numero identificativo del preventivo.
Parte III
Disposizioni finali
Art. 19
Modifiche al regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008
1. Il comma 5 dell’art. 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita) del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 è così modificato: «5. Il preventivo personalizzato ha validità di sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso da parte dell’impresa.
L’impresa applica la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale viene richiesto il preventivo.
L’impresa rilascia il preventivo anche quando la data di decorrenza della copertura assicurativa è successiva al periodo di validità di sessanta giorni. In tal caso, il preventivo rilasciato ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalità informativa e non obbliga l’impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste.
L’impresa non rilascia il preventivo quando la data di decorrenza della copertura assicurativa eccede il termine massimo di un anno dalla richiesta di preventivo.».
Art. 20
Pubblicazione
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e nel suo sito istituzionale.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese si adeguano alle disposizioni del regolamento entro il 31 ottobre 2022.
3. Gli intermediari di cui all’art. 3, comma 1, lettere d) ed e) si adeguano alle disposizioni del regolamento entro il 28 febbraio 2023.
Allegato 1
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE ONLINE TRA TUTTE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONI OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Condizioni di operatività delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z) del Regolamento
Indice
1 – Area riservata d’impresa
2 – Nomina e modalità di accesso di Amministratori di impresa
3 – Funzionalità di amministrazione
3.1 – Gestione e visualizzazione dei parametri identificativi e di configurazione dell’impresa
3.2 – Gestione e visualizzazione delle versioni delle clausole aggiuntive
4 – Testing della funzionalità di connessione, di validazione sintattica e di firma dei preventivi
5 – Integrazione tra sistema di preventivazione di impresa e PREVENTIVASS
5.1 – Controlli di validità
5.2 – Segnalazioni di errore o incompletezza da parte dell’impresa
5.3- Firma dei dati scambiati tra i sistemi
5.4- Controllo delle connessioni di rete
5.5- Ambienti operativi
6 – Reportistica delle richieste di preventivo e dei livelli di servizio di integrazione tra sistemi
7 – Generazione del codice identificativo del preventivo
8 – Finalizzazione del preventivo a seguito di interrogazione di PREVENTIVASS da parte del consumatore
8.1 – Finalizzazione del preventivo mediante rete distributiva
8.2 – Finalizzazione del preventivo mediante collegamento web
8.3 – Finalizzazione del preventivo mediante collegamento telefonico
9 – Procedura di aggiornamento versioni di PREVENTIVASS
9.1- Modifica di esclusiva competenza IVASS
9.2 – Modifica procedurale per la gestione dell’area funzionale predisposta per le imprese
9.3 – Modifica dei processi di integrazione dei sistemi informatici (web service)
9.4 – Deroga alle tempistiche indicate
10 – Connessione Application to Application (A2A)
1 – Area riservata d’impresa
Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento danno attuazione alle previsioni regolamentari utilizzando l’area funzionale riservata messa a disposizione di ognuna di esse all’interno di PREVENTIVASS. Le funzionalità a disposizione dell’Amministratore d’Impresa sono utilizzate secondo le modalità individuate nel “Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa” disponibile nell’area funzionale riservata e sul sito internet dell’IVASS.
2 – Nomina e modalità di accesso di Amministratori di impresa
Per operare nella propria area riservata ogni impresa, tramite comunicazione via PEC all’indirizzo registrazione.amministratori.PREVENTIVASS@pec.ivass.it, nomina almeno un amministratore, autorizzato ad accedere all’area funzionale di propria pertinenza.
Nella comunicazione di nomina l’impresa specifica per ogni amministratore i seguenti dati:
– Nome e cognome
– Codice Fiscale
– Mansione svolta all’interno dell’Impresa
– Indirizzo e-mail
– Numero di telefono
Entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione l’IVASS, via email, comunica all’impresa e all’amministratore indicato l’esito della procedura di abilitazione espletata.
Acquisita l’abilitazione ogni amministratore accede, tramite Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID), all’area funzionale predisposta per l’impresa di riferimento, collegandosi all’indirizzo: https://backoffice.PREVENTIVASS.it.
3 – Funzionalità di amministrazione
Ogni amministratore abilitato dispone delle seguenti funzionalità:
- a) Gestione dei parametri identificativi e di configurazione dell’impresa Consente di inserire, aggiornare e monitorare i parametri identificativi e di configurazione di seguito elencati:
– Logo impresa
– URL del sito internet dell’impresa
– Descrizione sintetica dell’impresa
– Certificato per la firma digitale dei preventivi
– URL per l’integrazione con i sistemi di preventivazione d’impresa
– URL alla documentazione pre-contrattuale
– URL per la finalizzazione del preventivo
– URL di informativa sulla Privacy
– Adesione alla convenzione Card
- b) Gestione delle clausole aggiuntive offerte
Consente di inserire, aggiornare e monitorare le clausole aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento, offerte dall’impresa.
- c) Testing della funzionalità di connessione, di validazione sintattica e di firma dei preventivi.
Consente di verificare il corretto funzionamento della connettività tra PREVENTIVASS e il sistema di preventivazione d’impresa.
- d) Report richieste e livelli di servizio
Consente ad ogni impresa di monitorare i livelli di servizio conseguiti nell’attività di risposta alle richieste di preventivo pervenute.
Gli amministratori d’impresa possono essere abilitati ad operare per più imprese. In tal caso l’operatività delle funzionalità disponibili sarà limitata ad una singola impresa per volta, previa selezione da parte dell’amministratore dell’impresa da gestire.
3.1 – Gestione e visualizzazione dei parametri identificativi e di configurazione dell’impresa
L’impresa, attraverso uno o più amministratori designati gestisce con le modalità illustrate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa i dati identificativi e di configurazione dell’impresa.
I suddetti parametri costituiscono elementi necessari per l’operatività dell’impresa su PREVENTIVASS.
Ad eccezione del parametro “Descrizione sintetica dell’impresa” la mancata comunicazione o l’errata indicazione di uno o più di detti parametri comporta la sospensione dell’operatività dell’impresa all’interno di PREVENTIVASS sino a quando il parametro mancante o errato non venga reintegrato.
L’inserimento ed ogni successiva modifica dei predetti parametri, da apportarsi mediante l’apposita funzione con le modalità individuate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, attiva:
– la comunicazione di una notifica della richiesta ad IVASS;
– l’invio di una mail di notifica agli amministratori di compagnia;
– l’avvio da parte di IVASS di una procedura di validazione della richiesta, della durata massima di 10 giorni lavorativi.
Attivata la procedura di modifica dei parametri l’amministratore d’impresa potrà, con le modalità individuate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, visualizzare in modalità di sola lettura la lista completa dei parametri stessi.
3.2 – Gestione e visualizzazione delle versioni delle clausole aggiuntive
L’impresa, attraverso uno o più amministratori designati, gestisce con le modalità individuate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, l’offerta delle clausole aggiuntive da esporre su PREVENTIVASS.
Di seguito si elencano le clausole previste:
– Aumento Massimali Minimi di Legge
– Danni cagionati a terzi dal gancio traino e dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato
– Guida Esclusiva
– Guida Esperta
– Ispezione Preventiva del veicolo
– Limitazione Esclusioni e Rivalse
– Pagamento del Premio in Rate
– Sistemi di Rilevazione del Tasso Alcolemico del conducente
– Sistemi di Rilevazione a Distanza del Comportamento del Veicolo
– Sospensione della Copertura Assicurativa
Di ogni clausola proposta l’impresa fornisce la descrizione integrale delle condizioni adottate inserendone il contenuto mediante la funzionalità appositamente predisposta. Tale contenuto sarà esposto nei preventivi rilasciati all’utente. L’inosservanza di detto requisito comporta l’inammissibilità dell’esposizione della clausola su PREVENTIVASS.
Per alcune delle clausole aggiuntive l’eventuale proposta dell’impresa comporta anche l’obbligo di valorizzare ulteriori elementi informativi, l’assenza dei quali comporta l’inammissibilità dell’esposizione della clausola su PREVENTIVASS. Di seguito si evidenziano le clausole di cui trattasi e gli elementi informativi indispensabili per l’esposizione di ognuna di esse:
– Aumento Massimali Minimi di Legge:
– Massimali Disponibili
– Guida Esperta:
– Età minima;
– Pagamento del Premio in Rate:
– URL dell’eventuale società finanziaria, con esposizione condizioni del finanziamento;
– Periodicità della rata
– Sistemi di Rilevazione a Distanza del Comportamento del Veicolo
– URL al sito del Provider telematico esterno con informativa completa sulle condizioni dell’eventuale abbonamento telematico.
Per le clausole aggiuntive di seguito evidenziate PREVENTIVASS consente l’indicazione di elementi informativi sintetici a corredo dell’offerta adottata per facilitare i consumatori nella comparazione tra le opzioni proposte dalle diverse imprese. Tali elementi informativi andranno inseriti dall’impresa solo se effettivamente previsti nelle condizioni adottate. Di seguito si evidenziano gli elementi informativi sintetici inseribili per le clausole in questione:
– Guida Esclusiva:
– Età minima;
– Numero minimo di anni di patente;
– Numero minimo di punti patente;
– Importo massimo della rivalsa esercitabile dall’impresa in caso di sinistro causato da conducente diverso da quello indicato in polizza;
– Guida Esperta:
– Numero minimo di anni di patente;
– Importo massimo della rivalsa esercitabile dall’impresa in caso di sinistro causato da guidatore non esperto.
– Sospensione della Copertura Assicurativa:
– Durata massima della sospensione;
– Durata minima della sospensione;
– Numero massimo di sospensioni all’interno di un anno;
– Periodo minimo di copertura richiesto per attivare la clausola;
– Copertura residua minima per l’attivazione della clausola.
Di seguito si riporta, infine, l’elenco delle clausole che non richiedono alcun elemento informativo sintetico integrativo:
– Danni a terzi cagionati durante la marcia dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato
– Ispezione Preventiva
– Limitazione Esclusioni e Rivalse
– Sistema di Rilevazione del Tasso Alcolemico
Con le modalità indicate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, per ogni clausola aggiuntiva relativa alle tre categorie di veicoli (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori) l’Amministratore d’Impresa provvede a:
– abilitare l’offerta della clausola;
– in caso di abilitazione, definire la data di decorrenza;
– in caso di abilitazione, fornire una descrizione breve della clausola;
– in caso di abilitazione fornire il testo completo della clausola offerta.
L’Amministratore d’Impresa può in ogni caso visualizzare la data dell’ultima versione validata da IVASS. L’abilitazione ed ogni successiva modifica delle clausole aggiuntive, da apportarsi mediante l’apposita funzione e con le modalità individuate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, attiva:
– la comunicazione di una notifica della richiesta ad IVASS;
– l’invio di una mail di notifica agli amministratori di compagnia.
– l’avvio da parte di IVASS di una procedura di validazione della richiesta della durata massima di 10 giorni lavorativi.
Attivata la procedura di modifica della clausola, l’Amministratore d’Impresa può, con le modalità individuate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, visualizzare in modalità di sola lettura la lista completa delle clausole.
4 – Testing della funzionalità di connessione, di validazione sintattica e di firma dei preventivi
L’Amministratore d’Impresa controlla e monitora la raggiungibilità del sistema di preventivazione dell’impresa da parte di PREVENTIVASS tramite apposita funzionalità descritta nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa.
5 – Integrazione tra sistema di preventivazione di impresa e PREVENTIVASS
L’integrazione tra sistema di preventivazione di impresa e PREVENTIVASS è basata su Web Service erogati su rete pubblica su canale cifrato.
Lo scambio di informazioni è basato su tecnologia REST con supporto di dati JSON, validati da JSON schema.
Le API sono descritte tramite documentazione Swagger. Il file YAML è disponibile all’interno della documentazione tecnica di PREVENTIVASS, accessibile tramite i link messi a disposizione nella pagina iniziale del Back Office Imprese, tramite l’apposita sezione presente sul sito internet dell’IVASS o tramite il collegamento indicato nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa.
Per ogni interrogazione dell’applicazione pubblica esposta sul web di PREVENTIVASS da parte degli utenti (consumatori e intermediari) il sistema invia una richiesta di preventivo alle imprese di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) del Regolamento. Nel solo caso in cui gli utenti accedano a PREVENTIVASS tramite collegamento dal sito internet di una delle imprese di cui sopra, il sistema inoltra la richiesta di preventivo alla sola impresa dal cui sito internet l’utente ha effettuato l’accesso.
5.1 – Controlli di validità
Il Web Service di ogni impresa risponde alla richiesta inoltrata da PREVENTIVASS con un preventivo oppure con una segnalazione di errore.
La risposta di preventivo deve pervenire entro 30 secondi.
I preventivi ricevuti oltre il termine di cui sopra ma entro cinque minuti dalla richiesta sono registrati dal sistema come preventivi tardivi e valutati ai fini dell’adempimento dell’obbligo di preventivazione.
Le risposte inviate oltre i termini di cui all’articolo 13, comma 3, del Regolamento, non ricevute dal sistema, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di preventivazione sono considerate risposte omesse. Medesima valutazione verrà effettuata sulle risposte irricevibili per errori generici sui sistemi dell’impresa, relativi al formato di interscambio sopra definito, anche laddove pervenute entro i suddetti termini.
Le risposte trasmesse dalle imprese entro i termini definiti dal Regolamento, vengono sottoposte da PREVENTIVASS ai controlli finalizzati a rilevare eventuali errori che ne pregiudichino la validità.
I controlli di validità verificano:
- a) il rispetto del formato di interscambio e dei controlli di dominio sui dati trasmessi;
- b) la rispondenza dei dati contenuti nel preventivo con le informazioni gestite da PREVENTIVASS.
I controlli di cui alla lettera a) verificano:
– la leggibilità del contenuto della risposta;
– la firma digitale apposta dall’impresa sul preventivo inviato;
– il rispetto del formato che definisce la struttura dei dati trasmessi dall’Impresa.
I controlli di cui alla lettera b) verificano:
– l’eventuale presenza nel preventivo di una o più clausole aggiuntive non richieste dal consumatore o dall’Intermediario e offerta dall’impresa a pagamento;
– l’eventuale presenza nel preventivo di clausole aggiuntive non abilitate preliminarmente dall’impresa all’interno del sistema di configurazione tecnica dedicato;
– la rispondenza del numero identificativo della risposta con il numero identificativo della richiesta;
– la rispondenza del codice impresa IVASS indicato nella risposta con il codice impresa IVASS associato al sistema di preventivazione dell’impresa.
Il mancato superamento dei controlli di validità determina lo scarto del preventivo ricevuto che non verrà esposto sull’applicazione per mancato rispetto dell’obbligo di preventivazione.
5.2 – Segnalazioni di errore o incompletezza da parte dell’impresa
L’impresa, nel caso rilevi nella richiesta di preventivo errori o incompletezze che non consentono l’emissione del preventivo stesso, può rispondere, entro 5 minuti dalla ricezione della richiesta, inviando apposite segnalazioni inerenti esclusivamente la casistica sotto indicata:
- a) Contenuto della richiesta di preventivo corrotto o illeggibile;
- b) Firma apposta da PREVENTIVASS alla richiesta di preventivo non verificabile;
- c) Richiesta di preventivo non conforme al formato concordato con le Imprese;
- d) Dato mancante all’interno della richiesta di preventivo inviata da IVASS alle Imprese.
Alle segnalazioni di cui alle lettere a), b) e c) sarà riconosciuto valore esimente del mancato rispetto dell’obbligo di preventivazione solo qualora analoga segnalazione sia trasmessa da tutte le imprese alle quali sia stata inviata la richiesta di preventivo.
Con riferimento alle segnalazioni di cui alla lettera d) l’impresa indica i dati mancanti utilizzando obbligatoriamente la definizione degli stessi contenuta nel Modello Elettronico di cui al Decreto MiSE del 4 gennaio 2021 sotto la colonna “Attributi”.
L’assenza di tale indicazione rende inammissibile la segnalazione di errore che non sarà oggetto di valutazione di merito da parte dell’IVASS e sarà considerata come mancato rispetto dell’obbligo di preventivazione.
Le risultanze dei suddetti controlli sono rese disponibili nella reportistica di cui all’articolo 6 del presente Allegato.
5.3- Firma dei dati scambiati tra i sistemi
Al fine di garantire la verifica dell’autenticità del mittente è previsto un meccanismo di firma dei dati.
PREVENTIVASS firma le richieste di preventivo con un certificato messo a disposizione di tutte le imprese aderenti al sistema.
Ciascuna impresa firma i preventivi e le segnalazioni di errore tramite un proprio certificato, inserito all’interno dell’apposita sezione di configurazione del sistema di integrazione di impresa.
Il suddetto certificato di impresa è validato dall’IVASS, che ne controlla la corretta generazione, secondo quanto riportato nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa.
5.4- Controllo delle connessioni di rete
L’IVASS riporta nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa gli indirizzi IP degli ambienti di collaudo e produzione per consentire il filtraggio delle connessioni di rete da parte di ciascuna impresa.
Inoltre l’impresa utilizza un certificato per cifrare il canale impiegato per l’integrazione del servizio di preventivazione, come riportato nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa.
5.5- Ambienti operativi
IVASS mette a disposizione un ambiente di collaudo e un altro ambiente di produzione, comunicando i requisiti necessari per entrambi gli ambienti, riportati nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa.
L’impresa configura entrambi gli ambienti al fine di verificare la corretta realizzazione dei sistemi di preventivazione e di integrazione.
6 – Reportistica delle richieste di preventivo e dei livelli di servizio di integrazione tra sistemi
Per gli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), del Regolamento, l’impresa verifica l’andamento delle attività di integrazione dei sistemi di preventivazione con PREVENTIVASS.
L’impresa dispone a tal fine di apposita reportistica, consultabile con le modalità indicate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, concernente:
– le richieste di preventivo ricevute ed elaborate;
– i livelli di servizio raggiunti;
– gli esiti dei controlli di validità di cui al paragrafo 5.1;
– le segnalazioni di errore di cui al paragrafo 5.2.
7 – Generazione del codice identificativo del preventivo
Per ogni interrogazione di PREVENTIVASS il sistema genera una richiesta di preventivo, riportante un numero identificativo univoco.
L’impresa, con le modalità illustrate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, risponde alla richiesta di preventivo associando all’identificativo trasmesso da PREVENTIVASS il codice IVASS dell’impresa.
L’identificativo unico del preventivo emesso dall’impresa è costruito aggiungendo il codice Ivass dell’impresa all’identificativo di richiesta del preventivo, separando i due attributi con il carattere “_”: underscore (es. se l’identificativo di richiesta è uguale a 123456789 e se il codice IVASS di impresa è uguale a A999S, allora l’identificativo unico del preventivo è A999S_123456789).
8 – Finalizzazione del preventivo a seguito di interrogazione di PREVENTIVASS da parte del consumatore
Il consumatore che, dalla consultazione di PREVENTIVASS, ha individuato un preventivo sulla base del quale intende procedere alla stipulazione del relativo contratto, dispone di apposita opzione attivabile dal preventivo prescelto e dall’interfaccia web, che lo indirizza direttamente alla pagina di finalizzazione predisposta da ogni singola impresa.
Nella predetta pagina di finalizzazione l’impresa fornisce al consumatore le indicazioni necessarie per proseguire nelle operazioni di perfezionamento del contratto, senza necessità di ulteriori dati per l’identificazione del preventivo e di quanto in esso contenuto.
A tal fine, come richiamato all’articolo 3 del presente Allegato, con le modalità indicate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, ogni impresa fornisce a PREVENTIVASS l’Uniform Resource Locator (URL) generico di indirizzamento alla pagina di finalizzazione del preventivo.
Detto URL rappresenta l’Application Programming Interface (API) che, come descritto nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, viene interrogato utilizzando l’identificativo del preventivo ed è uno dei parametri di configurazione necessari per operare nell’ambito di PREVENTIVASS.
L’impresa è tenuta a monitorare il corretto funzionamento e la disponibilità del suddetto URL.
8.1 – Finalizzazione del preventivo mediante rete distributiva
Nella pagina di finalizzazione, come sopra definita, l’impresa, laddove preveda un processo di conclusione del contratto intermediato dalla propria rete distributiva, fornisce al consumatore tutte le informazioni necessarie per agevolare le successive fasi di stipulazione.
A tal fine, con le modalità ed il livello di granularità che l’organizzazione dell’impresa consente, rende disponibile al consumatore la lista degli intermediari presso i quali potersi rivolgere, richiamando il preventivo di riferimento con le modalità previste dall’articolo 18, comma 2, del Regolamento, per procedere alla conclusione del contratto.
L’impresa è tenuta ad aggiornare e monitorare la lista degli intermediari da fornire al consumatore.
8.2 – Finalizzazione del preventivo mediante collegamento web
L’impresa, laddove consenta la conclusione del contratto mediante collegamento diretto al proprio sito internet, con le modalità indicate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’Impresa, garantisce la connessione diretta al proprio sito internet, attivabile direttamente dal preventivo fornito mediante PREVENTIVASS, per il perfezionamento delle operazioni di conclusione del contratto.
8.3 – Finalizzazione del preventivo mediante collegamento telefonico
L’impresa, nel caso in cui preveda la conclusione del contratto mediante collegamento telefonico, nella pagina di finalizzazione, definita al precedente articolo 8 del presente Allegato, indica al consumatore il numero di utenza telefonica al quale, richiamando il preventivo di riferimento con le modalità previste dall’articolo 18, comma 4, del Regolamento, rivolgersi per procedere alle successive fasi di perfezionamento del contratto.
9 – Procedura di aggiornamento versioni di PREVENTIVASS
L’impresa predispone le misure tecniche, informatiche e organizzative necessarie per aggiornare i propri processi operativi alle modifiche contenute nelle eventuali nuove versioni di PREVENTIVASS adottate secondo la procedura di seguito prevista.
Le modifiche adottate sono riportate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’impresa, le cui versioni saranno costantemente aggiornate e messe a disposizione.
9.1- Modifica di esclusiva competenza IVASS
In caso di variazioni dell’applicativo realizzate mediante interventi privi di effetti sui sistemi informatici e sui processi aziendali a carico delle imprese assicurative IVASS comunica ai referenti e agli amministratori d’impresa il rilascio delle modifiche introdotte.
La comunicazione di tale tipologia di variazione avviene a titolo informativo e non vincola l’IVASS ad attendere il decorso di termini di operatività.
9.2 – Modifica procedurale per la gestione dell’area funzionale predisposta per le imprese
In caso di variazioni dell’applicativo realizzate mediante interventi che introducono, eliminano o modificano funzionalità disponibili all’interno dell’area funzionale predisposta per le imprese, IVASS comunica ai referenti e agli amministratori di impresa il rilascio in Ambiente di collaudo delle modifiche introdotte.
Trattandosi di interventi che non producono effetti sui sistemi informatici ma che hanno effetto sui processi gestionali delle imprese, al decorrere del ventesimo giorno dalla predetta comunicazione, contestuale al rilascio in Ambiente di collaudo, le modifiche vengono rilasciate in Ambiente di produzione.
A partire da tale data l’impresa si adegua alle nuove modalità operative.
9.3 – Modifica dei processi di integrazione dei sistemi informatici (web service)
In caso di modifiche dei processi di integrazione tra PREVENTIVASS e imprese comportanti variazioni di compilazione dei formati di interscambio ovvero del formato di richiesta, di risposta o di errore, IVASS comunica ai referenti e agli amministratori di impresa le variazioni in via di introduzione.
Viene contestualmente trasmessa la documentazione tecnica integrale relativa alla nuova versione dell’applicativo che verrà individuata mediante numerazione progressiva.
Nella comunicazione, al fine di consentire alle imprese di programmare le tempistiche realizzative per lo svolgimento degli interventi di sviluppo e di riadattamento dei processi informatici, verranno evidenziati:
– gli elementi di novità introdotti;
– i connessi adempimenti che le imprese saranno tenute ad osservare;
– le istruzioni necessarie per la realizzazione delle modifiche.
Al decorrere del trentesimo giorno dalla predetta comunicazione, per consentire le attività di sviluppo, le modifiche annunciate sono rilasciate in Ambiente di Collaudo.
Al decorrere del sessantesimo giorno dal rilascio in Ambiente di collaudo, le variazioni contenute nella nuova versione sono riportate nell’Ambiente di produzione.
A partire da tale data l’impresa si adegua alle nuove modalità di interscambio.
9.4 – Deroga alle tempistiche indicate
L’IVASS si riserva di variare le modalità e le tempistiche sopra riportate in caso di entrata in vigore di nuove disposizioni di legge riguardanti la disciplina della r.c. auto e del Nuovo Preventivatore Pubblico (PREVENTIVASS) nonché per improrogabili esigenze di sicurezza o di corretto funzionamento dell’applicazione.
In tal caso IVASS comunica tempestivamente ai referenti e agli amministratori di impresa l’oggetto e la portata delle variazioni da adottare e indica eventuali diversi termini che le imprese saranno tenute ad osservare per l’attuazione delle modifiche.
10 – Connessione Application to Application (A2A)
Per agevolare l’operato delle imprese e degli intermediari, l’IVASS rende disponibile una funzionalità di connessione Application to Application (c.d. A2A) che consente di integrare i sistemi gestionali di impresa all’applicativo di PREVENTIVASS.
Restano fermi gli adempimenti previsti dall’art. 132-bis del CAP a carico degli intermediari indipendentemente dall’attivazione e dall’utilizzo di detta funzionalità.
L’attivazione è da effettuarsi previa esplicita richiesta di ogni singola impresa e secondo le modalità riportate nel Manuale Tecnico dell’Amministratore d’impresa.
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