Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2023 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. Tale principio è stato chiarito da costante giurisprudenza di legittimità