CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24644 depositata il 16 agosto 2023
Lavoro – Indennità di mobilità – Iscrizione gestione separata – Inoltro comunicazioni obbligatorie – Collaborazione coordinata e continuativa – Rigetto
Rilevato che
la Corte d’appello di Catania, a conferma della pronuncia del Tribunale di Siracusa, ha rigettato il gravame proposto da V.C., decretando l’obbligo di quest’ultimo di restituire all’INPS quanto indebitamente percepito a titolo d’indennità di mobilità per il periodo giugno 2006 – aprile 2009, in ragione della mancata preventiva comunicazione all’ente previdenziale dell’attività di collaborazione autonoma continuativa contemporaneamente resa in favore del C.S. s.a.s. di T., da effettuarsi, a norma dell’art. 7, co.5 l. n. 160 del 1988, entro cinque giorni dall’inizio della nuova attività;
la ratio della decadenza dal beneficio, quale misura a carattere sanzionatorio, è stata dalla Corte territoriale individuata nell’esigenza di controllo pubblico sull’effettiva destinazione delle risorse stanziate a sostegno dei disoccupati e nella lotta al lavoro nero;
ai fini del raggiungimento della prova dell’adempimento dell’obbligo di legge da parte dell’appellante, la Corte territoriale non ha, infine, attribuito efficacia alla comunicazione di avvenuta iscrizione alla gestione separata INPS effettuata dall’appellante; la cassazione della sentenza è domandata da S. C. sulla base di tre motivi;
l’INPS ha depositato controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;
all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis 1, secondo comma cod.proc.civ.).
Considerato che
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge (artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; art. 9 bis, co.2, del d.l. n. 510 del 1996; art. 2, co.26, l. n. 335 del 1995; art. 49, co.2, d.P.R. n. 917 del 1986; art. 8, co.5 d.l. n. 86 del 1988 conv. in l. n. 160 del 1988; art. 4 bis, co.6 d.lgs. n. 181 del 2000; art. 9, co.5 d.l. n. 76 del 2013 conv. in l. n. 99 del 2013”; sostiene di avere effettuato la comunicazione nell’aprile 2006, ossia anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 9 bis comma 2 del d.l. n. 510 del 1996; pertanto, la norma invocata dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione non sarebbe applicabile nei suoi confronti; afferma, di contro, che la Corte avrebbe dovuto applicare l’art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995, la quale prevede l’obbligo di comunicazione dell’iscrizione alla gestione separata INPS in capo ai soggetti che avviano un rapporto di collaborazione a progetto;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 437, co.2 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere, la Corte d’appello, mancato di utilizzare i propri poteri istruttori officiosi al fine di verificare, anche in base ai dati offerti dall’INPS, la presenza di eventuali comunicazioni della società “C.S. T. s.a.s.”;
col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deduce, in via subordinata, difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia là ove la sentenza ha erroneamente negato “pluriefficacia” alla comunicazione del 14.11.2006 in riferimento ad altre annualità pur ricomprese nel periodo di causa (2007, 2008 e 2009); denuncia altresì la violazione e falsa applicazione dell’ art. 8, co. 5 l. n. 160 del 1988; degli artt. 7 e 9 della l. n. 223 del 1991, nonché dell’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000, sostenendo che dalle norme richiamate (oltre che dall’univoco orientamento della giurisprudenza) si evincerebbe la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento del lavoro autonomo, fatta salva la prova di non aver superato il limite reddituale di cui agli artt. 7, co.5 e 9 co.9 della l. n. 223 del 1991, nel caso di specie, fornita attraverso la presentazione dei CUD relativi alle annualità controverse, regolarmente allegati in giudizio;
i motivi vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione e ne va dichiarata l’infondatezza;
in merito al tema del mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione previdenziale, questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi con diversi arresti, affermando il seguente principio di diritto, al quale va, in questa sede, data continuità: “In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l’art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare all’INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell’integrazione salariale”(Così, Cass. n. 24455 del 2017, il cui orientamento è stato successivamente ribadito da Cass. n. 14426 del 1019 (ndr Cass. n. 14426 del 2019) e da Cass. n. 3116 del 2021);
in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese, in virtù del deposito, da parte dell’odierno ricorrente, soccombente in giudizio, della dichiarazione di esenzione a norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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