AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 65 dell’ 11 marzo 2024
Irrilevanza reddituale ai fini IRPEF dell’Indennità di esproprio di titoli obbligazionari olandesi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente istante ed il proprio coniuge (di seguito gli ”Istanti”) hanno acquistato in data 18 gennaio 2013 delle obbligazioni subordinate emesse da un istituto di credito olandese e della sua holding (di seguito, congiuntamente, le ”Banche Emittenti”).
Viene rappresentato che, al fine di operare il ”salvataggio” delle Banche Emittenti, in data 1° febbraio 2013, il governo olandese, con decreto del Ministro delle Finanze dei Paesi Bassi, dispose l’esproprio delle obbligazioni subordinate (di seguito ”Decreto di Esproprio”) detenute dagli Istanti.
L’esproprio e i relativi provvedimenti sono stati adottati dal governo olandese sulla base della legge di ”intervento” approvata il 13 giugno 2012, modificativa della legge olandese sul monitoraggio finanziario (”Financial Supervision Act” FSA), che consente alla Banca Centrale olandese, o al Ministro delle Finanze olandese (di seguito ”Ministro”), di intervenire nei confronti di istituti di credito e compagnie di assicurazione in crisi finanziaria aventi sede nei Paesi Bassi. Le modalità di intervento consistono, essenzialmente, nell’esproprio di titoli, depositi e beni di terzi detenuti dagli istituti di credito o assicurazioni, se lo stato finanziario in cui versano detti istituti, in relazione ad alcuni parametri, come i fondi di cui dispongono, solvibilità, liquidità, ecc., possa concretare un grave e imminente pericolo per la stabilità del sistema finanziario nazionale.
Avverso l’esproprio, alcuni obbligazionisti delle Banche Emittenti, tra cui gli Istanti, hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato olandese, il quale, in data 25 febbraio 2013, ha confermato l’esproprio con effetto dal 1° febbraio 2013.
Gli Istanti evidenziano che, ai sensi degli articoli 6:8, paragrafo 1, e 6:10, paragrafo 2 del FSA, i soggetti espropriati hanno diritto di ricevere un importo, a titolo di integrale risarcimento del danno, che gli stessi hanno sofferto direttamente e necessariamente a causa della perdita degli strumenti finanziari espropriati, così come determinato dal Ministro e, successivamente, ratificato dall’Enterprise Chamber della Corte d’Appello di Amsterdam (di seguito ”Enterprise Chamber”).
In particolare, l’articolo 6:8, paragrafo 1 prevede che «Ha diritto al risarcimento l’avente diritto a un bene, a un titolo o a un credito espropriato ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 o a un diritto su titoli di nuova emissione scaduto ai sensi del sesto comma di tale articolo. L’indennizzo costituisce risarcimento integrale del danno che egli subisce direttamente e necessariamente in conseguenza della perdita del suo bene, garanzia o credito o diritto decaduto» (traduzione a cura degli Istanti).
Ai fini della quantificazione dell’indennizzo, l’articolo 6:8, paragrafo 2 prevede che «il risarcimento sarà corrisposto per l’effettivo valore del bene o titolo espropriato o del credito espropriato o del diritto estinto, esclusivamente nei confronti della persona a cui è dovuto».
A tal fine, il successivo articolo 6:9 stabilisce che «Per determinare l’effettivo valore di un bene o di un titolo espropriato o di un credito espropriato o di un diritto su titoli di nuova emissione decaduto ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2, sesto comma, si considerano le prospettive future attese dell’impresa finanziaria interessata nella situazione in cui non avrebbe avuto luogo l’esproprio, e il prezzo che, data tale prospettiva futura, si sarebbe ottenuto al momento dell’esproprio nel caso di un ipotetico libero acquisto nell’ambito di una transazione economica tra l’espropriato che agisce come venditore ragionevole e l’espropriante che agisce come acquirente ragionevole».
In base all’articolo 6:10, paragrafo 2, il «Ministro presenterà un’offerta di risarcimento al più presto possibile, ma non oltre sette giorni dopo che la decisione di esproprio diventata irrevocabile, e chiederà alla Camera delle imprese di determinare il risarcimento in conformità con tale offerta».
Nel caso in esame, in data 4 marzo 2013, il Ministro formulò un’offerta economica di indennizzo pari a zero, motivando che, se lo Stato olandese non fosse intervenuto, le Banche Emittenti sarebbero fallite o poste in liquidazione, per cui i creditori subordinati non avrebbero recuperato le somme investite.
Avverso tale proposta, gli Istanti, insieme ad altri obbligazionisti espropriati, hanno presentato ricorso presso l’Enterprise Chamber chiedendo che la nomina di periti indipendenti per la quantificazione dell’indennizzo dei titoli espropriati.
Con la sentenza n. 200.122.906/01, pubblicata in data 11 febbraio 2021, l’Enterprise Chamber ha stabilito, tra l’altro, che:
la proposta di risarcimento offerta dal Ministro (pari a zero) dovesse essere respinta€
lo Stato olandese avrebbe dovuto versare un equo indennizzo ai ”detentori” di alcune obbligazioni subordinate (tra cui gli Istanti).
Tale decisione è stata impugnata dal Ministro presso la Corte di Cassazione olandese e, conseguentemente, i risparmiatori coinvolti nelle procedure di esproprio, tra cui gli Istanti, hanno presentato contro ricorso.
In data 21 aprile 2023, con sentenza n. 21/02048, la Corte di Cassazione olandese ha rigettato l’appello confermando la decisione dell’11 febbraio 2021.
Viene rappresentato che, a seguito di tale decisione, il Ministero delle Finanze olandese ha provveduto a determinare l’importo dell’indennizzo spettante, che è risultato essere inferiore sia al valore nominale dei titoli sia al loro costo di acquisto.
Secondo quanto deciso dall’Enterprise Chamber, ai sensi dell’articolo 6:12 comma 3 del FSA, inoltre, l’indennizzo deve essere maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di esproprio fino alla data del pagamento.
In definitiva, gli Istanti evidenziano di aver maturato il diritto a ricevere un indennizzo (di seguito ”Indennizzo da Esproprio”), calcolato in conformità a quanto deciso dall’Enterprise Chamber, nonché gli interessi legali maturati sullo stesso, calcolati utilizzando il tasso d’interesse legale su base annua, determinato ai sensi dell’articolo 6:119 del codice civile olandese, a partire dal 1° febbraio 2013, utilizzando il criterio della capitalizzazione composta (di seguito ”Interessi”).
L’Indennizzo da Esproprio e gli Interessi verranno erogati dallo Stato olandese, senza applicazione di alcuna ritenuta o imposta, a prescindere dalla nazionalità dell’obbligazionista espropriato.
Ciò posto, gli Istanti chiedono se le predette somme (Indennizzo da Esproprio e Interessi) abbiano o meno rilevanza reddituale ai fini IRPEF.
A tal fine, dichiarano, inoltre, che le obbligazioni in questione non erano detenute nell’esercizio d’impresa e che le stesse, al momento dell’esproprio, erano detenute in un deposito titoli in relazione al quale la fiscalità era applicata secondo il regime dichiarativo ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Gli Istanti ritengono che le predette somme non abbiano rilevanza reddituale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), sulla base delle seguenti considerazioni.
In particolare, l’Indennizzo da Esproprio trova la sua natura giuridica nell’articolo 6:8, paragrafo 1, del FSA, ai sensi del quale una persona che ha subito l’esproprio delle obbligazioni subordinate ha diritto a ricevere un importo che «costituisce l’integrale risarcimento del danno che ha sofferto direttamente e necessariamente come conseguenza della perdita del suo bene».
Inoltre, ai sensi dell’articolo 6:8, paragrafo 2 «il risarcimento sarà corrisposto per l’effettivo valore del bene o titolo espropriato o del credito espropriato o del diritto estinto, esclusivamente nei confronti della persona a cui è dovuto».
Sotto il profilo civilistico, pertanto, gli Istanti ritengono che l’Indennizzo da Esproprio costituisca l’integrale risarcimento del danno sofferto, direttamente e necessariamente, come conseguenza della perdita derivante dall’esproprio effettuato dallo Stato olandese al fine di evitare il grave e imminente pericolo per la stabilità del sistema finanziario olandese che sarebbe potuto avvenire qualora le Banche Emittenti non fossero state salvate.
In altri termini, esso rappresenta il risarcimento della ”perdita patrimoniale” subita in conseguenza dell’esproprio, intesa come il valore del bene che gli investitori si sono visti sottrarre d’imperio e contro la loro volontà dallo Stato olandese.
Inoltre, per quanto riguarda la quantificazione dell’Indennizzo da Esproprio, dall’analisi delle decisioni della Enterprise Chamber, confermate dalla Corte di Cassazione olandese, a parere degli Istanti, emerge che la stessa non sia in alcun modo collegata né alla mancata percezione di proventi derivanti dai titoli espropriati, né alla perdita di valore degli stessi. Infatti, l’Enterprise Chamber ha determinato l’ammontare dell’indennizzo in base al valore effettivo dei titoli espropriati alla data del 1° febbraio 2013, cioè del ”patrimonio” che gli investitori hanno perso alla data di esproprio.
Peraltro, il pagamento trova la sua ragione giuridica ed economica nelle previsioni del FSA e non nella stipula di un accordo di natura transattiva. In questo senso, gli Istanti osservano come il ricorso presentato dagli investitori ha avuto ad oggetto esclusivamente la corretta quantificazione da parte dell’Enterprise Chamber del risarcimento spettante a seguito dell’esproprio e in conseguenza dell’iniziale offerta pari a zero avanzata dal Ministro.
Di conseguenza, gli Istanti ritengono che l’Indennizzo da Esproprio, finalizzato a reintegrare la perdita economica patrimoniale subita (danno emergente), non debba essere assoggettata all’imposta sui redditi.
In merito alla natura degli Interessi ed al corretto regime impositivo applicabile, gli Istanti ritengono che gli stessi possano considerarsi interessi compensativi dovuti a titolo di mera reintegrazione di una posizione di perdita di capitale e, di conseguenza, ritiene che essi non siano assoggettabili ad IRPEF ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si fa presente che nell’ordinamento italiano non è previsto l’istituto dell’esproprio dei titoli e, conseguentemente, non è rinvenibile una disciplina fiscale in merito alla modalità di tassazione delle eventuali somme corrisposte a titolo di indennizzo a fronte dell’esproprio di obbligazioni.
Pertanto, all’indennizzo in esame trovano applicazione i principi generali in materia di imposizione dei redditi previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Al riguardo, si rileva che, in base all’articolo 6, comma 2, del Tuir, «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».
In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire il reddito non conseguito (cd. ”lucro cessante”) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.
Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. ”danno emergente”), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione. In tale evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l’indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni, ”lucro cessante”, sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, ”danno emergente” (cfr. tra le altre, risoluzioni 22 aprile 2009, n. 106/E e 7 dicembre 2007, n. 356/E).
Con riferimento alla rilevanza reddituale degli indennizzi corrisposti per effetto di controversie verso istituti bancari, l’Amministrazione finanziaria ha fornito specifici chiarimenti con le risoluzioni 12 gennaio 2017, n. 3/E e 18 dicembre 2017, n. 153/E.
In particolare, nella risoluzione n. 3/E del 2017 è stato chiarito il trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal Fondo di solidarietà (di cui all’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a favore dei risparmiatori vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Tale documento prassi ha riconosciuto la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, degli indennizzi ricevuti dagli investitori in quanto le somme erano state erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (”danno emergente”), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir (cfr. anche risposta ad interpello pubblicata il 21 aprile 2020, n. 112).
Ad analoghe conclusioni perviene la successiva risoluzione n. 153/E del 2017, relativa ad accordi transattivi stipulati tra una banca ed i propri soci/investitori laddove, pur in mancanza di una specifica norma disciplinante il riconoscimento degli indennizzi ”forfetari”, è stato precisato che le somme sono «comunque preordinate a soddisfare le medesime esigenze sottese alla erogazione dell’Indennizzo a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59».
Le conclusioni sopra riportate sono influenzate anche dalla modalità di determinazione dell’indennizzo corrisposto che «non risulta parametrato in alcun modo alla mancata percezione dei proventi derivanti dai titoli o alla perdita di valore dei medesimi».
Le predette fattispecie sono tutte relative all’ipotesi di contribuenti detentori del titolo al momento del pagamento.
Nel caso di specie, dalla sentenza n. 200.122.906/01 dell’11 febbraio 2021 dell’Enterprice Chamber, si evince che l’indennizzo per l’esproprio delle obbligazioni subordinate trova la sua fonte normativa nell’articolo 6:8, paragrafo 1 del FSA secondo cui «Ha diritto al risarcimento l’avente diritto a un bene, a un titolo o a un credito espropriato ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 o a un diritto su titoli di nuova emissione scaduto ai sensi del sesto comma di tale articolo. L’indennizzo costituisce risarcimento integrale del danno che egli subisce direttamente e necessariamente in conseguenza della perdita del suo bene, garanzia o credito o diritto decaduto» (traduzione a cura degli Istanti).
In sintesi, la legge olandese, che prevede l’esproprio dei titoli, qualifica l’indennizzo in oggetto come risarcimento del danno derivante dalla perdita dei titoli.
Come evidenziato dagli Istanti, l’Indennizzo da Esproprio e gli Interessi legali, maturati dal 1° febbraio 2013 fino alla data del pagamento, «verranno erogati dalla Tesoreria dello Stato Olandese, senza applicazione di alcuna ritenuta o imposta olandese, a prescindere dalla nazionalità dell’obbligazionista espropriato».
Inoltre, l’importo dell’indennizzo risulta essere inferiore sia al valore nominale dei titoli sia al costo di acquisto degli stessi.
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto che l’indennizzo in oggetto è volto a risarcire il danno derivante dalla perdita dei titoli e che lo stesso è inferiore sia al valore nominale dei titoli sia al costo di acquisto degli stessi, si ritiene che le somme corrisposte, comprensive degli interessi legali maturati aventi la stessa natura delle somme cui afferiscono, non assumano rilevanza reddituale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir in quanto finalizzate a reintegrare la perdita patrimoniale (danno emergente) subita dagli Istanti a fronte dell’esproprio delle obbligazioni subordinate subito il 1° febbraio 2013.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.
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