Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 7280 depositata il 19 marzo 2024 – Il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto ha il dovere, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., nell’eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica. Per contro non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l’albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica. Trattasi invero di un dovere, questo, che incombe professionalmente sul solo notificante e la cui mancata osservanza non può essere addebitata al pubblico ufficiale