Il nuovo decreto legislativo relativo all’antiriciclaggio approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prevede un profondo cambiamento del sistema sanzionatorio. Con il nuovo decreto legislativo la mancata acquisizione dei dati identificativi di un cliente o quelli dell’eventuale titolare effettivo verrà punito con una sanzione da un minimo di 667,00 euro ad un massimo di 1.333,00 euro. Per la mancata raccolta delle informazioni in merito allo scopo o natura del rapporto continuativo o di una prestazione professionale è prevista la sanzione da un minimo di 667,00 euro ad un massimo di 1.333,00 euro. Medesima sanzione verrà applicata per la mancata conservazione delle informazioni dati e documenti attinenti al cliente. Per le irregolarità più gravi, reiterate o plurime potrebbero generare sul trasgressore oneri fino a 50.000 euro. Le predette sanzioni avranno applicabilità retroattiva, qualora più favorevoli.
Le violazioni relative alle regole sulle transazioni in contanti comprese fra i 1.000 ed i 2.999 euro commesse anteriormente al 1° gennaio 2016 non potranno più essere sanzionate.
I soggetti obbligati all’adeguata verifica ai sensi dell’articolo 18 per le violazioni da questi commesse trova applicazione il 1° comma dell’art. 56 ( sanzione amministrativa di 2.000 euro) per le omissioni inerenti all’acquisizione e verifica dei dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo (se diverso dal cliente), sull’esecutore (se diverso dal cliente), sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Alla stessa sanzione viene assoggettato chi non provveda alla conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti che è tenuto ad acquisire (art. 57, comma 1).
Le predette violazioni se isolate, vengono considerate violazioni di minore gravità e, quindi, in relazione alle nuove disposizioni normative sui criteri per l’applicazione delle sanzioni possono essere ridotte da uno a due terzi (art. 67, comma 2).
Con il nuovo decreto legislativo viene introdotto, per le disposizioni sulle sanzioni amministrative in tema di antiriciclaggio, il cumulo giuridico, fino ad oggi previsto dall’artt. 8 della L. 689/1981 limitatamente ai campi della previdenza ed assistenza obbligatorie.
Pertanto prima della scadenza prevista per l’impugnazione dei decreti del MEF che irrogano la sanzione il destinatario è autorizzato a richiedere che l’ammontare della sanzione venga ridotto di un terzo (art. 68).
E’ stata prevista una norma transitoria che estende l’applicazione dell’istituto della riduzione a tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi, in quanto il relativo giudizio è ancora pendente alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Tale disciplina, secondo la relazione illustrativa favorirà la rapida definizione dei contenziosi ancora pendenti alla predetta data.
Le nuove sanzioni amministrative per le irregolarità sulle transazioni in contanti – sanzioni fra i 3.000 ed i 50.000 euro per coloro che violano i limiti, per essendo obbligato omette di comunicare la violazione dei limiti dei pagamenti in contanti la sanzione sarà fra i 3.000 ed i 15.000 euro, ai sensi del nuovo art. 63 – deve ritenersi che in relazione alle previsioni dell’art. 69 ai sensi del quale: “nessuno può essere sanzionato per un fatto che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente titolo (il III, ndr) non costituisce più illecito”, non possano più essere contestate violazioni a chi, anteriormente all’innalzamento della soglia dai 1.000 ai 3.000 euro (1° gennaio 2016) abbia provveduto ad effettuare transazioni in contante per importi compresi fra i 1.000 ed i 2.999 euro o abbia omesso di comunicare (ai sensi dell’art. 51) tali violazioni.
Violazioni gravi, ripetute o sistematiche
Il nuovo sistema sanzionatorio con il comma 2 dell’articolo 56 e comma 2 dell’art. 57 nei casi di “violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime” in tema di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, le sanzioni vengono maggiorate passano da un minimo di 2.500 ad un massimo di 50.000 euro.
Secondo le regole generali si può affermare che le violazioni sono:
– ripetute, quando una medesima omissione viene commessa due o più volte;
– sistematiche, quando sono parte di un “sistema”, cioè di una pianificazione.
– plurime, quando sono più di una, benché tra loro eterogenee.
Nell’articolo 56 comma 2° si rinviene il concetto di gravità, viene determinata anche tenendo conto dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, nonché dell’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; della collaborazione del soggetto obbligato con le autorità nel corso del procedimento sanzionatorio; della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, ed inoltre in relazione al valore dell’operazione e alla incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche rispetto alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.
Anche per le predette violazioni trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico, trovando applicazione anche retroattivamente in sostituzione del cumulo materiale, e del principio del “favor rei”, che rende applicabile, anche retroattivamente, la sanzione più favorevole (art. 69, comma 1).
Le sanzioni esaminate gravano direttamente sull’assicurato e non sul cliente non sono coperte da polizze di responsabilità civile professionale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 dicembre 2019, n. 31489 - Revoca dei benefici dell'agevolazioni fiscali "prima casa" ed esclusione delle sanzioni in applicazione del principio del favor rei
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 novembre 2021, n. 32618 - In materia di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, nel rispetto del principio del "favor rei", trova applicazione il trattamento più favorevole di cui al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4806 - In tema di agevolazioni "prima casa", l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20563 depositata il 17 luglio 2023 - La sostituzione del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 5 comma 5, ad opera del d.lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 1, lett. e), n. 3, con la decorrenza indicata nell'art. 32, comma 1,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14795 depositata il 10 maggio 2022 - In tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste,…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 20537 depositata il 17 luglio 2023 - In tema di IVA, l'art. 34 della l. n. 388 del 2000 ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…