COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NAPOLI – Sentenza 06 giugno 2017, n. 9973
Riscossione – Omessa notifica della cartella – Prescrizione dei crediti di imposta
Svolgimento del processo
Con atto depositato il 26/7/2016 (…) proponeva ricorso avverso le seguenti cartelle risultante dall’estratto di ruolo del 6/7/2016:
1) n. (…) registro 2003.
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica della cartella sopra indicata; prescrizione dei crediti di imposta di cui alla cartelle sopra indicata.
In data 12/12/2016 si costituiva Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
In data 19/12/2016 interveniva volontariamente l’Agenzia delle Entrate di Milano chiedendo il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell’Ufficio, all’esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del ricorso proposto.
Il contribuente si duole della mancata notifica di cartelle esattoriali della cui esistenza apprendeva attraverso l’estratto ruolo effettuato presso l’agente della riscossione.
Orbene, il punto dirimente per il corretto inquadramento della controversia in oggetto è il seguente: quando si eccepisce che una cartella di pagamento, che è un atto recettizio, non è stata notificata, non si impugna in realtà detto atto, poiché è il medesimo contribuente ad allegare che detto atto (recettizio) non è mai venuto ad esistenza nei suoi confronti. Nei ricorsi in cui ci si duole della mancata notifica dell’avviso di accertamento prodromico ad una cartella di pagamento, l’atto tributario oggetto di impugnazione (al di là dei nominalismi e della terminologia usati nel ricorso) può logicamente essere solo uno dei seguenti due: l’atto successivo, in virtù della regola ex art. 19 ultimo comma D.Lgs. n. 546/1992 per cui il vizio di omessa notifica dell’atto presupposto deve essere fatto valere con l’impugnazione dell’atto successivo, o il molo, in virtù della regola ex art. 19 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 546/1992. Analizzando il ricorso, è chiaro che non si fa in esso questione di atti successivi, ma ci si duole delle illegittimità nella formazione del ruolo chiedendo in particolare l’annullamento di una cartella di pagamento.
Individuato l’oggetto del ricorso in esame nell’impugnazione del ruolo esattoriale, preliminare per la risoluzione della controversia è il quesito se l’iscrizione a ruolo possa essere impugnata disgiuntamente dalla impugnazione di una cartella esattoriale (di una cartella giuridicamente esistente, cioè che possa reputarsi notificata).
La risposta di questo Giudice Tributario è positiva alla luce del principio di diritto enunciato da ultimo dal giudice di legittimità (Cfr. Cass. Sezioni Unite n. 19704 del 12.5.2015), che si condivide e che si fa proprio e per cui ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente, all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Ebbene nel caso di specie proprio l’esistenza di una specifica cartella di pagamento rende evidente l’interesse concreto e attuale ad istaurare una lite tributaria cosicché il ricorso proposto deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla predetta cartella.
2. Venendo al merito della questione proposta con il ricorso è necessario premettere che in tema di prova nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine, non potendo supplire, con l’esercizio dei propri poteri istruttori, all’inerzia delle parti. Sul punto la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5302 del 9/4/01 ha, infatti, precisato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, che “…se è vero che spetta all’Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, dimostrare l’esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l’idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su ad le eccezioni si fondano documentandone l’effettività e l’inerenza.”
Orbene quanto all’eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, a fronte delle allegazioni del ricorrente, non è stata prodotta alcuna idonea documentazione dalle palli costituite. Ed invero Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. si è limitata a produrre soltanto una copia dell’estratto ruolo che indica l’avvenuta notifica. Alla luce di quanto prodotto deve, pertanto, escludersi la preventiva notifica delle predette cartelle.
Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell’atto impugnato (cartella risultante dall’estratto di ruolo richiesto dal ricorrente e non da un’intimazione di pagamento impugnata), della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
– dichiara l’illegittimità dell’iscrizione a molo del credito della cartella di cui al ricorso.
– compensa le spese.