La Corte di Cassazione con la sentenza n. 706 del 13 gennaio 2017 in tema di sottoscrizione dell’atto impositivo ha statuito che la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, è inammissibile qualora venga proposta per la prima volta nei gradi successivi (Cass. n. 10802 del 2010; Cass. 5 giugno 2002, n. 8114, n. 13087 del 2003).

Gli Ermellini precisano, ricordando il principio di diritto che intendono confermare, anche che «La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con indirizzo cui si intende dare continuità» – ricorda la sentenza n. 17000 del 2012 – «che la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, è inammissibile qualora venga proposta per la prima volta nei gradi successivi (Cass. n. 10802 del 2010; Cass. 5 giugno 2002, n. 8114, n. 13087 del 2003). Inoltre per i giudici il predetto principio va applicato anche nella ipotesi “di (assunta) sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di soggetto diverso da quelli individuati dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, in quanto il comma 3 del medesimo art. 42 sanziona con la nullità la violazione di tale precetto (e di quelli contenuti nel comma 2) e il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 2, dispone, a sua volta, che tale nullità (oltre a quella di cui al comma 3, art. 43 e quella derivante, in genere, da difetto di motivazione) deve essere eccepita, a pena di decadenza, nel primo grado del giudizio (e non è dedotto che ciò sia stato fatto) e non può, dunque, esser rilevata d’ufficio, in ogni grado »

Infine la Suprema Corte ha evidenziato che  «In tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza» – Cass. n. 6691 del 2014).