La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1530 del 20 gennaio 2017 in tema di accertamento induttivo per conto cassa con un saldo ingente e di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria ha affermato la legittimato dell’Amministrazione finanziaria a procedere all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa. Per cui si concretizza un anomalo comportamento  In tal caso, l’impresa vanta una grande liquidità ma non la usa e, per soddisfare i rapporti commerciali, ricorre al reddito bancario fonte di costi e oneri passivi. Questo comportamento è indice di una condotta antieconomica.

La controversia che ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73. Il contribuente avverso tale atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria, i giudici della Commissione Tributaria Regionale accolgono le doglianze del ricorrente ed annullano l’avviso di accertamento ritenendo che “a fronte della regolarità formale della contabilità aziendale e della congruità del reddito dichiarato agli studi di settore, reiterati prelievi dai conti bancari in rosso e i continui movimenti (versamenti e restituzioni) sul conto cassa rispetto ai soci fossero inidonei a far ritenere inattendibile la contabilità”.

L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione dei giudici di merito proponendo ricorso in cassazione evidenziando che:

  • il conto cassa della contribuente era caratterizzato da un elevato numero di operazioni, tutte generiche, che portavano a un saldo periodico positivo anche particolarmente elevato (oltre 200 mila euro);
  • parallelamente il conto bancario presentava rilevanti saldi negativi e, ciononostante, venivano ugualmente effettuati prelevamenti, circostanza incongruente con l’ampia disponibilità di cassa, senza che, per contro, sussistessero impegni tali da giustificare il movimento;
  • nello stesso arco temporale la società da un lato restituiva per cassa ai soci quasi 400 mila euro per rimborso finanziamenti (infruttiferi), mentre, dall’altra parte, gli stessi soci erogavano altre cospicue somme (quasi 100 mila euro) per nuovi finanziamenti, incrementando, al contempo, di oltre 50 mila euro il capitale sociale;
  • pur in presenza di una così elevata liquidità derivante dal finanziamento dei soci, la società contraeva un mutuo per oltre 300 mila euro, senza che, anche in questo caso, l’operazione trovasse giustificazione economica nelle attività intraprese.

Gli Ermellini, accolgono le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate, ricordando l’orientamento consolidato, in base al quale la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, il fisco può legittimamente dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili. La grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità.

Pertanto i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’accertamento in questione si sia basato su un complesso di anomalie, tra loro concordanti, indice di condotta antieconomica da parte della società contribuente, con conseguente legittimo utilizzo del metodo analitico-induttivo, ancorché in presenza di una contabilità formalmente regolare. In quanto come spiegato nelle motivazioni della sentenza in commento che l’esistenza di un conto cassa con saldo positivo costituisce una evenienza fisiologica, ma, assolvendo (il conto cassa) alla finalità di assicurare (e ricevere) pagamenti immediati di limitato importo,non è altrettanto fisiologico che il suo ammontare sia elevato e che, anzi, costituisca il vettore di flusso per rilevanti operazioni dell’impresa. Nella normalità dei casi e per la generalità delle attività con clienti e fornitori, difatti, sono più tipicamente impiegate nell’attività d’impresa le operazioni bancarie poiché queste, per le loro proprie caratteristiche e per la potenziale utilità nelle transazioni economiche, permettono di ricostruire la rete dei rapporti commerciali. Sembra dunque incongruente la coesistenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria: l’impresa, difatti, vanta una grande liquidità ma, al contempo, non la usa e, per soddisfare i rapporti commerciali, ricorre al credito bancario (od ancor più, ad un mutuo passivo), fonte di costi ed oneri passivi; il quadro appare ancora più opaco, infine, se i movimenti sul conto cassa siano generici e causali.”

Alla luce di quanto affermato dalla Corte Suprema la motivazione della sentenza della CTR è apparsa carente, soprattutto laddove ha addossato sull’Ufficio procedente “l’onere probatorio di giustificare la peculiare conduzione e movimentazione del conto cassa in presenza di una esposizione verso le banche, in assenza di attività e impegni idonei a spiegare le scelte operate”.