
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9793 del 19 aprile 2017 intervenendo in tema di accertamenti con procedure standardizzate mediante parametri o studi di settore ha affermato che il contraddittorio col contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa.
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento basato sull’applicazione degli studi di settore. La società contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo alla Commissione Tributaria. I giudici tributari sia in primo grado che in appello accoglievano le doglianze della società ricorrente evidenziando che “l’Ufficio non aveva supportato l’accertamento di alcun elemento in grado di corroborare le presunzioni semplici scaturenti dallo studio di settore” . L’Amministrazione avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un articolato motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Amministrazione finanziaria affermando il principio di diritto secondo cui la motivazione dell’atto di accertamento, nel caso esso si concretizzi nel riferimento agli studi di settore, non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata – anche sotto il profilo probatorio – con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Sez. 5 n. 27822 del 12/12/2013).
Inoltre secondo i giudici del palazzaccio la Commissione Regionale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e correttamente valorizzato le circostanze di fatto dedotte dal contribuente, in sede di contraddittorio con l’Agenzia, a titolo di giustificazione dello scostamento – rispetto ai parametri dello studio di settore applicabile – basate sulla specificità dell’attività aziendale e del ciclo produttivo, caratterizzato dall’esecuzione delle lavorazioni su ordinazione delle stazioni committenti, rappresentate per lo più da società di leasing, previa predisposizione dei singoli componenti dei macchinari industriali, destinati ad essere assemblati soltanto a seguito della ricezione dell’ordine esecutivo. Ciò ritenendo congrua e plausibile la conseguente spiegazione, offerta dal contribuente, dello scostamento che è stato rilevato nel 2004, come effetto della contabilizzazione nel 2005 – secondo il criterio della competenza – dei ricavi fatturati nell’esercizio successivo a quello di acquisizione degli ordini di produzione, portati a definitivo compimento nel 2005.
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