AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 49 del 22 febbraio 2024

Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 1942 – Avvenuta omologazione – Modifiche successive – Ulteriore falcidia del debito – Scrittura privata iscritta nel Registro delle imprese ma non omologata – Maggiore sopravvenienza attiva – Detassazione ex art. 88, co. 4-ter, del Tuir – Non applicazione

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (in breve, ”Società”) presenta un’istanza d’interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, chiedendo chiarimenti in merito all’applicazione del regime di detassazione delle sopravvenienze attiva previsto dall’articolo 88, comma 4ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”TUIR”) in caso di intervenuta modifica di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, solo ”articolo 182bis”), non sottoposto a un rinnovato giudizio di omologazione.

In particolare, la Società riferisce di aver perfezionato, con scrittura privata autenticata in data XXX, un accordo di ristrutturazione dei debiti in conformità alla disciplina contenuta nell’allora vigente articolo 182bis, pubblicato nel registro delle imprese in data XXX e omologato dal Tribunale di XXX con provvedimento del XXX (di seguito ”Accordo”).

La Società evidenzia che l’adempimento delle obbligazioni discendenti dall’Accordo presupponeva l’attuazione di un piano industriale di risanamento predisposto dalla Società (di seguito, ”Piano”) attestato da un professionista in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267 del 1942, il quale attestava la veridicità dei dati contabili sui quali esso si basava, nonché la sua attuabilità.

In ottemperanza all’Accordo, la Società afferma di aver adempiuto agli obblighi nei confronti dei creditori non aderenti ma che, a causa dell’andamento negativo del mercato immobiliare registrato dalla seconda metà dell’anno XXX, non è riuscita a rispettare i termini pattuiti per la soddisfazione dei creditori sottoscrittori dell’Accordo stesso.

La Società riferisce, pertanto, di aver avviato una ”revisione del piano di risanamento” sottostante l’Accordo al fine di ”renderlo compatibile con il mutato scenario economico”. Tale revisione comporta secondo quanto riporta la Società ”un risultato di minor realizzo dell’attivo rispetto al precedente piano e conseguentemente[…] una parziale riduzione della somma offerta in pagamento ai creditori aderenti, nonché tempi di esecuzione dell’intesa negoziale estesi fino a tutto il XXX”.

A fronte di ciò, la Società evidenzia che, a seguito di un confronto con i sottoscrittori dell’Accordo, sarebbe emerso ”il consenso a mantenere in vita senza soluzione di continuità l’Accordo vigente omologato riservando ad un’apposita scrittura privata autenticata che sarà sottoposta a pubblicazione camerale la definizione delle condizioni compatibili con il nuovo piano di risanamento, asseverato con rinnovata attestazione, senza instaurare un secondo procedimento omologatorio”.

In risposta alla richiesta di documentazione integrativa […], la Società ha evidenziato che ”la proposizione dell’Istanza di interpello […] si ricollega […] alla considerazione che la revisione dell’Accordo di risanamento dovuta a modifiche sostanziali apportate all’originario Piano industriale non imponga, nel caso di specie, il rinnovo del giudizio di omologazione da parte del Tribunale, ma unicamente la pubblicazione del nuovo Accordo presso il Registro delle Imprese”. Secondo la Società, con la prospettata revisione dell’Accordo, ”si è in presenza di una rimodulazione circoscritta solamente ad alcune clausole negoziali avuto riguardo del grado di soddisfazione del passivo in ragione del minor flusso finanziario, rispetto a quello inizialmente stimato, proveniente dalla liquidazione degli asset societari, oltre ad un più esteso orizzonte temporale per il compimento delle necessarie attività liquidatorie” (così pagg. 3 e 4).

Sotto il profilo fiscale, la Società rileva che l’articolo 88, comma 4ter, del TUIR prevede un regime speciale di detassazione della sopravvenienza attiva che si determina dalla differenza tra il valore di iscrizione iniziale del debito oggetto di parziale stralcio e quanto sarà versato al creditore in adempimento di un accordo di ristrutturazione omologato ex articolo 182bis ”[…] per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica […] e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati […]”.

Alla luce di quanto sopra, la Società chiede se ”alla sopravvenienza attiva che potrà essere conseguita a fronte della falcidia dell’indebitamento esistente nei confronti dei creditori aderenti all’Accordo omologato dal Tribunale di XXX in data XXX, nei termini e alle condizioni rinegoziate con successiva scrittura privata autenticata da iscriversi a registro imprese ma non sottoposta ad omologa, possa essere applicata la previsione agevolativa contenuta nell’art. 88, comma 4ter del TUIR”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società ritiene che, nel caso in esame, possa trovare applicazione la previsione dell’articolo 88, comma 4ter, del TUIR in materia di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti, fermo restando l’Accordo omologato ”anche se a condizioni diverse da quelle originariamente pattuite dalle parti” (i.e., quelle che saranno contenute in un”’apposita scrittura privata autenticata che sarà sottoposta a pubblicazione camerale la definizione delle condizioni compatibili con il nuovo piano di risanamento, asseverato con rinnovata attestazione”, che modificherà l’Accordo senza instaurare un secondo procedimento omologatorio).

A fondamento della propria posizione, la Società richiama le modifiche apportate all’articolo 182bis, successive alla pubblicazione dell’Accordo, previste dall’articolo 37ter, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, successivamente, sostituito dall’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, poi riproposte l’articolo 58 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza). In particolare, il comma 8 dell’articolo 182bis prevede che ”[s]e prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma”.

Richiamando alcune risposte ad istanza di interpello, la Società ritiene che le citate disposizioni (l’articolo 182bis) consentirebbero, in caso di modifiche sostanziali del piano di risanamento, di poterlo modificare anche dopo l’omologazione dell’Accordo, e conseguentemente modificare l’Accordo stesso senza che sia necessario un nuovo procedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione, previa la sola pubblicazione presso il registro delle imprese.

Secondo la Società, dunque, le eventuali modifiche alle condizioni dell’Accordo già omologato non impongono il rinnovo del percorso concordatario, né avrebbe ragion d’essere un’ulteriore omologazione quanto tutti i creditori aderenti, con successiva separata scrittura autenticata, manifestino la volontà di proseguire in quello già intrapreso; di conseguenza, la Società ritiene che le previsioni dell’articolo 88, comma 4ter, del TUIR alle riduzioni dei debiti previste dall’Accordo (già omologato) ”anche se a condizioni diverse da quelle originariamente pattuite dalle parti”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si precisa che esula dalle competenze della scrivente e conseguentemente dal presente parere ogni valutazione di ordine civilistico in merito all’eventuale necessità del rinnovo dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182bis in caso di intervenute modifiche dello stesso.

Occorre ricordare che l’articolo 182bis consente all’imprenditore in stato di crisi di domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161 del R.D. n. 267 del 1942, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), del medesimo R.D. sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto di determinati termini temporali.

Sempre l’articolo 182bis prevede:

al comma 2, che detto accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese (acquisendo efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione) e

al comma 3, che entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’accordo i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione e che, decise le opposizioni, il Tribunale competente procede alla sua omologazione, in camera di consiglio con decreto motivato.

al comma 8 [come sostituito dall’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 118 del 2021] che ”[q]ualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma”.

Sotto il profilo fiscale, l’articolo 88, comma 4ter, secondo periodo, del TUIR prevede un regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione, tra l’altro, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore. Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e quelle pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati (cfr., la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 183 del 2023).

Per quanto riguarda i presupposti della detassazione in parola, nella risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 414 del 2019 (richiamata anche dalla Società) è stato evidenziato che ”la riduzione dei debiti dell’impresa, avvenuta in conseguenza della cessione dell’immobile prevista dall’accordo di ristrutturazione originariamente omologato, anche se in data successiva alla scadenza dello stesso, ma in vigenza dell’Accordo di estensione della sua efficacia (proroga registrata, ma non nuovamente omologata), è riconducibile alla previsione di cui all’articolo 88, comma 4ter, del TUIR (sempre che ricorrano tutti gli ulteriori requisiti e nei limiti di quanto ivi disciplinato)”, posto che nella fattispecie oggetto della risposta ”nella sostanza, ripropone sostanzialmente i medesimi effetti in termini di esdebitamento dei creditori seppur in un periodo successivo a quello al termine di efficacia dell’originario accordo di ristrutturazione” (sottolineatura aggiunta).

Inoltre, con la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 201 del 2022, seppur in materia di ”concordato di risanamento” (sempre richiamato dal citato comma 4ter), è stato evidenziato che: ”[i]n sostanza, la citata disposizione [l’articolo 88, comma 4ter, del TUIR, n.d.r.] modula la detassazione per le riduzioni dei debiti derivanti dalla omologa della domanda di concordato, in funzione della forma di esecuzione e dello scopo che la procedura intende perseguire, per evitare, nel caso in cui la procedura non sia finalizzata alla cessazione dell’impresa, l’utilizzo futuro delle perdite derivanti dalla detassazione di sopravvenienze attive”. Nella menzionata risposta, è stata, quindi, esclusa l’applicazione del comma 4ter (e, conseguentemente, riconosciuta la tassazione integrarle ai fini IRES della sopravvenienza attiva da esdebitazione) per quanto riguarda ”[le] riduzioni dei debiti derivanti dalle procedure poste in essere dal socio della Società in fase di esecuzione del concordato (cioè debiti prescritti) […] [c]iò in quanto si tratta di componenti di reddito che sebbene conseguite in fase di esecuzione di concordato, esulano dall’originario concordato omologato” (sottolineatura aggiunta), ancorando, pertanto, al provvedimento giudiziale di omologazione, la genesi degli effetti fiscali agevolativi previsti dal comma 4ter citato.

Nel caso oggetto di esame, la Società si interroga sostanzialmente sulla possibilità che il regime di detassazione in parola previsto dal comma 4ter trovi applicazione anche nei confronti della sopravvenienza attiva (i.e., della maggiore quota di sopravvenienza attiva) che deriverebbe da una revisione dell’Accordo (omologato), conseguente a modifiche (ritenute, ”sostanziali”) apportate all’originario Piano industriale, senza necessità di procedere al rinnovo del giudizio di omologazione (dell’accordo di ristrutturazione dei debiti) ma semplicemente con la pubblicazione delle nuove condizioni (espresse in una ”apposita scrittura privata autenticata”) presso il registro delle imprese.

In particolare, da quanto emerge dalla documentazione integrativa, le prospettate modifiche al Piano (industriale) comporteranno una ”revisione al ribasso dei valori di realizzo degli immobili ancora da dismettere” e conseguentemente una revisione dell’Accordo tesa ad aumentare la falcidia dei debiti della Società e la corrispondente sopravvenienza attiva da esdebitazione per la stessa (”[n]e [alle modifiche introdotte nel Piano, n.d.r.] conseguono, dunque, effetti sotto il solo profilo della quantificazione della sopravvenienza attiva che, prevedendosi un più accentuato abbattimento del correlato debito, può stimarsi al presente in ca. XXX milioni di euro” così pag. 5 della documentazione integrativa sottolineatura aggiunta).

Posto che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione in merito al concreto contenuto dell’Accordo già omologato e delle prospettate modifiche a questo apportate o che saranno apportate (né occorre ribadire in merito alla conseguente necessità o meno della rinnovazione del giudizio di omologa dell’Accordo a seguito di dette modifiche), non si condivide la soluzione interpretativa prospettata dalla Società.

A differenza di quanto contenuto nella risposta ad interpello pubblicata sub n. 414 sopra richiamata, nel caso qui in esame emerge che la prospettata revisione dell’Accordo (omologato) non determina una riproposizione dei suoi effetti ”in termini di esdebitamento dei creditori seppur in un periodo successivo a quello al termine di efficacia dell’originario accordo di ristrutturazione”, ma produce, di fatto, una diversa quantificazione di tale esdebitamento rispetto a quella prevista nell’originaria formulazione dell’Accordo (omologato).

In proposito, giova ricordare che il citato comma 4ter, secondo periodo, dispone che ”[i]n caso […], di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 […] la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica[…] e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico […]” (sottolineatura aggiunta).

Il citato comma 4ter stabilisce che, proprio a partire dal momento dell’emissione del provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione e nell’ambito delle sopravvenienze attive direttamente derivanti dall’attuazione dell’accordo (omologato), il contribuente potrà beneficiare del relativo regime di detassazione ivi previsto, senza che a tal proposito assumano rilevanza eventuali ulteriori sopravvenienze attive che esulano dall’originario accordo omologato (cfr., mutatis mutandi la richiamata risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 212 del 2020).

Pertanto, si ritiene che le maggiori sopravvenienze attive realizzate a seguito della revisione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182bis omologato e per il quale il relativo giudizio di omologa non sia stato rinnovato, non siano riconducibili alla previsione di cui all’articolo 88, comma 4ter, del TUIR e, di conseguenza, concorrano interamente alla formazione della base imponibile IRES ai sensi dell’articolo 88 del TUIR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto.