AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 87 del 19 gennaio 2023
Acquisto di azioni proprie – Effetti sulla riserva in sospensione di imposta costituita ai sensi della disciplina sul riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio di cui all’articolo 1, commi 469 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA presenta un’istanza di interpello ordinario ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della L. n. 212 del 2000 volto a conoscere gli effetti fiscali in capo alla stessa dell’acquisto di azioni proprie eseguito nei limiti della riserva distribuibile in sospensione di imposta costituita ai sensi della disciplina sul riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio di cui all’articolo 1, commi 469 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nell’istanza, ALFA evidenzia di aver avviato un programma di acquisto di azioni proprie per circa xx milioni di euro attuato nei limiti di riserve distribuibili già tassate (nel seguito, ”Buyback con Riserve Tassate”). A tale acquisto seguirà secondo la prospettazione di ALFA un’ulteriore operazione di acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo di circa xx milioni di euro nei limiti (prevalentemente) delle riserve in sospensione di imposta (di seguito, ”Buyback con Riserve in Sospensione”).
Con il predetto piano di acquisto di azioni proprie, ALFA intende consolidare la propria struttura patrimoniale e finanziaria, ovvero:
(a) ottimizzare la struttura del proprio capitale;
(b) impiegare la propria liquidità in un investimento a medio e lungo termine;
(c) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre per impieghi ritenuti di interesse per la ALFA, ivi inclusi i piani di incentivazione azionaria nei confronti dei dipendenti o di assegnazione di azioni gratuite ai soci.
In proposito, la ALFA sottolinea che: (i) il …, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale … che prevede, inter alia, l’avvio nel … di un piano di acquisto di azioni proprie per un importo di almeno xx milioni di euro attraverso l’impiego di riserve distribuibili già tassate per un ammontare equivalente (di seguito, ”Buyback con Riserve Tassate”); (ii) il …, l’Assemblea degli Azionisti ha, tra l’altro, approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente al rilascio di un’autorizzazione a tale acquisto di azioni proprie.
In tale contesto, e nel rispetto di obiettivi, condizioni e modalità fissati dall’autorizzazione assembleare, con delibera del … il Consiglio di Amministrazione ha avviato il Buyback con Riserve Tassate, che si è recentemente concluso.
Oltre alla suddetta operazione, ALFA evidenzia di avere in programma l’avvio di un ulteriore tranche di acquisizioni di azioni proprie per un controvalore massimo di circa xx milioni di euro, utilizzando prevalentemente le riserve distribuibili in sospensione di imposta per euro xx (di seguito, ”Buyback con Riserve in Sospensione”), costituite a fronte dell’adesione al regime del riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili di cui all’articolo 1, commi 469 e ss., della L. n. 266 del 2005. In proposito, ALFA sottolinea di aver aderito a tale regime di riallineamento che ha comportato la costituzione di una riserva in sospensione d’imposta per euro xx (di seguito, ”Riserva da Riallineamento”), disciplinata in virtù del richiamo operato dai citati commi 469 e ss. alle previsioni della Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 (compresi, dunque, gli articoli 13 e 14 della predetta legge) e alle relative disposizioni attuative (nella specie, il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e quello del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86). In particolare, ALFA rileva che la disciplina del riallineamento in parola rinvia a quella della c.d. sospensione d’imposta tipica del saldo attivo di rivalutazione prevista dall’articolo 13, comma 3, della L. n. 342 del 2000 della predetta legge. Infatti, particolare, l’articolo 14 della citata L. n. 342 rinvia all’articolo 13, comma 3, della medesima legge stabilendo, dunque, che se il saldo attivo della Riserva da Riallineamento viene attribuito ai soci o ai partecipanti le relative somme, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare attribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente.
Alla luce di ciò, ALFA chiede alla Scrivente di sapere se il Buyback con Riserve in Sospensione comporti l’estinzione della sospensione d’imposta della Riserva da Riallineamento e la conseguente tassazione in capo ad ALFA secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, della L. n. 342 del 2000, ancorché la Riserva da Riallineamento continui ad essere iscritta nel patrimonio netto di ALFA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA ritiene, richiamando il contenuto della Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2012 e gli articoli 13 e 14 della L. n. 342 del 2000, che il previsto Buyback con Riserve in Sospensione non comporti l’estinzione del vincolo di sospensione sulla Riserva da Riallineamento e la conseguente tassazione in capo ad ALFA, poiché l’operazione di acquisto di azioni proprie non concretizzerebbe l’attribuzione ai soci o ai partecipanti della predetta riserva.
In particolare, secondo ALFA, il presupposto per la tassazione in capo ad ALFA della Riserva da Riallineamento verrebbe integrato soltanto al ricorrere dell’erogazione di una somma ai soci che comporti la cancellazione della corrispondente quota di patrimonio netto (ossia, della Riserva da Riallineamento o di una sua parte). Per ALFA, l’acquisto di azioni proprie non darebbe luogo ad alcuna cancellazione della Riserva da Riallineamento che rimarrebbe in bilancio nel suo originario ammontare e con la sua originaria denominazione. Nel caso in esame, si determinerà solo una temporanea ”indisponibilità” della Riserva da Riallineamento dovuta alla particolare modalità di esposizione contabile della riserva di azioni proprie a seguito delle modifiche operata dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 138 alle disposizioni del codice civile.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Occorre premettere che con l’istanza in esame, ALFA chiede sostanzialmente se il Buyback con Riserve in Sospensione comporti l’estinzione del vincolo di sospensione d’imposta sulla Riserva da Riallineamento per effetto della sua devoluzione ai soci e la sua conseguente tassazione in capo ad ALFA acquirente.
Giova ricordare che il regime del riallineamento previsto dall’articolo 1, commi 469 e ss., della L. n. 266 del 2005 rinvia all’articolo 14 della L. n. 342 del 2000 che, sua volta, rinvia specificamente, alle previsioni dell’articolo 13, comma 3, della medesima legge. Ciò comporta che il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili ivi previsto è condizionato all’accantonamento di un ammontare corrispondente alla loro differenza, in un’apposita riserva di patrimonio netto nei confronti della quale trova applicazione la disciplina della c.d. sospensione d’imposta, ordinariamente riservata ai saldi attivi di rivalutazione, e la cui allocazione (contabile) comporta un intervento in sede di formazione e di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui il riallineamento è operato (cfr. la Circolare n. 18/E del 13 giugno 2006, par. 1.9).
La scelta del legislatore di istituire (e di mantenere) un vincolo di sospensione fiscale su una quota ideale del patrimonio netto in occasione dell’adesione a tale regime di riallineamento comporta il rinvio della tassazione al momento in cui ne avviene l”’attribuzione” al socio. L’apposizione di un simile vincolo di sospensione, dunque, implica la chiara volontà del legislatore di disincentivare la devoluzione ai soci di una quota del patrimonio netto corrispondente all’ammontare dei riallineamenti operati (ossia, all’ammontare degli incrementi dei valori fiscali rispetto ai maggiori valori contabili), analogamente a quanto previsto per i maggiori valori iscritti a seguito dell’adesione a regime di rivalutazioni (visto il puntuale richiamo dell’articolo 14, comma 2, della L. n. 342 del 2000 all’articolo 13, comma 3, della citata legge).
Nel caso di acquisto di azioni proprie (in presenza dei relativi presupposti), il codice civile prevede l’iscrizione nell’ambito del patrimonio netto della società acquirente di un’apposita riserva, con segno negativo, di consistenza pari all’intero costo del loro acquisto (articolo 2357ter, comma 3, del codice civile). È evidente che detta riserva non esprime la presenza nel netto di utili (ancora) disponibili (e mantenuti tali) presso il soggetto acquirente, bensì una ”riduzione del patrimonio netto” conseguente ad utili impiegati e spesi per l’acquisto di azioni proprie e, quindi, di fatto trasferiti ai soci.
In tal modo, attraverso l’acquisto delle azioni proprie, sotto il profilo fiscale, viene a realizzarsi ciò che l’apposizione del vincolo di sospensione d’imposta sulla riserva voleva disincentivare, ossia, la devoluzione della riserva ai soci, e conseguentemente viene ad essere integrato il presupposto impositivo a cui era subordinata la sospensione della tassazione di tale riserva in capo alla società acquirente (nel caso della sospensione della Riserva di Riallineamento, la sua ”attribuzione” ai soci). Naturalmente, in tal caso, l’imposizione presso la società acquirente, al momento dell’acquisto delle azioni proprie, risolve definitivamente il vincolo di sospensione fiscale della riserva in questione, rimanendo questa soggetta solo a vincoli di ordine civilistico.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Buyback con Riserve in Sospensione prospettato nell’istanza (a) integri fiscalmente la fattispecie della ”attribuzione” ai soci della Riserva da Riallineamento in sospensione d’imposta di cui all’articolo 13, comma 3, della L. n. 342 del 2000 e, conseguentemente, (b) comporti, in capo ad ALFA, (b.i) il concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi del citato comma 3, della Riserva da Rivalutazione, aumentata dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare attribuito, e (b.ii) il riconoscimento di un credito d’imposta, ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 13, pari all’imposta sostitutiva versata (in misura corrispondente alla Riserva da Riallineamento attribuita) in occasione dell’adesione al regime del riallineamento.
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