AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 29 gennaio 2019
Articolo 27, Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Corrispettivo per il rilascio dei nulla osta di distribuzione per gli apparecchi da divertimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.
L’articolo 27 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 (Disposizioni in materia di giochi) ha disposto al comma 1, tra l’altro, che “Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio.”
Pertanto, a decorrere dal 29 gennaio 2019, non sarà più consentito il rilascio di nulla osta di distribuzione (N.O.D.) per apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. senza il preventivo pagamento del corrispettivo di 100 euro ad apparecchio.
Ferme restando le disposizioni impartite con la circolare n. 1/Giochi/ADI/2008 del 25.02.2008, ciascun produttore/importatore che intenda richiedere il rilascio dei suddetti titoli autorizzatori è tenuto ad effettuare il versamento degli importi previsti dalla norma sopra citata, in funzione del numero di nulla osta di distribuzione richiesti, mediante il modello “F24-Accise” reperibile in formato elettronico sui siti internet www.adm.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it., utilizzando il codice tributo “5275” denominato “Versamento una tantum per rilascio/mantenimento nulla osta apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), T.U.L.P.S.”
In particolare, in sede di compilazione del summenzionato modello F24-Accise, il codice tributo “5275” dovrà essere esposto nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, avendo cura altresì di indicare:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha la sede legale il soggetto tenuto ad effettuare il versamento;
– nel campo “mese”: nessun valore;
– nel campo “anno di riferimento”: nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”: nessun valore;
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, nessun valore;
– nel campo “anno di riferimento”, nessun valore;
– nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
– nel campo “codice atto”, nessun valore.
Una copia della distinta di versamento sul modello F24-Accise dovrà essere prodotta agli Uffici dei Monopoli, competenti per territorio, che verificheranno l’avvenuto pagamento delle somme dovute prima di procedere al rilascio dei relativi titoli autorizzatori.
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