AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 21 maggio 2020, n. 152157/RU
DL 34 del 19.05.2020 – art. 161 Proroga pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio ed il 31 luglio 2020.
In ragione dell’impatto sugli operatori economici dell’emergenza COVID-19, l’art. 161 del DL indicato in oggetto interviene in materia di proroga del pagamento dei diritti doganali, già normata dall’art. 92 del DL 18/2020, convertito in legge n.27/2020, la cui applicazione è stata disciplinata dalle Determinazioni Direttoriali n. 98769/RU del 24/3/2020 e n. 121878/RU del 21/4/2020.
Tale norma proroga i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell’art.92 del D.L. 17 marzo 2020, n.18) e la data del 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, senza applicazione di sanzioni e di interessi.
La proroga del pagamento dei diritti doganali in parola interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle categorie individuate nelle citate Determinazioni Direttoriali, di seguito specificate:
– soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera n) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
– soggetti indicati dall’art. 18, commi 1 e 3, del decreto legge 8 aprile, n. 23,
Le novità della attuale norma risiedono:
– nell’estensione dell’ambito temporale in cui può essere chiesta la proroga – pagamenti in scadenza tra il 1 maggio ed il 31 luglio;
– nella durata della proroga, stabilita in 60 giorni;
– nella necessaria presenza del requisito che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Per accedere alla proroga in questione, i beneficiari possono presentare specifica istanza, utilizzando l’allegato modello, in cui autocertificare la contemporanea presenza delle due condizioni chieste dalla norma:
– gravi difficoltà di carattere economico o sociale determinate dal pagamento richiesto;
– l’appartenenza all’elenco dei soggetti di cui all’art. 61, comma 2, lettera n) – ora lettera o -del medesimo decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
I soggetti indicati dall’art. 18, commi 1 e 3, del decreto legge 8 aprile, n. 23 possono chiedere la proroga in questione previa presentazione di istanza, utilizzando l’allegato modello, in cui autocertificare la presenza delle seguenti condizioni chieste dalla norma:
– gravi difficoltà di carattere economico o sociale determinate dal pagamento richiesto;
– aver subito nei mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei “conti di debito” nel 2020, una diminuzione del fatturato:
– di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
– di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.
L’autocertificazione dovrà essere supportata, a richiesta dell’Agenzia, da attestazioni di professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all’Albo Speciale delle Società di Revisione.
La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del “conto di debito” e quindi:
– mese di aprile relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di maggio;
– mese di maggio relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di giugno;
– mese di giugno relativamente ai pagamenti da eseguire a luglio.
In relazione a tutte le fattispecie sopra individuate si rappresenta, poi, che:
– il campo di applicazione della norma include la scadenza di pagamenti già prorogati di 30 giorni in base alle disposizioni sopra citate;
– ai titolari di pagamenti scaduti tra il 1° e l’8 maggio 2020 e già autorizzati alla proroga di 30 giorni in applicazione della Direttoriale n. 121878/ RU del 21/4/2020, potrà essere accordata, su istanza di parte ed in presenza delle condizioni di cui sopra, l’estensione di tale proroga a 60 giorni;
– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conserva, in ogni caso, in applicazione dell’art.112 del CDU, la prerogativa di valutare, in presenza di parametri diversi, istanze per l’autorizzazione ad altre agevolazioni di pagamento, qualora supportate dalle necessarie evidenze attestanti la gravità della situazione economica o sociale.
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- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 21 aprile 2020, n. 121877/RU - Proroga pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 23 aprile e la data dell’ 8 maggio 2020. Applicazione art. 92 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18
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