AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 28 giugno 2013, n. 42/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione – articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni
L’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, disciplina l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, prevedendo, altresì, al comma 13 che “Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, (…)” e al comma 29 che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”.
Il comma 35 del medesimo articolo dispone che “(…). Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale (…).
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013, è stata estesa la modalità di versamento F24 Enti pubblici (F24 EP) al pagamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione.
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “365E” – denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
– “368E” – denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
– “371E” – denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono inoltre i seguenti codici tributo:
– “366E” denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”
– “367E” denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi — art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”
– “369E” denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. -INTERESSI”
– “370E” denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. -SANZIONI”
– “372E” denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ.modif. – INTERESSI”
– “373E” denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ.modif. – SANZIONI”
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES” (valore 5), con l’indicazione:
– nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ;
– nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due caratteri, del numero di rate totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.
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