La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3080 depositata il 11 febbraio 2014 intervenendo in tema di agevolazione prima casa ha statuito che il contribuente ha diritto ai benefici fiscali prima casa se il piano regolatore generale (PRG), che destina la zona “a ville”, è stato approvato in epoca successiva alla costruzione dell’immobile.
La controversia ha avuto originecon la notifica ad un contribuente di un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro , ipotecarie e catastali a seguito di revoca delle agevolazioni concesse per l’acquisto della “prima casa” a seguito della varizione del PRG.
Il contribuente averso l’atto impositivo ricevuto proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente annullando l’avviso di liquidazione. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza appellata. Per i giudici territoriali l’immobile oggetto di controversia, pur sorgendo in area destinata “a ville”, non poteva considerarsi di “lusso” in considerazione che alla data in cui era stato realizzato non era stato ancora approvato il PRG.
Per la cassazione della pronuncia del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, affidandosi ad un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano ilm ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno spiegato che la dizione dell’articolo 1 del D.M. 2 agosto 1969, che considera “di lusso” le costruzioni nelle aree destinate a “ville”, “parco privato”, o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a “ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l’immobile come “di lusso”.
Per i giudici della Corte l’adozione o l’approvazione di uno strumento urbanistico che destini l’area a villa o parco privato debba precedere la costruzione dell’immobile; e ciò perché si presuppone che la costruzione realizzata in area destinata a villa o parco privato corrisponda tipologicamente al tipo di abitazione che su quell’area può essere realizzato – villa o parco privato. Deve pertanto ritenersi irrilevante per la qualificazione dell’abitazione come “di lusso” l’adozione di uno strumento urbanistico che destini l’area a “villa” o “parco privato” solamente dopo la realizzazione della costruzione stessa.
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