AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 marzo 2021, n. 151
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota IVA applicabile alla cessione di gnocchi non farciti, contenenti una minima percentuale di speck
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
“Alfa s.r.l.” (di seguito “Società”, “Istante”) riferisce di svolgere l’attività di produzione e vendita di pasta alimentare e, nello specifico, di gnocchi ripieni e non ripieni.
Per rispondere alle esigenze di un mercato che richiede prodotti alimentari sempre nuovi e diversificati, la Società ha realizzato un nuovo tipo di gnocchi del tutto simile, anche nell’aspetto, agli gnocchi o gnocchetti di patate.
La caratteristica principale del nuovo prodotto consiste nel fatto che, pur non essendo farcito, contiene nell’impasto una minima percentuale di dadini di speck.
La materia principale è, infatti, rappresentata dalla purea di patata (acqua, fiocchi e fecola di patata corrispondente al 95 per cento di patata) alla quale viene incorporato dello speck IGP nella misura del 4 per cento e per il restante 1 per cento di sale, aroma naturale e spolvero di farina di riso.
Sulla base delle caratteristiche sopra illustrate (gnocchi non farciti ma con la presenza nell’impasto di speck nella percentuale del 4 per cento) l’Istante chiede di conoscere l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di tale prodotto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si osserva, preliminarmente, che in conformità con quanto precisato al par. 9 della circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, l’Istante ha richiesto e ottenuto il parere dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.
La presente risposta, concernente l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni dell’alimento descritto dall’Istante [gnocco costituito principalmente da purea di patate (acqua, fiocchi e fecola di patata corrispondente al 95 per cento di patata), alla quale viene incorporato dello speck IGP nella misura del 4 per cento, e per il restante 1 per cento di sale, aroma naturale e spolvero di farina di riso] è resa, quindi, sulla base del parere fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota prot. n. (…) del (…).
In particolare, con il parere sopra richiamato, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli afferma che il prodotto in questione, in base alla sua composizione, può essere classificato “alla voce SA 1902 «Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato». Questa voce comprende le paste alimentari prodotte con semole o farine di grano, granoturco, riso, patate, ecc. che possono essere cotte, farcite di carne, di pesce, di formaggio o di altre sostanze in qualsiasi proporzione, oppure altrimenti preparate (presentate come piatti preparati contenenti altri ingredienti come per esempio ortaggi, salse, carne).
Tuttavia sono escluse da questa voce le preparazioni diverse dalla pasta farcita, contenenti più del 20% in peso di salsiccia, di salsicciotto, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di questi prodotti”.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ritiene, dunque, che, “in ragione della composizione del prodotto, lo stesso sia da classificare nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata alla sottovoce NC 1902 1910 tra le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova”.
Ciò premesso, si fa presente che ai sensi del n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “Decreto IVA”), sono soggette ad IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento le “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggi”.
Pertanto, sulla base del parere tecnico sopra riportato, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricondotto il prodotto in questione fra le “paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova”, si ritiene che lo stesso, agli effetti dell’IVA, debba inquadrarsi nella voce “paste alimentari”, di cui al predetto n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA (cfr. Risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2003, Risoluzione n. 82/E del 15 giugno 2004, Risoluzione n. 89/E dell’11 luglio 2005 e Risoluzione n. 130/E del 18 ottobre 2017).
Conseguentemente, la cessione di tali prodotti deve essere assoggettata a IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento ai sensi del citato n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA.