AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 marzo 2021, n. 151
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota IVA applicabile alla cessione di gnocchi non farciti, contenenti una minima percentuale di speck
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
“Alfa s.r.l.” (di seguito “Società”, “Istante”) riferisce di svolgere l’attività di produzione e vendita di pasta alimentare e, nello specifico, di gnocchi ripieni e non ripieni.
Per rispondere alle esigenze di un mercato che richiede prodotti alimentari sempre nuovi e diversificati, la Società ha realizzato un nuovo tipo di gnocchi del tutto simile, anche nell’aspetto, agli gnocchi o gnocchetti di patate.
La caratteristica principale del nuovo prodotto consiste nel fatto che, pur non essendo farcito, contiene nell’impasto una minima percentuale di dadini di speck.
La materia principale è, infatti, rappresentata dalla purea di patata (acqua, fiocchi e fecola di patata corrispondente al 95 per cento di patata) alla quale viene incorporato dello speck IGP nella misura del 4 per cento e per il restante 1 per cento di sale, aroma naturale e spolvero di farina di riso.
Sulla base delle caratteristiche sopra illustrate (gnocchi non farciti ma con la presenza nell’impasto di speck nella percentuale del 4 per cento) l’Istante chiede di conoscere l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di tale prodotto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si osserva, preliminarmente, che in conformità con quanto precisato al par. 9 della circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, l’Istante ha richiesto e ottenuto il parere dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.
La presente risposta, concernente l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni dell’alimento descritto dall’Istante [gnocco costituito principalmente da purea di patate (acqua, fiocchi e fecola di patata corrispondente al 95 per cento di patata), alla quale viene incorporato dello speck IGP nella misura del 4 per cento, e per il restante 1 per cento di sale, aroma naturale e spolvero di farina di riso] è resa, quindi, sulla base del parere fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota prot. n. (…) del (…).
In particolare, con il parere sopra richiamato, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli afferma che il prodotto in questione, in base alla sua composizione, può essere classificato “alla voce SA 1902 «Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato». Questa voce comprende le paste alimentari prodotte con semole o farine di grano, granoturco, riso, patate, ecc. che possono essere cotte, farcite di carne, di pesce, di formaggio o di altre sostanze in qualsiasi proporzione, oppure altrimenti preparate (presentate come piatti preparati contenenti altri ingredienti come per esempio ortaggi, salse, carne).
Tuttavia sono escluse da questa voce le preparazioni diverse dalla pasta farcita, contenenti più del 20% in peso di salsiccia, di salsicciotto, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di questi prodotti”.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ritiene, dunque, che, “in ragione della composizione del prodotto, lo stesso sia da classificare nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata alla sottovoce NC 1902 1910 tra le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova”.
Ciò premesso, si fa presente che ai sensi del n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “Decreto IVA”), sono soggette ad IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento le “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggi”.
Pertanto, sulla base del parere tecnico sopra riportato, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricondotto il prodotto in questione fra le “paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova”, si ritiene che lo stesso, agli effetti dell’IVA, debba inquadrarsi nella voce “paste alimentari”, di cui al predetto n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA (cfr. Risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2003, Risoluzione n. 82/E del 15 giugno 2004, Risoluzione n. 89/E dell’11 luglio 2005 e Risoluzione n. 130/E del 18 ottobre 2017).
Conseguentemente, la cessione di tali prodotti deve essere assoggettata a IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento ai sensi del citato n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Aliquota IVA applicabile alla cessione di scatole contenenti ingredienti per la preparazione di pasti - art. 16 DPR n. 633 del 1972 - Risposta 20 gennaio 2022, n. 35 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18417 depositata il 28 giugno 2023 - Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno necessita riferirsi all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2021, n. 7301 - Le modalità di determinazione delle sanzioni previste, ad esempio, dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, che le ragguagliano ad una forbice dal cento al duecento per…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 14 ottobre 2021 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più…
- TRIBUNALE DI BRESCIA - Sentenza 25 gennaio 2022 - In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…