AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 312 dell’ 8 maggio 2023
Aliquota IVA – Cessione succo a base di purea di frutta – N. 74) Tabella A Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ”Alfa” produce un succo denominato ”X”, a base di purea di mela, succo di mela da succo concentrato di mela, succo di carota da succo concentrato di carota, purea di pera, succo sedano, succo di zenzero, succo di limone da succo concentrato di limone antiossidante: acido ascorbico.
Il prodotto verrà commercializzato in un cartone in polietilene rivestito di alluminio e polimeri munito di tappo a vite, contenete 500 ml di prodotto.
Il prodotto è ottenuto esclusivamente da frutta spremuta e frullata. Si tratta di una miscela di purea di frutta e di succhi di frutta e ortaggi, senza aggiunta di acqua al di fuori di quella strettamente necessaria alla ricostituzione dei succhi concentrati, che non ha subito fermentazione.
Il prodotto si presenta sotto forma di un liquido torbido di colore arancio, con odore tipico delle specie vegetali utilizzate e dal gusto dolce. La percentuale di polpa accertata è il 55,3%.
L’Istante chiede chiarimenti in merito all’applicazione alla cessione del prodotto di cui trattasi dell’aliquota Iva del 10% ai sensi del numero 74), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (”Frutta altrimenti preparata e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06)”) e allega, a tal fine, il parere tecnico rilasciato dalla Direzione dell’Agenzia delle Dogane Ufficio Tariffa e Classificazione (di seguito, per brevità, Agenzia delle Dogane).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che il prodotto ”X” non possa essere genericamente ricompreso nella voce doganale prevista per i succhi di frutta (voce doganale 2009), bensì alla voce doganale 2008 cui si riferisce il numero 74), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa a ”Frutta altrimenti preparata e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06)”.
In proposito, la società segnala che, in base al parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto, di aspetto torbido (non limpido), ”presenta un quantitativo ben visibile e non finemente suddiviso. Tale circostanza conferisce alla merce una consistenza più densa rispetto ad un comune succo di frutta”.
La società fa presente, altresì, che in base ai documenti di prassi attinenti a fattispecie analoghe a quella oggetto di interpello, è stato considerato dirimente, ai fini della classificazione del prodotto alla voce NC 2008 relativa alla frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, in luogo della voce NC 2009 riferita ai succhi di frutta, la presenza di un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa, elemento confermato, con riferimento al prodotto in esame, nel parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, allegato all’istanza.
In particolare, con Risoluzione del 03 aprile 2006, n. 46/E, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di rilevare che ”la presenza sia di frutta a cubetti sia di polpa non finemente suddivisa impedisce la classificazione del bene alla voce 2009 riferita ai ”Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) …non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti”. È stato, pertanto, proposto di inquadrare il prodotto in esame al codice NC 2008 9774, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2006AIII, della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
La società istante richiama, altresì, i chiarimenti resi con la Risoluzione del 06 luglio 2009, n. 173/E in merito alla misura dell’aliquota IVA applicabile alla cessione di una bevanda consistente in un frullato di frutta ottenuto analogamente al prodotto commercializzato dalla società istante solo con pura frutta al naturale.
In tale occasione l’Agenzia delle Dogane ha rilevato che, sulla base della dichiarazione del produttore, della presentazione e dei risultati dell’analisi chimica della merce in oggetto, ”la stessa, anche se destinata ad essere bevuta, non possa essere considerata un succo di frutta”. Infatti, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che ”le Note Esplicative al SA, relative alla voce 2009, prevedono che i succhi di frutta, di ortaggi o legumi di questa voce sono generalmente ottenuti dalle spremitura di frutta, ortaggi o legumi freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista come avviene per gli agrumi in un’estrazione a mezzo di macchine dette ”estrattori ” funzionanti con il principio dello spremilimoni casalingo, sia in una pressatura preceduta o no da pigiatura o macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con acqua fredda o calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del ribes nero o di alcuni ortaggi come la carota o il sedano)”.
L’Agenzia delle Dogane ha precisato che i prodotti oggetto della valutazione sono ”costituiti da frutta frullata e presentano un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa” considerando, pertanto, tali prodotti come frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio, da classificare al codice 2008 92, corrispondente alla voce 2006 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, riconducibile alla Tabella A, parte III, n. 74 allegata al DPR n. 633 del 1972. In considerazione della suddetta classificazione doganale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, quindi, applicabile l’aliquota IVA del 10% alla cessione del prodotto sopra indicato.
In tal senso, la società istante fa riferimento, infine, anche ai chiarimenti forniti con la Risoluzione del 05 novembre 2009, n. 272/E, avente ad oggetto l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di frullati 100% frutta. In virtù delle considerazioni sopra esposte e dei chiarimenti resi con i citati documenti di prassi, pertanto, ad avviso della società istante, il prodotto ”X” rientra sotto il profilo merceologico nella più generica voce ”Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; conseguentemente, la relativa cessione può fruire dell’aliquota nella misura ridotta del 10%.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il numero 74 della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le ”frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06)”.
La previsione opera un espresso richiamo ai prodotti ricompresi in una parte della voce doganale 20.06, corrispondente alla voce doganale 20.08 della Tariffa Doganale vigente.
Si ricorda, in proposito, che per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 14 giugno 2010 n.32/E, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di interpello finalizzate all’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, chiarendo che, a tal fine, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle Dogane teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti.
Sulla base di questo accertamento tecnico l’Agenzia delle entrate fornisce il proprio parere in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto di cui trattasi.
Ciò posto, avendo riguardo al caso in esame, al fine di stabilire la misura dell’aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto ”X”, è utile richiamare integralmente il parere tecnico dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, del xx/yy/zzzz prot. xxxxx/RU, richiesto dall’Istante in merito alla classificazione merceologica dello stesso.
In proposito, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che ”Il prodotto è riconducibile al Capitolo 20 ”Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta a guscio o di altre piante”. Lo stesso presenta un quantitativo di polpa ben visibile e non finemente suddivisa. Tale circostanza conferisce alla merce una consistenza più densa rispetto ad un comune succo di frutta. Tuttavia, la presenza nel prodotto di un quantitativo elevato di polpa, che ne rende più densa la consistenza, non ne esclude la classificazione alla voce 2009, come espressamente indicato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA) alla menzionata voce, che riconducono tale caratteristica tipicamente all’utilizzo di frutti polposi come albicocca, pesca o pomodoro.
Ai fini della classificazione alla voce 2009 come succo di frutta non fermentato, il liquido deve essere ottenuto per spremitura di frutta o di ortaggi freschi e può essere sottoposto ad altri trattamenti. Lo stesso può anche essere addizionato di altre sostanze (zucchero, conservanti, edulcoranti) purché le stesse non ne modifichino il carattere originario.
A tal riguardo, occorre applicare le note complementari 2 e 5 b) del Capitolo 20, secondo cui la perdita del carattere originario si verifica nel caso in cui i prodotti siano addizionati di zucchero in quantità tale da contenere meno del 50% in peso di succo di frutta, ovvero se il tenore di zucchero addizionato risulta superiore al 50% in peso.
Dalle analisi di laboratorio, tenuto conto che:
sia l’acido ascorbico (vitamina C) che l’acqua aggiunta sono espressamente richiamati nelle NESA della voce 2009;
che il tenore di zuccheri diversi è pari al 10,1% in peso;
il tenore di zuccheri addizionati è nullo;
si può ritenere che la merce non abbia perso il carattere originario di succo di frutta.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la merce debba essere classificata alla voce NC 2009 90 ”Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti”.
Tenuto conto del citato parere tecnico, si è dell’avviso che la cessione del prodotto ”X”, commercializzato dalla società istante, non possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, in quanto, all’esito dell’analisi effettuata dall’Agenzia delle Dogane, il prodotto in questione è stato classificato nella sottovoce NC 2009 90 ”Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti”, vale a dire nell’ambito di una categoria merceologica diversa da quella indicata dal n. 74 della Tab. A Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
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