AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 313 dell’ 8 maggio 2023
Aliquota IVA – Cessione di succo a base di purea di frutta – N. 74) Tabella A Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ”Alfa” produce un succo composto da più frutti con vitamine D e C (prodotto ”X”).
La bevanda, oggetto dell’Istanza, si compone di succo di arancia, succo di mela, purea di pesca, purea di albicocca, purea di acerola, Vitamina D e Vitamina C.
Per la produzione di tale prodotto vengono utilizzati solo puree e succhi ricavati dalla spremitura diretta di alcuni frutti senza impiegare concentrati ricostituiti o subire processi di fermentazione. Successivamente, il prodotto viene sottoposto a ulteriori lavorazioni e più precisamente alla separazione delle parti solide dal succo mediante enzimi o centrifuga, filtrazione o pastorizzazione.
Il prodotto si presenta sotto forma di un liquido torbido di colore giallo arancio, odore fruttato e gusto dolce. La percentuale di polpa accertata è il 22,4%.
L’Istante chiede chiarimenti in merito all’applicazione alla cessione del prodotto di cui trattasi dell’aliquota Iva del 10% ai sensi del numero 74), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (”Frutta altrimenti preparata e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06) ”) e allega, a tal fine, il parere tecnico rilasciato dalla Direzione dell’Agenzia delle Dogane Ufficio Tariffa e Classificazione (di seguito, per brevità, Agenzia delle Dogane).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che il prodotto ”X” non possa essere genericamente ricompreso nella voce doganale prevista per i succhi di frutta (voce doganale 2009), bensì alla voce doganale 2008 cui si riferisce il numero 74), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa a ” Frutta altrimenti preparata e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06) ”.
In proposito, la società segnala che, in base al parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto, di aspetto torbido (non limpido), ”presenta un quantitativo ben visibile e non finemente suddiviso. Tale circostanza conferisce alla merce una consistenza più densa rispetto ad un comune succo di frutta”.
La società segnala che l’Agenzia delle Dogane, pur ipotizzando l’inquadramento del prodotto nella sottovoce NC 2009 90 [corrispondente a ”Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti], aggiunge peraltro un’importante precisazione in base alla quale, ”…laddove la predetta aggiunta della vitamina D, non presente naturalmente nella frutta impiegata nella fabbricazione della bevanda in questione, sia ritenuta un elemento che non essendo precedentemente presente nei componenti del prodotto non poteva essere oggetto di distruzione o deterioramento nel senso indicato dalle citate NESA si potrebbe valutare una classificazione del bene alla voce 2008 come ”frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole non nominate né comprese altrove”.
La società fa presente, al riguardo, che nel caso di specie, l’aggiunta di vitamine al prodotto in questione è realizzata a scopo di mero arricchimento e sulla base del Regolamento (CE) n. 1925/2006 che disciplina l’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Trattasi sottolinea la società istante di un’aggiunta a scopo di arricchire il prodotto e non di una restituzione di microelementi persi o deteriorati durante il processo di fabbricazione.
Al contrario, il processo di produzione del mix di frutta ”Alfa” si articola in poche e semplici fasi volte a preservare tutti gli elementi naturalmente presenti nella frutta rendendo, di fatto, non necessaria una successiva restituzione o ricostituzione di elementi persi o deteriorati.
La società fa presente, altresì, che in base ai documenti di prassi attinenti a fattispecie analoghe a quella oggetto di interpello, è stato considerato dirimente, ai fini della classificazione del prodotto alla voce NC 2008 relativa alla frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, in luogo della voce NC 2009 riferita ai succhi di frutta, la presenza di un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa, elemento confermato, con riferimento al prodotto in esame, nel parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, allegato all’istanza.
In particolare, con Risoluzione del 03 aprile 2006, n. 46/E, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di rilevare che ” la presenza sia di frutta a cubetti sia di polpa non finemente suddivisa impedisce la classificazione del bene alla voce 2009 riferita ai ”Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) …non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti”. È stato, pertanto, proposto di inquadrare il prodotto in esame al codice NC 2008 9774, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2006AIII, della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
La società istante richiama, altresì, i chiarimenti resi con la Risoluzione del 06 luglio 2009, n. 173/E in merito alla misura dell’aliquota IVA applicabile alla cessione di una bevanda consistente in un frullato di frutta ottenuto analogamente al prodotto commercializzato dalla società istante solo con pura frutta al naturale. In tale occasione l’Agenzia delle Dogane ha rilevato che, sulla base della dichiarazione del produttore, della presentazione e dei risultati dell’analisi chimica della merce in oggetto, ”la stessa, anche se destinata ad essere bevuta, non possa essere considerata un succo di frutta”. Infatti, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che ”le Note Esplicative al SA, relative alla voce 2009, prevedono che i succhi di frutta, di ortaggi o legumi di questa voce sono generalmente ottenuti dalle spremitura di frutta, ortaggi o legumi freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista come avviene per gli agrumi in un ‘estrazione a mezzo di macchine dette ”estrattori ”funzionanti con il principio dello spremilimoni casalingo, sia in una pressatura preceduta o no da pigiatura o macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con acqua fredda o calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del ribes nero o di alcuni ortaggi come la carota o il sedano)”.
L’ Agenzia delle Dogane ha precisato che i prodotti oggetto della valutazione sono ”costituiti da frutta frullata e presentano un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa” considerando, pertanto, tali prodotti come frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio, da classificare al codice 2008 92, corrispondente alla voce 2006 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, riconducibile alla Tabella A, parte III, n. 74 allegata al DPR n. 633 del 1972. In considerazione della suddetta classificazione doganale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, quindi, applicabile l’aliquota IVA del 10% alla cessione del prodotto sopra indicato.
In tal senso, la società istante fa riferimento, infine, anche ai chiarimenti forniti con la Risoluzione del 05 novembre 2009, n. 272/E, avente ad oggetto l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di frullati 100% frutta.
In virtù delle considerazioni sopra esposte e dei chiarimenti resi con i citati documenti di prassi, pertanto, ad avviso della società istante, il prodotto ”X” rientra sotto il profilo merceologico nella più generica voce ”Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06) ” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; conseguentemente, la relativa cessione può fruire dell’aliquota nella misura ridotta del 10%.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il numero 74 della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le ”frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06)”.
La previsione opera un espresso richiamo ai prodotti ricompresi in una parte della voce doganale 20.06, corrispondente alla voce doganale 20.08 della Tariffa Doganale vigente.
Si ricorda, in proposito, che per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 14 giugno 2010, n.32/E, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di interpello finalizzate all’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Per poter procedere in tale senso, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle Dogane, teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti.
L’Agenzia delle entrate, sulla base di questo accertamento tecnico, quale esclusivo organo competente, fornisce il proprio parere in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei beni ricompresi nella citata Tabella.
Ciò posto, avendo riguardo al caso in esame, al fine di stabilire la misura dell’aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto ”X”, è utile richiamare integralmente il parere tecnico dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, del xx/yy/zzzz prot. xxxxx/RU, richiesto dall’Istante in merito alla classificazione merceologica dello stesso.
In proposito, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che ”Il prodotto è riconducibile al Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta a guscio o di altre piante. Lo stesso presenta un quantitativo di polpa ben visibile e non finemente suddivisa. Tale circostanza conferisce alla merce una consistenza più densa rispetto ad un comune succo di frutta. Tuttavia, la presenza nel prodotto di un quantitativo elevato di polpa, che ne rende più densa la consistenza, non ne esclude la classificazione alla voce 2009, come espressamente indicato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA) alla menzionata voce, che riconducono tale caratteristica tipicamente all’utilizzo di frutti polposi come albicocca, pesca o pomodoro.
Anche la presenza di vitamine è espressamente contemplata nelle NESA alla voce 2009, quando viene esplicitata la circostanza per cui non si modifica la classificazione nella predetta voce quando, con riserva di non modificare il carattere originario del prodotto, sia prevista la presenza nei succhi di frutta di ”prodotti destinati a restituire ai succhi gli elementi distrutti o deteriorati durante la fabbricazione (vitamine, sostanze coloranti, ecc..) o a fissare l’aroma (per esempio, aggiunta di sorbitolo ai succhi di frutta in polvere o cristallizzati).”
Nel caso di specie, sebbene la nota esplicativa citata sembrerebbe lasciar intendere che debbano essere aggiunti esclusivamente prodotti destinati a restituire ai succhi gli elementi distrutti o deteriorati durante la fabbricazione (vitamine, sostanze coloranti, ecc.), si ritiene che l’aggiunta di vitamina D (dichiarata pari a 0,75 microgrammi), che potrebbe sembrare non contemplata in quanto non contenuta naturalmente nella frutta, nonché di vitamina C (12 mg), si possa considerare consentita come additivo alimentare, come anche previsto dalla normativa italiana, senza che tale aggiunta determini la perdita per il prodotto del suo carattere originario di succo di frutta (NESA voce 2009).
Restano infatti esclusi dalla voce 2009 solo i prodotti che hanno perso il loro carattere originario di succo di frutta, in quanto, ad esempio, si è aggiunto uno dei costituenti del succo (acido citrico, olio essenziale estratto dal frutto, ecc.) in quantità tale da provocare la manifesta rottura dell’equilibrio dei differenti componenti che si ritrovano nel succo naturale, modificando in tal caso il carattere originario del prodotto. Tale condizione, in base alle analisi chimiche effettuate, non appare verificata nel prodotto oggetto dell’accertamento. Per quanto sopra, si ritiene che la merce in oggetto possa essere inquadrata, dal punto di vista classificatorio, nella sottovoce NC 2009 90 ”Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti.
Secondariamente, laddove la predetta aggiunta della vitamina D, non presente naturalmente nella frutta impiegata nella fabbricazione della bevanda in questione, sia ritenuta un elemento che non essendo precedentemente presente nei componenti del prodotto non poteva essere oggetto di distruzione o deterioramento nel senso indicato dalle citate NESA, si potrebbe valutare una classificazione del bene alla voce 2008 come ”frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole non nominate né comprese altrove”.
Tenuto conto del citato parere tecnico, si è dell’avviso che la cessione del prodotto ”X”, commercializzato dalla società istante, non possa, in linea di principio, beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, in quanto, all’esito dell’analisi effettuata dall’Agenzia delle Dogane, il prodotto in questione è stato classificato nella sottovoce NC 2009 90 ”Succhi di frutta o di frutta a guscio (compresi il mosto di uva e l’acqua di cocco) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri e di altri dolcificanti”, vale a dire nell’ambito di una categoria merceologica diversa da quella indicata dal n. 74) della Tab. A Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che, più specificatamente, contempla prodotti con eventuale aggiunta di zuccheri e non anche con aggiunta di vitamine come nel caso del prodotto ”X” commercializzato dalla società istante.
Si fa presente, infine, che esula dalle competenze della scrivente qualsiasi valutazione in merito all’eventuale riscontro in relazione al prodotto in esame delle caratteristiche che, secondo il citato parere dell’Agenzia delle Dogane, potrebbero determinare la classificazione della bevanda ”X” alla voce 2008 come ”frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole non nominate né comprese altrove”.
Detta eventuale classificazione, che potrebbe assumere rilevanza ai fini dell’aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto di cui trattasi, dovrà in ogni caso risultare formalmente all’esito di un ulteriore accertamento tecnico da parte dell’Agenzia delle Dogane.
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