AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 maggio 2019, n. 16
Consulenza giuridica. Aliquota IVA dei prodotti vegetali surgelati
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione Alfa ha chiesto il parere della scrivente in merito al corretto trattamento, ai fini IVA, dei prodotti vegetali surgelati.
Più in particolare, in data (…), l’associazione Alfa ha ricevuto risposta, a seguito di apposita istanza di consulenza giuridica (prot. n. X), sulla corretta aliquota IVA applicabile agli ortaggi grigliati surgelati. In essa è stato ritenuto che, alla specifica fattispecie prospettata, fosse applicabile “l’aliquota IVA del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, che, al punto 6), richiamando la voce 07.02, menziona espressamente “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati”.
In tale sede, tuttavia, non era stato affrontato il caso dei medesimi prodotti (ortaggi grigliati surgelati) che contengono una minima quantità di olio utilizzato come coadiuvante tecnologico e, conseguentemente, di quale sia l’inquadramento doganale e dell’aliquota IVA a essi applicabile.
Ciò considerato, l’associazione Alfa ha richiesto all’Agenzia delle Dogane un parere tecnico in merito al corretto inquadramento doganale dei prodotti di cui in premessa.
Tutto quanto sopra premesso, l’istante chiede la corretta aliquota IVA applicabile agli ortaggi grigliati surgelati che contengono una minima quantità di olio utilizzato come coadiuvante tecnologico.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante richiama la risoluzione n. 18/E del 14 febbraio 2017 dove viene chiarito che “anche il basilico surgelato con aggiunta di olio può essere classificato in tale voce, in quanto l’aggiunta di una piccola quantità d’olio di semi di girasole (massimo 3 per cento) non ha alcuna funzione di condimento, bensì serve come anti agglomerante ed ha lo scopo di mantenere disgregate le piccole foglie e serve a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sapore e colore”.
Pertanto, a parere dell’istante, avendo l’aggiunta di olio negli ortaggi grigliati surgelati (oggetto dell’istanza) la sola funzione di anti agglomerante, anche nella fattispecie in esame può essere applicata l’aliquota del 4 per cento di cui al punto 6) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il quesito verte sulla individuazione del corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alle cessioni di “ortaggi grigliati surgelati” con aggiunta di olio.
In conformità alle indicazioni fornite dalla circolare n. 32/E del 2010, l’ALFA ha preventivamente interpellato l’Agenzia delle Dogane, che ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale del suddetto prodotto, pur facendo presente che il proprio parere è rilasciato “esclusivamente” sulla base delle dichiarazioni del richiedente, non essendo stata effettuata l’analisi dei prodotti (in quanto la richiesta non è stata corredata dai campioni degli stessi).
Il citato parere tecnico della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali – Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, è stato allegato all’istanza di consulenza giuridica ricevuta dalla scrivente.
In esso, l’Agenzia delle dogane afferma che: “Sulla base di quanto dichiarato dall’istante, si ritiene che i prodotti in oggetto possano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito del Capitolo 07 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili”, alla voce 0710: “ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati”.
Richiamando quanto riportato nelle Note Esplicative al Sistema Armonizzato relativo alla voce 0710 l’Agenzia delle dogane precisa che “questa comprende gli ortaggi e i legumi congelati che, se presentati allo stato fresco o refrigerato, rientrano nelle voci da 0701 a 0709. Tali ortaggi o legumi sono generalmente congelati industrialmente attraverso un processo di surgelamento e possono anche essere stati cotti in acqua o al vapore prima della congelazione.
Ne sono per contro esclusi gli ortaggi o i legumi cotti con altri procedimenti o preparati con altri ingredienti.
Per dichiarazione di parte le verdure di specie sono sottoposte esclusivamente a processi fisici (selezione, lavaggio, e una sorta di “scottatura” detta blanching, che è un trattamento termico superficiale, che non può considerarsi un vero e proprio procedimento di cottura), cui segue con la massima tempestività la surgelazione vera e propria, che si conclude con il raggiungimento della temperatura di -18° in tutti i punti del prodotto.
L’aggiunta di una piccola percentuale di olio (circa 3%), “spraizzata” sul prodotto non ne modifica la classificazione, in quanto gli ortaggi non sono prefritti; l’olio, infatti, come dichiarato dall’istante, non ha, alcuna funzione di condimento, ma bensì serve come antiagglomerante, che, favorendo il distacco delle fette di prodotto ha lo scopo di mantenere disgregati i pezzi”.
In considerazione della suddetta classificazione e fermo in ogni caso restando che gli ortaggi grigliati surgelati presentino le caratteristiche merceologiche sopra evidenziate, sarà applicabile l’aliquota IVA del 4% di cui al punto 6) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
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